CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 12205/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG letta la memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre quale terzo interessata avverso il provvedimento del Tribunale di Latina del 01/06/2022, con il quale veniva rigettato il ricorso in opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, volto ad ottenere la declaratoria della buona fede di [OSCURATO:SOCIETA] in relazione al contratto di apertura di credito in c/c assistito da garanzia ipotecaria stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2008, poi oggetto di confisca, nonché avverso l'ordinanza emessa dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice respingeva l'istanza di astensione formulata nei suoi riguardi all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Al riguardo, deduce: 1. violazione degli artt. 59 d.lgs. n. 159/2011, 3, 24 e 111 Cost., 25 e 99 I. fall. Illegittimità costituzionale dell'art. 59 d.lgs. n. 159/2011 così come interpretato dal Tribunale di Latina. L'azienda di credito ricorrente ribadisce: - l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 34 doc. proc. pen. e 59, comma 6, del d.lgs. n.159/2011 sollevata dinanzi al Tribunale, nella parte in cui non prevedono l'ipotesi di incompatibilità del giudice delegato dal Tribunale per le misure di prevenzione alla verifica dei crediti, a norma degli artt. 52 e ss. stesso decreto legislativo, il quale ha rigettato l'istanza di ammissione del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] emettendo il relativo decreto di esecutività dello stato passivo, a comporre il collegio del Tribunale chiamato a decidere sull'opposizione avverso detto decreto, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Costituzione e 6 CEDU; - le ragioni dedotte a sostegno dell'istanza di astensione avanzata, in ragione dell'asserita incompatibilità, nei confronti del componente del collegio che aveva rigettato, nel corso della procedura di verifica dei crediti, l'istanza di ammissione di [OSCURATO:SOCIETA] fondata sulla buona fede dell'istituto bancario; 2. violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla strumentalità del credito ex art. 52 d.lgs. n. 159/2011. Si lamenta che - nonostante si tratti di misura di prevenzione patrimoniale applicata prima dell'intervento legislativo che ha modificato il disposto dell'art. 52 (a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] a fronte di confisca del 24/04/2017) - tale disposizione non sia stata applicata nella sua precedente formulazione, secondo la quale la confisca non pregiudica il diritto di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro nell'ipotesi in cui, pur essendo il credito strumentale all'attività illecita, il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità, nonché nella parte in cui la decisione del Tribunale di Latina avrebbe dato per presunta la pericolosità; 3. violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159/2011 e mancanza di motivazione per essere state disattese le linee guida in punto di modalità della verifica cui è chiamato il giudice, laddove il Tribunale si sarebbe limitato a ripercorrere le argomentazioni contenute nel decreto di stato passivo senza compiere una valutazione dell'operazione economica nel suo complesso. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria in data 4/11/2022, ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Con memoria in data 18/12/2022, la difesa di [OSCURATO:SOCIETA]., nel replicare alle conclusioni del P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato. 1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Le cause di incompatibilità del giudice debbono essere eccepite con dichiarazione di ricusazione, la quale ha la valenza di instaurazione di giudizio incidentale. Pertanto, la proposizione diretta di una questione di legittimità costituzionale in ordine alla normativa sulla incompatibilità è irrilevante se non preceduta da dichiarazione di ricusazione e tanto anche laddove - ma non è il caso in esame - nelle more della pronuncia di primo grado e l'instaurazione dell'impugnazione sia intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione che si ritiene pregiudicante, in quanto la sua estensione sarebbe preclusa dall'esaurimento della situazione processuale sottostante (Sez. 1, n. 4521 del 16/03/1998, Ferrari, Rv. 210471 - 01; Sez. 6, n. 313 del 29/09/1999, dep. 2000, Petralia, Rv. 216403 - 01; Sez. 1, n. 33080 del 01/04/2016, Arjfai più altri, in motivazione pag. 17). L'assenza, pertanto, del presupposto legale - ossia la pendenza di un procedimento di carattere "incidentale" - che consente al giudice di sollevare, in ipotesi ex officio, la questione di costituzionalità, esime il Collegio dall'affrontare le doglianze mosse a fondamento della riproposizione della questione in questa sede e tanto a prescindere dal contenuto delle motivazioni recentemente addotte da questa S.C. a Sezioni unite (sentenza n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, Rv. 283350 - 01) che depongono nel senso della manifesta infondatezza della questione.2-3. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati. Può anzitutto concordarsi con la ricorrente che, nel caso in esame, debba farsi riferimento alla disposizione di cui all'art. 52 d.lgs. n. 159/2011 nella formulazione vigente all'epoca in cui è stata adottata la misura di prevenzione, in quanto la modifica normativa apportata alla lett. b) di tale disposizione dall'art. 20, comma 1, lett. a) della I. 17/10/2017, n. 161, attiene ai fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere dal terzo e, dunque, assumendo valenza di carattere sostanziale e non processuale, non può trovare applicazione retroattiva. La novella sopra richiamata ha, infatti, definito in termini più restrittivi la tutela del terzo creditore che, prima di questa, doveva dimostrare la propria buona fede solo dopo che era stata dimostrata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, mentre successivamente alle modifiche indicate, la buona fede deve essere sempre oggetto di dimostrazione da parte dele creditore, unitamente alla non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita. Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta, tuttavia, che il Tribunale non è pervenuto ad una conclusione che si pone in contrasto con la corretta applicazione di tale disposizione, avendo dapprima scrutinato, con congrua motivazione, il profilo attinente alla strumentalità del credito all'attività illecita fatta valere, escludendo, poi, rilievo alle circostanze indotte dall'istituto di credito ricorrente a sostegno della buona fede, intesa anche nel senso di avere ignorato il predetto nesso di strumentalità. Quanto alla strumentalità, si è, infatti, osservato come il finanziamento conseguito dal proposto si inscriva nell'ambito del finanziamento di società in cui confluivano somme di denaro non giustificabili da parte del Proietti e dei suoi familiari e che formavano oggetto di gestione fraudolenta in maniera abituale, costante e sistematica (quasi notoria), sfruttando con modalità criminali le conoscenze connesse all'attività di dottore commercialista da costui svolta, al fine di commettere diversificati delitti in materia finanziaria. Peraltro, si è anche sottolineato, come la concessione del credito sia coeva alla manifestazione di pericolosità del proposto, accertata con confisca disposta dal Tribunale divenuta irrevocabile. Al riguardo, infatti, richiamandosi gli esiti del procedimento di confisca, si è evidenziato come il proposto avesse esercitato in modo costante l'attività illecita sin dagli anni 2000, manifestando la sua pericolosità sociale, peraltro acclarata anche dalle relative pendenze giudiziarie, almeno sino al 2013. Né, peraltro, in questa sede possono mettersi in discussione i presupposti di fatto sui quali il giudice della prevenzione ha fondato la misura reale. Si è, quindi, fatta corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di legittimità secondo cui:- in tema di tutela di diritti di credito dei terzi nella confisca di prevenzione, la strumentalità di un credito derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario al proposto, può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione delle attività illecite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito di escludere dallo stato passivo, formato nel corso del procedimento di prevenzione, l'istituto bancario che aveva erogato, nel periodo in cui si era già manifestata la pericolosità sociale del proposto, un mutuo ipotecario, ritenuto espediente utile per reimmettere nel circuito legale, attraverso il pagamento delle rate, il danaro di provenienza illecita e assicurare, al contempo, al mutuatario l'acquisto di beni apparentemente "puliti", in quanto formalmente pagati con denaro proveniente dalla banca).(Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dep. 2022, Rv. 282734 - 01; Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, Monte dei Paschi, Rv. 275533 - 01). Quanto, poi, alla buona fede, con diffusa motivazione, il Tribunale ha evidenziato una serie di indici altamente dimostrativi di come l'istituto di credito avrebbe quantomeno potuto venire a conoscenza di tale nesso con l'ordinaria diligenza (vedi fine pag. 6 sino a pag.8), assumendo rilievo, al proposito, molteplicità criticità attinenti sia alle modalità di concessione del finanziamento, sia alla fase dinamica del rapporto obbligatorio, relative alla posizione ed alla solvibilità del debitore. Anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato risulta, quindi, avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità, secondo cui: - in materia di misure di prevenzione patrimoniale, deve escludersi la sussistenza della buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca anteriormente al sequestro, quando tale soggetto versa in una situazione di negligenza per aver trascurato di osservare obblighi di informazione derivanti dalla legge o da norme di comune prudenza per accertare la strumentalità del credito all'attività illecita. (Principio affermato in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio un provvedimento di ammissione al pagamento del credito vantato da istituto bancario che aveva erogato somme di denaro a soggetto privo di redditi leciti accertati - Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, Rv. 264374); - in tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), ai fini della prova della buona fede e dell'affidamento incolpevole, incombente sull'Istituto finanziario titolare di un diritto di garanzia reale sul bene confiscato che intenda ottenere l'accertamento e l'ammissione al pagamento del proprio credito, non è sufficiente la dimostrazione dell'avvenuto rispetto delle procedure operative interne per l'erogazione del finanziamento, occorrendo che sia provata l'approfondita ed autonoma valutazione delle caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla capacità finanziaria e reddituale ed alle condizioni patrimoniali del debitore e dei suoi familiari, nonché alle finalità, alla regolarità amministrativa ed alla sostenibilità finanziaria dell'operazione negoziale sottostante, anche in relazione all'eventuale altro contraente, allo scopo di adempiere ai doveri propri dell'intermediario finanziario con riguardo, fra l'altro, alla normativa antiriciclaggio. (Fattispecie di confisca disposta anteriormente all'introduzione del comma 4-bis del citato art. 12-sexies da parte dell'art. 1, comma 190, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Sez. 1, n. 9677 del 07/02/2017, Rv. 269761 - 01). Parimenti è a dirsi con riguardo all'esclusione del rilievo, ai fini della buona fede, dell'avvenuta prestazione di garanzia reale e personale. Al riguardo, si è, infatti, correttamente evidenziato - richiamando pertinenti orientamenti di legittimità - che la concessione di garanzie reali e personali è significativa dell'oculatezza di quel prestito nella prospettiva di un eventuale recupero coattivo del credito, ma risulta neutra rispetto alla dimostrazione dell'ordinaria diligenza nella valutazione reddituale e patrimoniale del proposto ai fini della concessione, in suo favore, del finanziamento (in termini, Sez. 6, n. 7136 del 03/12/2015, dep. 2016 Rv. 266102 - 01). Peraltro, nel caso in esame, il Tribunale ha anche sottolineato come in sede di confisca i redditi del fideiussore siano risultati limitati. 4. In conclusione, ritenuta la manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di legittimità costituzionale sollevata, nonché esclusi i paventati vizi di violazione di legge e rinvenendosi nel provvedimento impugnato sufficiente e logica argomentazione circa la strumentalità del credito all'attività illecita del proposto e l'assenza di buona fede dell'istituto erogante, il ricorso deve essere rigettato. Consegue ex lege la condanna dell'istituto di credito ricorrente al pagam