CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 20974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17572/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]’ RICERCA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonché contro I.T.C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A SECCHI, [OSCURATO:PERSONA] A MORO; -intimati- Oggetto: Pubblico impiego – personale ata -passaggio da ente locale a Miur – anzianità -risarcimento R.G.N. 17572/2017 Pag.avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO MILANO n. 35/2016 depositata il 07/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. la Corte d’appello di Milano, giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 5556/2013, in sede di riassunzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione n. 325/2006 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], respingeva le domande proposte con il ricorso exart. 414 cod. proc. civ. intese ad ottenere, ex art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999 il riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza e la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal 1° gennaio 2000; 2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, premetteva che la sentenza rescindente, con la quale era stata cassata la sentenza n. 314/2008 della Corte d’appello di Bologna che aveva rigettato la domanda, aveva demandato al giudice del rinvio di accertare se al momento del passaggio dall’ente locale allo Stato si fosse verificata una riduzione sostanziale del trattamento retributivo ed aveva precisato che il confronto doveva essereglobale, cioè non limitato ad uno specifico istituto, e che non potevano assumere rilievo eventuali disparità di trattamento con i lavoratori già in servizio presso il cessionario; evidenziava che nel ricorso in riassunzione il peggioramento retributivo era stato ancorato solo alla mancata conservazione del “trattamento accessorio produttività”, del quale l’amministrazione non aveva tenuto conto nell’effettuare la temporizzazione; rilevava che tale rivendicazione non era ricompresa nella causa petendisolo intesa ad ottenere il riconoscimento per intero dell’anzianità pregressa; 3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali ha resistito con tempestivo controricorso il Ministero. Considerato che: 1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e si addebita alla Corte territoriale di avere omesso la verifica della sussistenza o meno del peggioramento retributivo sostanziale che andava, invece, effettuata perché richiesta dalla sentenza rescindente; R.G.N. 17572/2017 Pag.sostengono che il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare se il MIUR avesse correttamente applicato la temporizzazione prevista dall’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005, diversa e di miglior favore rispetto a quella disciplinata dall’Accordo ARAN [OSCURATO:DATA_NASCITA] che includeva nella base di calcolo solo parte del trattamento accessorio goduto presso l’ente locale; precisano che l’accertamento doveva essere effettuato in quanto alla data di proposizione degli originari i ricorsi era vigente il solo art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999 e la legge di interpretazione autentica era intervenuta in corso di causa, al pari della sentenza della Corte di Giustizia, con la quale la compatibilità dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 con la direttiva 77/187 CE era stata affermata a condizione che venisse salvaguardato il trattamento economico in precedenza goduto; 2. con la seconda censura le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.; sostengono che mentre nella stessa sentenza impugnata sia stato evidenziato che oggetto di causa era il mancato riconoscimento dell’anzianità ai fini del maturato economico, poi si sia affermato, in modo assolutamente contraddittorio, che “esula di conseguenza dalla materia del contendere qualsiasi detrimento in ipotesi subito dai lavoratori sotto il profilo retributivo per il venir meno di componenti non legate all’anzianità bensì a titoli differenti”; 3. con la terza censura le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; assumono che la Corte territoriale abbia del tutto trascurato di considerare il peggioramento retributivo subito dalle ricorrenti all’atto ed a cagione del trasferimento che era proprio il fatto decisivo per il giudizio; rilevano che in sede di riassunzione siano stati omessi la valutazione del peggioramento sostanziale e il confronto globale tra le condizioni; 4. con il quarto motivo è dedotta la violazione dell’art. 117 Cost.; sostengono che il giudice del rinvio, in ossequio alla norma costituzionale che regola il rapporto tra ordinamento interno e Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, avrebbe dovuto applicare l’art. 8, comma 2, l. n. 124 del 1999 non come modificata dalla finanziaria del 2006, contraria ai principi dell’Ordinamento europeo, ma alla luce del principio di interpretazione conforme, nella sua versione originaria; 5. il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati; occorre premettere che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronun cia rescindente, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato R.G.N. 17572/2017 Pag.al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa ed al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass. n. 3955/2018); 6. nel caso di specie questa Corte, con la sentenza n. 5556/2013, non ha demandato al giudice del rinvio di verificare se l’inquadramento disposto dal MIUR in base all’accordo sindacale del 20 luglio 2000 fosse o meno conforme alla sopravvenuta legge n. 266/2005, art. 1, comma 218, né ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius, dovesse essere integralmente riconosciuta l’anzianità posseduta, perché ha chiesto solo al giudice del merito di verificarela sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento, indicando, all’uopo, criteri di comparazione e precisando che il confronto doveva essere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevavano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario; ciò, senza porre alcun altro limite all’esame demandato al giudice del rinvio e, in particolare, senza indicare quali fossero le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio da apprezzare ai fini della comparazione «globale»; 7. una comparazione doveva essere, dunque, effettuata; 8. ciò detto, osserva il Collegio che la Corte territoriale non ha effettuato l’indicata comparazione essendosi limitata ad affermare che esulasse dalla causa petendi il detrimento in ipotesi subito dalle ricorrenti sotto il profilo retributivo per il venir meno di componenti non legati all’anzianità bensì a titoli differenti e ad evidenziare che negli stessi ricorsi era stato dedotto che l’integrale riconoscimento dell’anzianità di ruolo (ossia senza il meccanismo della c.d. temporizzazione) “avrebbe consentito alla quasi totalità dei lavoratori ATA ex enti locali, di avere uno stipendio tabellare più elevato, in quanto le norme contrattuali del comparto scuola in punto di minimi tabellari sono fondate sulla progressione di anzianità, che prevede notevoli aumenti tra una posizione e l’altra”; ha, quindi, evidenziato che la Corte di Giustizia con la sentenza del 6 settembre 2011 incausa C - 108/10, nel ritenere applicabile alla fattispecie la direttiva 77/187, ha escluso che il cessionario possa non tener conto dell’anzianità pregressa dei lavoratori ceduti ma solo nei limiti necessari al mantenimento del livello retributivo in precedenza goduto, atteso che la direttiva ha lo scopo di impedire che il lavoratore possa subire per effetto del trasferimento un peggioramento retributivo; ha conclusivamente rilevato che nella specie le ricorrenti non avevano mai lamentato di avere subito una diminuzione del trattamento retributivo complessivamente goduto, diminuzione, tra l’altro esclusa proprio dal criterio indicato nell’accordo e nell’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 essendosi limitati a R.G.N. 17572/2017 Pag.rivendicare le maggiori somme a titolo di retribuzione tabellare che sarebbero spettate ove fosse stato loro riconosciuta integralmente l’anzianità pregressa; 9. ha, così, sostanzialmente riproposto la stessa motivazione già oggetto della pronuncia rescindente totalmente eludendo il compitoche, in sede di cassazione con rinvio, era stato specificamente demandato; 10. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, svolgerà l’accertamento già demandato con la pronuncia n. 5556/2013 effettuando il confronto «globale» con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento delle stesse lavoratrici trasferite al fine di verificare se vi sia stato un «peggioramento retributivo sostanziale», peggioramento che, come evidenziato da questa Corte nelle successive pronunce (Cass. n. 7698/2018; Cass. n. 8968/2021), è ravvisabile solo qualora, all’esito della comparazione globale, emerga una diminuzione «certa» del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicché non possono essere apprezzati gli importi, che se pure occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il «normale» corrispettivo della prestazione, perché, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest’ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata; 11. al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; 12. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in mo