CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 1959
Cassazione n. 36266/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1959 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta vizio di legge - in relazione agli artt. 56, 628, comma secondo, 614 e 624 cod. pen. - per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto configurabile il reato di tentata rapina impropria da parte dell'odierno ricorrente, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice d'appello, con corretti argomenti logici e giuridici, come emerge in particolare dalle pagine 4 e 5, ha fatto buon governo del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. U., n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme