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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 08464/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25300/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,GIA' [OSCURATO:PERSONA]' TRASPORTI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA],n.113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 506/2018,depositata il 31/05/2018 , R.G.N. 447/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania con la sentenza n.506/2018 ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale di Catania aveva ritenuto che le domande azionate dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, (danni subiti a seguito del mancato inquadramento nella superiore qualifica), fossero oggetto di precedente accordo transattivo tra le parti (sottoscritto il 28 gennaio 2002 in sede sindacale), ritenuto legittimo dal Giudice di legittimità (sentenza n. 3179/17).

La Corte catanese riteneva che al momento della stipula dell’accordo in questione la procedura selettiva, inragione della quale il [OSCURATO:PERSONA] rivendicava il superiore inquadramento, fosse a lui ben nota essendosi verificata molti anni prima e che, pertanto, le rinunce contenute nell’accordo non potevano non averla considerata.

La Corte valutava infine la carenza di prova certa del danno invocato, attesa la incertezza dell’esito della selezione per il superiore inquadramento. [OSCURATO:PERSONA] d’appello accoglieva invece l’appello incidentale relativo alla richiesta di restituzione delle somme erogate in eccedenza a titolo di superminimo.

Avverso detta decisione proponeva ricorso il [OSCURATO:PERSONA] affidato a sette motivi cui resisteva [OSCURATO:PERSONA] spa anche con memoria aggiuntiva. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione d rgli articoli1362 segg. c.c., dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 e 115 e 116 c.p.c. essendo errato il percorso argomentativo della sentenza relativo all'appello principale.

Parte ricorrente deduce l'erroneità dell'argomentazione svolta dalla sentenza e, in sostanza, propone una rivisitazione del percorso argomentativo, non ammissibile in sede di legittimità.

La corte catanese ha infatti esaminato il contenuto dell’accordo conciliativo e la decisione della Suprema Corte inerente il predetto accordo, accertativa della sua legittimità (a nulla rilevando, atal riguardo il ricorso per revocazione della stessa sentenza, dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte n. 2302/2019).

Siffatta ricognizione interpretativa e valutativa risulta coerente e rispondente ai canoni ermeneutici richiamati nel motivo in esame che, peraltro, propone una diversa prospettazione valutativa, inammissibile in questa sede di legittimità. 2)-La seconda censura denuncia l'omessa pronuncia, in violazione degli articoli 112, 416 e 437 c.p.c. e in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c., sulla nuova eccezione in appello formulata dalla società fondata sull'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e opposta all'appello principale.

Parte ricorrente deduce che l'eccezione in questione fosse nuova e proposta per la prima volta in appello.

Deve osservarsi che la circostanza della esistenza del verbale di conciliazione del 29.12.2001 era stata già allegata nelle originarie difese e di questo è dato atto nella sentenza in esame(pg.4) allorché è richiamata la decisione del tribunale.

Pertanto, rispetto a circostanze di fatto già presenti nel giudizio sin dal primo grado, quale il verbale in questione, ogni argomento successivamente proposto rispetto a tali circostanze non è nuova eccezione ma difesa articolata in successione. 3) La terza censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.; assenza di giudicato in quanto i due precedenti giudizi avevano differente petitum e causa petendi.

Con tale motivo il ricorrente si duole della valutazione circa l’esistenza del giudicato in relazione alle due precedenti sentenze aventi rispettivamente ad oggetto il riconoscimento della qualifica di [OSCURATO:PERSONA] 8^ categoria ed il diritto all’inquadramento nella 9^ categoria dal

1.12.91. La sentenza in esame ha effettivamente preso in considerazione le due precedenti decisioni e dunque l’esistenza del “giudicato”, ma soltanto quale argomento aggiuntivo rispetto alla presenza dell’Accordo transattivo.

Pertanto la valutazione di giudicato non risulta essere ragione dirimente della decisione del giudice d’appello, essendo questa essenzialmente fondata sulle altre argomentazioni.

Deve infine rilevarsi che la richiesta dei danni, oggetto del presente giudizio, presuppone comunque un accertamento sul diritto (anche per perdita di chance), che è già stata oggetto delle precedenti sentenze passate in giudicato.

Il motivo deve essere pertanto disatteso. 4) Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c e articolo 2909 cod.civ. in relazione al 360 n. 3 o 4 c.p.c. riguardante il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento della qualifica di ispettore capo aggiunto, proposta col presente giudizio ai fini del risarcimento dei danni per perdita di chance.

Il ricorrente si duole del danno subito a seguito del mancato riconoscimento della qualifica superiore.

Deve osservarsi che la Corte territoriale ha ben chiarito che il ricorrente non aveva dimostrato effettiva perdita di chancein quanto non sussistente nessun automatismo come dimostrato dal rapporto fra i possibili titolati alla promozione e quelli effettivamente promossi (in numero inferiore).

Siffatta statuizione è dunque frutto di una argomentata valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. 5)-il quinto motivo riguarda la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 416, 437 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione del [OSCURATO:PERSONA] sul fatto costitutivo dell'appello incidentale, ritenuto un fatto nuovo proposto solo in appello. il ricorrente denuncia il mancato esame delle sue deduzioni proposte nelle note autorizzate (punto 3 lett.(d), riguardanti la inammissibilità dell'appello incidentale in quanto fondato su un fatto nuovo.

Il motivo, di similare contenuto della seconda censura prima esaminata, deve ritenersi infondato in quanto le eccezioni proposte riguardano il verbale di conciliazione del 29.12.2001, ampiamente considerato dal giudice d’appello e, ancor prima, dal tribunale. 6)-La sesta censura ha ad oggetto la violazione dell’art. 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3, per aver, la corte territoriale, deciso sull’appello incidentale, contenente domanda nuova mai formulata con riconvenzionale in primo grado.

Il ricorrente deduce di aver eccepito la novità della domanda riconvenzionale in sede di note autorizzate (punto 3 lett.d).

Il motivo, sotto differente profilo, ha ad oggetto quanto già evidenziato nella precedente censura con riguardo alla novità dei fatti posti a fondamento dell’appello incidentale.

Per le ragioni già esposte esso non può trovare accoglimento, trattandosi di circostanze di fatto già presenti nel processo. 7) L’ultima doglianza riguarda la denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. e degli accordi collettivi in relazione alla entità della pretesa contenuta nell’appello incidentale e sulla rideterminazione del superminimo.

Il ricorrente, rilevando la errata statuizione sulla determinazione delle somme riconosciute, richiama conteggi ritenuti legittimi.

La censura è inammissibile poiché sottopone alla corte di legittimità una valutazione di merito relativa alla determinazione delle somme dovute, senza, peraltro, inserire nella censura il contenuto dei conteggi ritenuti legittimi, anche incorrendo in un difetto di specificazione del motivo.

Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 3.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25300/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,GIA' [OSCURATO:PERSONA]' TRASPORTI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA],n.113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 506/2018,depositata il 31/05/2018 , R.G.N. 447/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania con la sentenza n.506/2018 ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale di Catania aveva ritenuto che le domande azionate dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, (danni subiti a seguito del mancato inquadramento nella superiore qualifica), fossero oggetto di precedente accordo transattivo tra le parti (sottoscritto il 28 gennaio 2002 in sede sindacale), ritenuto legittimo dal Giudice di legittimità (sentenza n. 3179/17). La Corte catanese riteneva che al momento della stipula dell’accordo in questione la procedura selettiva, inragione della quale il [OSCURATO:PERSONA] rivendicava il superiore inquadramento, fosse a lui ben nota essendosi verificata molti anni prima e che, pertanto, le rinunce contenute nell’accordo non potevano non averla considerata. La Corte valutava infine la carenza di prova certa del danno invocato, attesa la incertezza dell’esito della selezione per il superiore inquadramento. [OSCURATO:PERSONA] d’appello accoglieva invece l’appello incidentale relativo alla richiesta di restituzione delle somme erogate in eccedenza a titolo di superminimo. Avverso detta decisione proponeva ricorso il [OSCURATO:PERSONA] affidato a sette motivi cui resisteva [OSCURATO:PERSONA] spa anche con memoria aggiuntiva. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione d rgli articoli1362 segg. c.c., dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 e 115 e 116 c.p.c. essendo errato il percorso argomentativo della sentenza relativo all'appello principale. Parte ricorrente deduce l'erroneità dell'argomentazione svolta dalla sentenza e, in sostanza, propone una rivisitazione del percorso argomentativo, non ammissibile in sede di legittimità. La corte catanese ha infatti esaminato il contenuto dell’accordo conciliativo e la decisione della Suprema Corte inerente il predetto accordo, accertativa della sua legittimità (a nulla rilevando, atal riguardo il ricorso per revocazione della stessa sentenza, dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte n. 2302/2019). Siffatta ricognizione interpretativa e valutativa risulta coerente e rispondente ai canoni ermeneutici richiamati nel motivo in esame che, peraltro, propone una diversa prospettazione valutativa, inammissibile in questa sede di legittimità. 2)-La seconda censura denuncia l'omessa pronuncia, in violazione degli articoli 112, 416 e 437 c.p.c. e in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c., sulla nuova eccezione in appello formulata dalla società fondata sull'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e opposta all'appello principale. Parte ricorrente deduce che l'eccezione in questione fosse nuova e proposta per la prima volta in appello. Deve osservarsi che la circostanza della esistenza del verbale di conciliazione del 29.12.2001 era stata già allegata nelle originarie difese e di questo è dato atto nella sentenza in esame(pg.4) allorché è richiamata la decisione del tribunale. Pertanto, rispetto a circostanze di fatto già presenti nel giudizio sin dal primo grado, quale il verbale in questione, ogni argomento successivamente proposto rispetto a tali circostanze non è nuova eccezione ma difesa articolata in successione. 3) La terza censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.; assenza di giudicato in quanto i due precedenti giudizi avevano differente petitum e causa petendi. Con tale motivo il ricorrente si duole della valutazione circa l’esistenza del giudicato in relazione alle due precedenti sentenze aventi rispettivamente ad oggetto il riconoscimento della qualifica di [OSCURATO:PERSONA] 8^ categoria ed il diritto all’inquadramento nella 9^ categoria dal 1.12.91. La sentenza in esame ha effettivamente preso in considerazione le due precedenti decisioni e dunque l’esistenza del “giudicato”, ma soltanto quale argomento aggiuntivo rispetto alla presenza dell’Accordo transattivo. Pertanto la valutazione di giudicato non risulta essere ragione dirimente della decisione del giudice d’appello, essendo questa essenzialmente fondata sulle altre argomentazioni. Deve infine rilevarsi che la richiesta dei danni, oggetto del presente giudizio, presuppone comunque un accertamento sul diritto (anche per perdita di chance), che è già stata oggetto delle precedenti sentenze passate in giudicato. Il motivo deve essere pertanto disatteso. 4) Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c e articolo 2909 cod.civ. in relazione al 360 n. 3 o 4 c.p.c. riguardante il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento della qualifica di ispettore capo aggiunto, proposta col presente giudizio ai fini del risarcimento dei danni per perdita di chance. Il ricorrente si duole del danno subito a seguito del mancato riconoscimento della qualifica superiore. Deve osservarsi che la Corte territoriale ha ben chiarito che il ricorrente non aveva dimostrato effettiva perdita di chancein quanto non sussistente nessun automatismo come dimostrato dal rapporto fra i possibili titolati alla promozione e quelli effettivamente promossi (in numero inferiore). Siffatta statuizione è dunque frutto di una argomentata valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. 5)-il quinto motivo riguarda la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 416, 437 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione del [OSCURATO:PERSONA] sul fatto costitutivo dell'appello incidentale, ritenuto un fatto nuovo proposto solo in appello. il ricorrente denuncia il mancato esame delle sue deduzioni proposte nelle note autorizzate (punto 3 lett.(d), riguardanti la inammissibilità dell'appello incidentale in quanto fondato su un fatto nuovo. Il motivo, di similare contenuto della seconda censura prima esaminata, deve ritenersi infondato in quanto le eccezioni proposte riguardano il verbale di conciliazione del 29.12.2001, ampiamente considerato dal giudice d’appello e, ancor prima, dal tribunale. 6)-La sesta censura ha ad oggetto la violazione dell’art. 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3, per aver, la corte territoriale, deciso sull’appello incidentale, contenente domanda nuova mai formulata con riconvenzionale in primo grado. Il ricorrente deduce di aver eccepito la novità della domanda riconvenzionale in sede di note autorizzate (punto 3 lett.d). Il motivo, sotto differente profilo, ha ad oggetto quanto già evidenziato nella precedente censura con riguardo alla novità dei fatti posti a fondamento dell’appello incidentale. Per le ragioni già esposte esso non può trovare accoglimento, trattandosi di circostanze di fatto già presenti nel processo. 7) L’ultima doglianza riguarda la denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. e degli accordi collettivi in relazione alla entità della pretesa contenuta nell’appello incidentale e sulla rideterminazione del superminimo. Il ricorrente, rilevando la errata statuizione sulla determinazione delle somme riconosciute, richiama conteggi ritenuti legittimi. La censura è inammissibile poiché sottopone alla corte di legittimità una valutazione di merito relativa alla determinazione delle somme dovute, senza, peraltro, inserire nella censura il contenuto dei conteggi ritenuti legittimi, anche incorrendo in un difetto di specificazione del motivo. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 3.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo
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