Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01533/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di MESSINAi dato avviso alle parti; udita la relazion—e—svolta daPConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di furto.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia la violazione degli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo ius receptum, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr. tra le ultime, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il eside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di MESSINAi dato avviso alle parti; udita la relazion—e—svolta daPConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di furto. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia la violazione degli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Secondo ius receptum, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr. tra le ultime, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il eside
Sentenza Cassazione n. 01533/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris