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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 21650/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Brasile) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 59/21 della Corte di appello di Venezia del 31/08/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], richiesto in estradizione dell'autorità giudiziaria brasiliana, con quella degli dagli arresti domiciliari, disattendendo l'istanza difensiva di remissione in libertà.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, deducendo l'illegittimità dell'ordinanza per mancanza di motivazione in ordine al ravvisato pericolo di fuga, atto a giustificare il mantenimento della misura cautelare.

3. Nelle more della fissazione del ricorso è, tuttavia, intervenuta ordinanza della Corte di appello di Venezia che, in data 27 settembre 2021, ha dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura coercitiva in atto, disponendo la remissione in libertà dell'estradando. [OSCURATO:PERSONA]

1. La mancata tempestiva presentazione della domanda di estradizione da parte delle autorità dello Stato richiedente ha determinato la Corte territoriale a revocare la misura coercitiva e rimettere in libertà l'estradando.

Viene, pertanto, a mancare ogni concreto interesse alla coltivazione del ricorso per cassazione, per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza addebito di spese.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso, il 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ostanzo PCOTATO N CANCE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Brasile) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 59/21 della Corte di appello di Venezia del 31/08/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], richiesto in estradizione dell'autorità giudiziaria brasiliana, con quella degli dagli arresti domiciliari, disattendendo l'istanza difensiva di remissione in libertà. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, deducendo l'illegittimità dell'ordinanza per mancanza di motivazione in ordine al ravvisato pericolo di fuga, atto a giustificare il mantenimento della misura cautelare. 3. Nelle more della fissazione del ricorso è, tuttavia, intervenuta ordinanza della Corte di appello di Venezia che, in data 27 settembre 2021, ha dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura coercitiva in atto, disponendo la remissione in libertà dell'estradando. [OSCURATO:PERSONA] 1. La mancata tempestiva presentazione della domanda di estradizione da parte delle autorità dello Stato richiedente ha determinato la Corte territoriale a revocare la misura coercitiva e rimettere in libertà l'estradando. Viene, pertanto, a mancare ogni concreto interesse alla coltivazione del ricorso per cassazione, per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza addebito di spese. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ostanzo PCOTATO N CANCE
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