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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14911/2026

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to e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 625/2023 depositatail 25/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 625/2023, pubblicata il 25 agosto 2023, la Corted’appello di Milano ha respinto l’appello proposto dalla ASSTMilano, che, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] e ValentinaNumero registro generale 4555/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 14911/2026Data pubblicazione 19/05/2026Passoni, ne aveva accertato il diritto a percepire, per ogni giorno di feriegoduto nei periodi per ciascuno indicati, l’indennità di turno stabilitadall’art. 44, comma 3, CCNL 1° settembre 1995 e successive modifiche,nonché, per il Fiore, l’indennità terapie intensive e per la Passonil’indennità malattie infettive.Nel respingere l’appello, la Corte territoriale ha corretto la motivazionedella sentenza di primo grado, sul presupposto che il diritto a percepire ledifferenze retributive corrispondenti alle indennità spettanti dovesseintendersi limitato ai periodi successivi al quinquennio anteriore al 24febbraio 2020, senza possibilità di applicare la sospensione dellaprescrizione in costanza di rapporto.2.

L’ASST ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado,con ricorso affidato a quattro motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.4.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 7 della direttiva 2003/88/CE, 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, 36Cost., 2109 c.c., 44, commi 3 e 6 CCNL 1° settembre 1995, 86, commi 3e 6 del CCNL 2018.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 116 c.p.c., 44, commi 3 e 6, CCNL 1° settembre 1995, 86,commi 3 e 6 del CCNL 2018.Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, comma secondo, c.p.c., e 7 della direttiva 2003/88/CE.Numero registro generale 4555/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 14911/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE.2.

I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro strettaconnessione, sono infondati.3.

La Corte d’appello di Milano ha fatto corretta applicazione dei principi,più volte affermati da questa Corte, secondo cui la nozione di retribuzioneda corrispondere durante il periodo di ferie del lavoratore comprendequalsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamentoall’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale eprofessionale del lavoratore (v.

Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 25528 del17/09/2025, Sez.

L, Sentenza n. 25120 del 12/09/2025, Sez.

L,Ordinanza n. 21589 del 27/07/2025, Sez.

L, Sentenza n. 13932 del20/05/2024, Sez.

L, Ordinanza n. 2674 del 29/01/2024, Sez.

L, Sentenzan. 13425 del 17/05/2019).I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso diassicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmenteequiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sulrilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea adissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto conle prescrizioni del diritto dell'Unione europea (cfr.

CGUE 15 settembre2011, C-155/10, Williams; CGUE 3 dicembre 2018, C-385/17, TorstenHein).

Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre idipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi dellegislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio diun riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute esicurezza (cfr. in questo senso anche la più recente CGUE 13 gennaio2022, C-514/20, DS c.

Koch).Nella specie, la sentenza impugnata ha esaminato le voci retributive di cuigli odierni controricorrenti avevano chiesto la corresponsione, ne haNumero registro generale 4555/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 14911/2026Data pubblicazione 19/05/2026verificato il collegamento con le mansioni svolte e lo status professionalerivestito e ha riscontrato la potenzialità dissuasiva della loro mancatacorresponsione, attraverso un pertinente richiamo tanto allagiurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea quanto al suorecepimento in sede di legittimità.4.

In senso contrario, non possono dirsi centrate le obiezioni di partericorrente.4.1.

Anzitutto, va disatteso il rilievo, posto a base del primo e del secondomotivo, secondo cui la valutazione del collegamento tra la voce retributivae le mansioni svolte spetta in via esclusiva e insindacabile allacontrattazione collettiva, la quale, nel caso oggi in esame, avrebbe conchiarezza collegato l’erogazione delle indennità all’effettivo servizioprestato e dunque escluso la sua corresponsione durante le ferie.Si tratta di un argomento viziato da una chiara fallacia logica, posto che ilprimato del diritto dell’Unione europea, anche come interpretato dallagiurisprudenza della Corte di giustizia, impone, ricorrendone le condizioni,di disapplicare le norme interne, statali, regionali o pattizie che si ponganoin contrasto con esso o di interpretare tali norme alla luce del diritto Ue.Non basta pertanto che la contrattazione collettiva escluda unadeterminata indennità dalla retribuzione feriale per rendere legittima taleesclusione, dovendosi piuttosto prima stabilire se l’esclusione sia conformeal diritto dell’Unione europea.Non è pertanto riscontrabile alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.o delle singole norme dei contratti collettivi, avendo la Corte territorialeadottato la sua decisione sulla base delle prove raccolte, inclusi i contratticollettivi, debitamente riletti alla luce della giurisprudenza eurounitaria.4.2.

Neppure si profila corretto affermare – come fa l’Azienda ricorrente– che la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie derivante dallamancata percezione delle indennità oggetto del giudizio sia stata dedottain via apodittica e automatica dalla Corte territoriale.Numero registro generale 4555/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 14911/2026Data pubblicazione 19/05/2026Al contrario, la Corte d’appello di Milano ha calcolato l’incidenza delleindennità sulla retribuzione complessiva dei due lavoratori, ne ha stimatola non irrisorietà e ne ha dedotto che esse sono «in grado di incidere sulladecisione se fruire o meno delle ferie» (pag. 9 della sentenza impugnata).Una volta esclusa l’apoditticità della motivazione e la sua apparenza, sitratta di un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.4.3 .

Vi è poi l’argomento secondo il quale la giurisprudenza della Corte digiustizia si sarebbe formata in ambiti ordinamentali nei quali le ferie sonorinunciabili e non sarebbe dunque applicabile nel sistema italiano, dovevige il principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (art. 36, terzocomma, Cost.).A tale argomento deve replicarsi che l’eventuale decurtazione, durante ilperiodo feriale, della retribuzione normalmente percepita può incideresulle scelte del lavoratore anche in termini diversi dalla totale rinuncia alleferie, che nell’ordinamento italiano costituiscono effettivamente un dirittoindisponibile e irrinunciabile, inducendolo a differire il momento di lorogodimento per non perdere in quel momento le voci retributive ritenutenon comprese e così, anche in assenza di una monetizzabilità delle ferie,vedere condizionato e forzato il momento di fruizione del riposo, adiscapito della sua salute e della sicurezza sul lavoro.Come ha chiarito la Corte di giustizia Ue in più occasioni, «il diritto alleferie annuali, sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplicefinalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispettoall’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e,dall’altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione(sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na RepublikaBulgaria e [OSCURATO:PERSONA] SpA, C‑762/18 e C‑37/19, EU:C:2020:504, punto57 e la giurisprudenza ivi citata) ...

Per questo motivo, è stato ritenutoche l’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferieannuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendereNumero registro generale 4555/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 14911/2026Data pubblicazione 19/05/2026effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.

Orbene, quando laretribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previstoall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore allaretribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoroeffettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferieannuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poichéciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della suaretribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17,EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata)» (sentenza del13 gennaio 2022, C-514/20, DS c.

Koch, § 30-34).5.

Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 2.200,00 percompensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 625/2023 depositatail 25/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 625/2023, pubblicata il 25 agosto 2023, la Corted’appello di Milano ha respinto l’appello proposto dalla ASSTMilano, che, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] e ValentinaNumero registro generale 4555/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 14911/2026Data pubblicazione 19/05/2026Passoni, ne aveva accertato il diritto a percepire, per ogni giorno di feriegoduto nei periodi per ciascuno indicati, l’indennità di turno stabilitadall’art. 44, comma 3, CCNL 1° settembre 1995 e successive modifiche,nonché, per il Fiore, l’indennità terapie intensive e per la Passonil’indennità malattie infettive.Nel respingere l’appello, la Corte territoriale ha corretto la motivazionedella sentenza di primo grado, sul presupposto che il diritto a percepire ledifferenze retributive corrispondenti alle indennità spettanti dovesseintendersi limitato ai periodi successivi al quinquennio anteriore al 24febbraio 2020, senza possibilità di applicare la sospensione dellaprescrizione in costanza di rapporto.2. L’ASST ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado,con ricorso affidato a quattro motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 7 della direttiva 2003/88/CE, 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, 36Cost., 2109 c.c., 44, commi 3 e 6 CCNL 1° settembre 1995, 86, commi 3e 6 del CCNL 2018.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 116 c.p.c., 44, commi 3 e 6, CCNL 1° settembre 1995, 86,commi 3 e 6 del CCNL 2018.Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, comma secondo, c.p.c., e 7 della direttiva 2003/88/CE.Numero registro generale 4555/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 14911/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE.2. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro strettaconnessione, sono infondati.3. La Corte d’appello di Milano ha fatto corretta applicazione dei principi,più volte affermati da questa Corte, secondo cui la nozione di retribuzioneda corrispondere durante il periodo di ferie del lavoratore comprendequalsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamentoall’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale eprofessionale del lavoratore (v. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25528 del17/09/2025, Sez. L, Sentenza n. 25120 del 12/09/2025, Sez. L,Ordinanza n. 21589 del 27/07/2025, Sez. L, Sentenza n. 13932 del20/05/2024, Sez. L, Ordinanza n. 2674 del 29/01/2024, Sez. L, Sentenzan. 13425 del 17/05/2019).I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso diassicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmenteequiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sulrilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea adissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto conle prescrizioni del diritto dell'Unione europea (cfr. CGUE 15 settembre2011, C-155/10, Williams; CGUE 3 dicembre 2018, C-385/17, TorstenHein). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre idipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi dellegislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio diun riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute esicurezza (cfr. in questo senso anche la più recente CGUE 13 gennaio2022, C-514/20, DS c. Koch).Nella specie, la sentenza impugnata ha esaminato le voci retributive di cuigli odierni controricorrenti avevano chiesto la corresponsione, ne haNumero registro generale 4555/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 14911/2026Data pubblicazione 19/05/2026verificato il collegamento con le mansioni svolte e lo status professionalerivestito e ha riscontrato la potenzialità dissuasiva della loro mancatacorresponsione, attraverso un pertinente richiamo tanto allagiurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea quanto al suorecepimento in sede di legittimità.4. In senso contrario, non possono dirsi centrate le obiezioni di partericorrente.4.1. Anzitutto, va disatteso il rilievo, posto a base del primo e del secondomotivo, secondo cui la valutazione del collegamento tra la voce retributivae le mansioni svolte spetta in via esclusiva e insindacabile allacontrattazione collettiva, la quale, nel caso oggi in esame, avrebbe conchiarezza collegato l’erogazione delle indennità all’effettivo servizioprestato e dunque escluso la sua corresponsione durante le ferie.Si tratta di un argomento viziato da una chiara fallacia logica, posto che ilprimato del diritto dell’Unione europea, anche come interpretato dallagiurisprudenza della Corte di giustizia, impone, ricorrendone le condizioni,di disapplicare le norme interne, statali, regionali o pattizie che si ponganoin contrasto con esso o di interpretare tali norme alla luce del diritto Ue.Non basta pertanto che la contrattazione collettiva escluda unadeterminata indennità dalla retribuzione feriale per rendere legittima taleesclusione, dovendosi piuttosto prima stabilire se l’esclusione sia conformeal diritto dell’Unione europea.Non è pertanto riscontrabile alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.o delle singole norme dei contratti collettivi, avendo la Corte territorialeadottato la sua decisione sulla base delle prove raccolte, inclusi i contratticollettivi, debitamente riletti alla luce della giurisprudenza eurounitaria.4.2. Neppure si profila corretto affermare – come fa l’Azienda ricorrente– che la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie derivante dallamancata percezione delle indennità oggetto del giudizio sia stata dedottain via apodittica e automatica dalla Corte territoriale.Numero registro generale 4555/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 14911/2026Data pubblicazione 19/05/2026Al contrario, la Corte d’appello di Milano ha calcolato l’incidenza delleindennità sulla retribuzione complessiva dei due lavoratori, ne ha stimatola non irrisorietà e ne ha dedotto che esse sono «in grado di incidere sulladecisione se fruire o meno delle ferie» (pag. 9 della sentenza impugnata).Una volta esclusa l’apoditticità della motivazione e la sua apparenza, sitratta di un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.4.3 . Vi è poi l’argomento secondo il quale la giurisprudenza della Corte digiustizia si sarebbe formata in ambiti ordinamentali nei quali le ferie sonorinunciabili e non sarebbe dunque applicabile nel sistema italiano, dovevige il principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (art. 36, terzocomma, Cost.).A tale argomento deve replicarsi che l’eventuale decurtazione, durante ilperiodo feriale, della retribuzione normalmente percepita può incideresulle scelte del lavoratore anche in termini diversi dalla totale rinuncia alleferie, che nell’ordinamento italiano costituiscono effettivamente un dirittoindisponibile e irrinunciabile, inducendolo a differire il momento di lorogodimento per non perdere in quel momento le voci retributive ritenutenon comprese e così, anche in assenza di una monetizzabilità delle ferie,vedere condizionato e forzato il momento di fruizione del riposo, adiscapito della sua salute e della sicurezza sul lavoro.Come ha chiarito la Corte di giustizia Ue in più occasioni, «il diritto alleferie annuali, sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplicefinalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispettoall’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e,dall’altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione(sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na RepublikaBulgaria e [OSCURATO:PERSONA] SpA, C‑762/18 e C‑37/19, EU:C:2020:504, punto57 e la giurisprudenza ivi citata) ... Per questo motivo, è stato ritenutoche l’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferieannuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendereNumero registro generale 4555/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 14911/2026Data pubblicazione 19/05/2026effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando laretribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previstoall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore allaretribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoroeffettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferieannuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poichéciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della suaretribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17,EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata)» (sentenza del13 gennaio 2022, C-514/20, DS c. Koch, § 30-34).5. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 2.200,00 percompensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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