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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44533/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'stanza con cui il 4 e.,V-3 difensore di [OSCURATO:PERSONA] LucaYchiedeva "l'annullamento parziale di un provvedimento irrevocabile previa presa d'atto di errore concettuale".

La Corte territoriale rilevava che in nessun modo il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato rispetto al quale è sopravvenuta sentenza irrevocabile di condanna e che la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata "pena illegale".

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale e processuale per la mancata declaratoria di estinzione dei reati intervenuta prima della sentenza di appello e non rilevata in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati.

Il ricorrente sostiene che la mancata rilevazione d'ufficio da parte della Corte di Cassazione dell'intervenuta prescrizione di alcuni reati per i quali era intervenuta condanna, consumatasi prima della sentenza di appello, renderebbe la pena inflitta illegale, in quanto equiparabile ad un palese errore di calcolo della pena, rimediabile dal giudice dell'esecuzione in base all'insegnamento delle Sezioni Unite, Butera (Sez.

U, Sentenza n. 47766 del 26/06/2015 Ud. (dep. 03/12/2015) Rv. 265108 - 01).

Si tratta di prospettazione del tutto errata che pretende di equiparare decisioni del tutto differenti (l'una, relativa all'estinzione del reato; l'altra, relativa al tipo e alla misura della pena irrogata).

Non può che ribadirsi, quindi, quanto ampiamente argomentato nell'ordinanza impugnata: che, cioè, il giudice dell'esecuzione non può dichiarare estinto il reato per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, anche se la prescrizione sia maturata prima della sentenza di appello; il giudice, infatti, deve provvedere sull' "esecuzione" della condanna irrevocabile e non può in alcun modo modificarla se non nei casi tassativamente previsti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'stanza con cui il 4 e.,V-3 difensore di [OSCURATO:PERSONA] LucaYchiedeva "l'annullamento parziale di un provvedimento irrevocabile previa presa d'atto di errore concettuale". La Corte territoriale rilevava che in nessun modo il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato rispetto al quale è sopravvenuta sentenza irrevocabile di condanna e che la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata "pena illegale". 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale e processuale per la mancata declaratoria di estinzione dei reati intervenuta prima della sentenza di appello e non rilevata in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati. Il ricorrente sostiene che la mancata rilevazione d'ufficio da parte della Corte di Cassazione dell'intervenuta prescrizione di alcuni reati per i quali era intervenuta condanna, consumatasi prima della sentenza di appello, renderebbe la pena inflitta illegale, in quanto equiparabile ad un palese errore di calcolo della pena, rimediabile dal giudice dell'esecuzione in base all'insegnamento delle Sezioni Unite, Butera (Sez. U, Sentenza n. 47766 del 26/06/2015 Ud. (dep. 03/12/2015) Rv. 265108 - 01). Si tratta di prospettazione del tutto errata che pretende di equiparare decisioni del tutto differenti (l'una, relativa all'estinzione del reato; l'altra, relativa al tipo e alla misura della pena irrogata). Non può che ribadirsi, quindi, quanto ampiamente argomentato nell'ordinanza impugnata: che, cioè, il giudice dell'esecuzione non può dichiarare estinto il reato per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, anche se la prescrizione sia maturata prima della sentenza di appello; il giudice, infatti, deve provvedere sull' "esecuzione" della condanna irrevocabile e non può in alcun modo modificarla se non nei casi tassativamente previsti. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così de
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