CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15837/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1.Con sentenza in data 25 novembre 2020 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che in data 17 novembre 2015 aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi uno di reclusione in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956 per avere violato le prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 2. Ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per: a)violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità per avere la Corte di appello trattato il procedimento in forma scritta in violazione del diritto di difesa b)vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato in quanto i controlli erano stati espletati presso un indirizzo diverso da quello che il ricorrente aveva comunicato in dalla data del 13 marzo 2010 ed egl,i la sera del 6 aprile 2010 nel momento in cui i verbalizzanti si erano presentati presso il nuovo indirizzo si era recato in Questura a comunicazione ulteriore variazione; inoltre, anche il 20 aprile 2010 il controllo era stato effettuato presso l'abitazione che egli aveva già lasciato; c) erronea qualificazione giuridica della condotta che doveva essere rapportata alla fattispecie di cui all'art. 9, comma 1, legge n. 1423 del 1956. Considerato in diritto Successivamente alla proposizione del ricorso, l'imputato è deced'Uto, come risulta da certificazione anagrafica, acquisita agli atti. Ai sensi dell'art. 172 cod. proc. pen., ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per , morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 5 a