CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 08941/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva, oltre che manifestamente infondato, è anche privo di specificità, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, richiamando e applicando i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, anche in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della suddetta aggravante, evidenziando come il reato per cui si procede, alla luce dei precedenti specifici e recenti che gravano sull'odierno ricorrente, sia espressione di una accentuata pericolosità sociale e di una crescente propensione delinquenziale (si veda pag. 9 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.