CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20264-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2505/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 20264/20 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al tribunale di Ragusa — sezione distaccata di Modica -, la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa. (in seguito per brevità BAPR) e dopo aver premesso di avere intrattenuto con la predetta banca un rapporto di conto corrente ancora attivo al momento della notifica dell'atto di citazione, lamentava che al contratto di conto corrente fosse stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, vietata dalla legge, in quanto causa di anatocismo. Chiedeva, quindi, previa dichiarazione di nullità delle clausole del contratto di c/c, tutt'oggi attivo, prevedenti la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, la restituzione da parte della banca degli importi illegittimamente corrisposti. Il tribunale rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito per difetto di prova, attesa l'omessa produzione del contratto di conto corrente. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello che veniva rigettato. A sostegno della propria decisione, la Corte d'appello ha premesso che per la soluzione della controversia non fosse necessario la produzione del contratto, essendo a tal fine sufficienti gli estratti conto. Nel merito, per quanto ancora d'interesse, sulla domanda di ripetizione dell'indebito da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte Ric. 2020 n. 20264 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2- territoriale l'ha rigettata perché gli estratti conto prodotti, pur coprendo il periodo nel quale l'indebito era maturato (periodo anteriore all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel quale la capitalizzazione trimestrale era prevista solo per gli interessi passivi a favore della banca) tuttavia non coprivano gli ultimi quattro mesi del rapporto, fino all'instaurazione della lite (essendo il rapporto di conto corrente, come detto, in corso al momento della proposizione del giudizio), quindi, secondo la Corte del merito, vi era un evidente difetto di prova per poter addivenire a un attendibile rideterminazione del saldo. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre BAPR resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per omesso esame ovvero motivazione apparente circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.) o, comunque, vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. e in particolare riella omessa pronuncia su specifica domanda formulata dall'appellante, perché la Corte d'appello non aveva dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in favore della banca, ai sensi dell'art. 1283 c.c., erroneamente, rigettando la domanda di ripetizione di indebito proposta dal medesimo ricorrente, per mancanza degli estratti di conto corrente relativi all'ultima parte del rapporto di conto corrente. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione per erroneo apprezzamento sull'esito della prova riguardo al fatto decisivo della necessità degli estratti conto Ric. 2020 n. 20264 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -3- relativi all'ultima parte del rapporto (art. 360 primo comma n.5 c.p.c.), con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, in quanto alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, per documentare l'indebitum perceptum da parte della banca, non è necessaria la produzione integrale di tutti gli estratti conto ma è sufficiente la produzione di tutti quelli che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute (Cass. n. 24948/17, 25373/19, v. Cass. n. 20621/21 secondo cui per documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione, non è necessario la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio - come nella specie -). Nel caso di specie, pur mancando gli estratti conto degli ultimi quattro mesi del rapporto bancario, sono, tuttavia, stati prodotti tutti gli estratti conto del periodo nel quale sarebbe maturato l'indebito richiesto dal ricorrente, così che erroneamente la Corte d'appello di Catania ha preteso la produzione degli estratti conto anche degli ultimi quattro mesi del rapporto non utili per la richiesta avanzata dal correntista. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Catania, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo. Ric. 2020 n. 20264 sez. MI - ud. 01-12-2021 -4- Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di appello di Catania in diversa composizione. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 1.12.21. 1 [OSCURATO:PERSONA]