CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01757/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTERLOCUTORIA sul ricorso 1888-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 186/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01888 sez. ML - ud. 15-11-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 22 giugno 2020, la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa dal Tribunale di Gela e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Mazzarino avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell'impiego del Giglio da parte dell'Ente datore in mansioni di operatore generico addetto al servizio di nettezza urbano per 40 ore settimanali quando il medesimo risultava assunto presso il predetto Ente con contratto a tempo indeterminato e parziale pari a 18 ore settimanali; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal Comune sotto il profilo della genericità dell'impugnazione nonché in relazione alla novità della domanda, ravvisata relativamente all'aver il Giglio precisato la causa petendi in termini tali per cui la pretesa azionata trovava fondamento nel suo impiego oltre la durata oraria del part-time contrattualmente definita e non, come erroneamente prospettato in primo grado, in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario e festivo e parimenti infondata nel merito la domanda per essere il lavoro supplementare o aggiuntivo (come espressamente definito dall'art. 6 del CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) assimilabile al lavoro straordinario e soggetto al medesimo regime di autorizzazione ) come è desumibile dal predetto art. 6, sia per quanto riguarda la disciplina specifica ivi dettata per l'istituto) sia con riferimento alla norma di chiusura secondo cui "al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il /I rapporto a tempo pieno, articolo che se diversamente interpretato dovrebbe ritenersi nullo per contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Giglio, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Mazzarino; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che il Comune controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento della domanda conseguente al mantenimento del riferimento al lavoro straordinario quando dagli atti risultava evidente ed in sede di gravame era stato espressamente precisato/ trattarsi dell'istituto oggettivamente distinto del lavoro supplementare nonché l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 6 del CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] letto nel senso dell'assoggettamento dell'istituto in questione al regime di autorizzazione proprio del lavoro straordinario; che, non rinvenendosi precedenti di questa Corte in ordine alla regolamentazione dell'istituto del lavoro supplementare in base al disposto dell'art. 6 del CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la controversia è tale da assumere valenza nomofilattica, rendendo così opportuna la rimessione alla sezione semplice; P.Q.M. La Corte, in difetto dei presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione semplice. Così deciso in Rom