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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04789/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 3136 / 20 1 9 propost i da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. società a socio unico, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (BO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio del Prof.

A vv.

Francesco d'[OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; fax : 06/S0690907; PEC: [OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a marginedel ricorso, unitamente al Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:TRCLSN69BISF257S; fax: 8672365; PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] liquidazione imposta di registro – Riqualificazione ex art. 20 dPR n. 131/1986 dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1760 / 14/ 20 1 8 emessa d a l la C T R Emilia - Romagn a in data 26/06/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava dinanzi alla CTP di Bologna un avviso di liquidazione relativo a maggiori imposte di registro, catastale ed ipotecaria applicate dall’Ufficio in base all’art. 20 dPR n. 131/1986.

La CTP rigettava il ricorso.

Sull’impugnazione della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna rigettava il gravame, dichiarando che l’art. 20 Tuir, pur idoneo a realizzare effetti mediatamente antielusivi, non per questo era una disposizione antielusiva e che l’Amministrazione finanziaria deve procedere alla riqualificazione del negozio ogni qualvolta verifichi che l’operazione posta in essere dal contribuente, nella sua complessità ed unitarietà (anche collegando i singoli contratti), abbia una causa diversa da quella esplicitata nei singoli atti compiuti.

Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 54 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto “corretto e sufficiente” l’utilizzo dell’avviso di liquidazione in sede di riqualificazione negoziale del conferimento d’azienda operata ex art. 20 dPR n. 131/1986.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986 e 10-bis l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR escluso la necessità del contraddittorio procedimentale nel caso in cui l’Ufficio provveda, ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, a riqualificare in cessione d’azienda il conferimento dell’azienda e la successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR riqualificato in cessione d’azienda il conferimento d’azienda e la successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria sulla base di una valutazione “complessiva e unitaria” dell’operazione economica non permessa dalla norma.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la motivazione apparente sulla ritenuta legittimità della riqualificazione negoziale del conferimento d’azienda e della successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria operata dall’Agenzia delle Entrate.

5. Il terzo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti.

Di recente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 (poi ripresa dalla sentenza n. 39/2021 della stessa Consulta) ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.

Secondo il giudice delle leggi, «il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico».

Per altro verso, un'interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe «incoerenze nell'ordinamento, quantomeno a partire dall'introduzione dell'art. 10-bis della Legge 212 del 2000» e «consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione Europea)».

Stando allaratio legis sottesa alla Legge di Bilancio 2018 menzionata, l’art. 20del [OSCURATO:PERSONA] dell’imposta di Registro “ deve essere applicata (o) per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all’atto stesso(ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici “collegati” con quello da registrare.

Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell’atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte”.

Con l’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018è stata riconosciuta valenza retroattivaalle modifiche sopra descritte.

Da ultimo, la Corte di giustizia europea, con l’ordinanza C-250/22 del 21 dicembre 2022, ha dichiarato “manifestatamente irricevibile” la domanda di pronuncia pregiudiziale,evidenziando di avere la facoltà di pronunciarsi solo in merito ai tributi armonizzati, non potendo, quindi, esprimersi sulla compatibilità comunitaria della normativa nazionale in materia diimposta di registro, che non costituisce un tributo armonizzato.

Gli effetti dell’attuale formulazione del citato art. 20 sono stati di recente illustrati da questa Corte, nella pronuncia n. 2252/2023, che ne ha fatto applicazione in relazione all’atto di cessione totalitaria di quote.

Nella stesa è stato affermato che,per effetto della riformulazione dell’art. 20, non è più sostenibile l’orientamento della giurisprudenza tributaria che riqualificava la cessione delle quote come cessione d’azienda “guardando alla «funzione economica» dei due contratti, i.e. alla «sostanza economica» prodotta da essi”.

Pertanto, non è possibile “tassare l’atto di cessione di quote come cessione di azienda sull’assunto erroneo [...] per cui vi sarebbe identità di effetti giuridici tra la prima e la seconda”, posto che “la cessione delle quote in realtà non coincide con la cessione dell’azienda dato che l’una attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, l’altra attribuisce un diritto reale sul patrimonio societario”.

D’altronde, lo scopo perseguito era proprio questo, come dimostra il fatto che nella relazione illustrativa si legge che, per effetto della riforma, “non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote”.

In breve, il legislatore ha voluto confinare l’attività di riqualificazione degli atti, se basata anche sulla considerazione degli “effetti economici” delle operazioni, alla norma sull’abuso del diritto, di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000, nel cui contesto, e nel rispetto delle condizioni e delle garanzie fissate dalla citata disposizione, è ammesso che l’Amministrazione finanziaria o il giudice considerino il vantaggio fiscale indebito.

Invece, la norma recata dall’art. 20 del DPR 131/86 è una norma sull’interpretazione degli atti, che non può valutare altro che il contenuto dell’atto stesso, senza sconfinare in un esame degli effetti economici dell’operazione (in tal senso, da ultimo, cfr. anche Cass. nn. 5842/2023 e 5838/2023).

5.1. Nel caso di specie, per stessa ammissione dell’Agenzia delle Entrate, la riqualificazione della complessiva operazione nei termini di una cessione di ramo d’azienda è derivata dall’analisi di una pluralità di negozi giuridici distinti (l’atto di conferimento di un ramo d’azienda rappresentato da un complesso industriale, posto in essere, in sede di aumento del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la successiva cessione alla socia [OSCURATO:SOCIETA]. delle quote societarie così acquisite dalla società conferente) anche esterni all’atto sottoposto a tassazione.

6. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente.

L’essersi l’orientamento esposto in precedenza formato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 all'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e delle sentenze chiarificatrici della Corte Costituzionale n. 158/2020 e n. 39/2021 della stessa Consulta giustificano la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M. accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 3136 / 20 1 9 propost i da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. società a socio unico, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (BO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio del Prof. A vv. Francesco d'[OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; fax : 06/S0690907; PEC: [OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a marginedel ricorso, unitamente al Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:TRCLSN69BISF257S; fax: 8672365; PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] liquidazione imposta di registro – Riqualificazione ex art. 20 dPR n. 131/1986 dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1760 / 14/ 20 1 8 emessa d a l la C T R Emilia - Romagn a in data 26/06/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava dinanzi alla CTP di Bologna un avviso di liquidazione relativo a maggiori imposte di registro, catastale ed ipotecaria applicate dall’Ufficio in base all’art. 20 dPR n. 131/1986. La CTP rigettava il ricorso. Sull’impugnazione della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna rigettava il gravame, dichiarando che l’art. 20 Tuir, pur idoneo a realizzare effetti mediatamente antielusivi, non per questo era una disposizione antielusiva e che l’Amministrazione finanziaria deve procedere alla riqualificazione del negozio ogni qualvolta verifichi che l’operazione posta in essere dal contribuente, nella sua complessità ed unitarietà (anche collegando i singoli contratti), abbia una causa diversa da quella esplicitata nei singoli atti compiuti. Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 54 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto “corretto e sufficiente” l’utilizzo dell’avviso di liquidazione in sede di riqualificazione negoziale del conferimento d’azienda operata ex art. 20 dPR n. 131/1986. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986 e 10-bis l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR escluso la necessità del contraddittorio procedimentale nel caso in cui l’Ufficio provveda, ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, a riqualificare in cessione d’azienda il conferimento dell’azienda e la successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR riqualificato in cessione d’azienda il conferimento d’azienda e la successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria sulla base di una valutazione “complessiva e unitaria” dell’operazione economica non permessa dalla norma. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la motivazione apparente sulla ritenuta legittimità della riqualificazione negoziale del conferimento d’azienda e della successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria operata dall’Agenzia delle Entrate. 5. Il terzo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti. Di recente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 (poi ripresa dalla sentenza n. 39/2021 della stessa Consulta) ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali. Secondo il giudice delle leggi, «il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico». Per altro verso, un'interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe «incoerenze nell'ordinamento, quantomeno a partire dall'introduzione dell'art. 10-bis della Legge 212 del 2000» e «consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione Europea)». Stando allaratio legis sottesa alla Legge di Bilancio 2018 menzionata, l’art. 20del [OSCURATO:PERSONA] dell’imposta di Registro “ deve essere applicata (o) per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all’atto stesso(ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici “collegati” con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell’atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte”. Con l’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018è stata riconosciuta valenza retroattivaalle modifiche sopra descritte. Da ultimo, la Corte di giustizia europea, con l’ordinanza C-250/22 del 21 dicembre 2022, ha dichiarato “manifestatamente irricevibile” la domanda di pronuncia pregiudiziale,evidenziando di avere la facoltà di pronunciarsi solo in merito ai tributi armonizzati, non potendo, quindi, esprimersi sulla compatibilità comunitaria della normativa nazionale in materia diimposta di registro, che non costituisce un tributo armonizzato. Gli effetti dell’attuale formulazione del citato art. 20 sono stati di recente illustrati da questa Corte, nella pronuncia n. 2252/2023, che ne ha fatto applicazione in relazione all’atto di cessione totalitaria di quote. Nella stesa è stato affermato che,per effetto della riformulazione dell’art. 20, non è più sostenibile l’orientamento della giurisprudenza tributaria che riqualificava la cessione delle quote come cessione d’azienda “guardando alla «funzione economica» dei due contratti, i.e. alla «sostanza economica» prodotta da essi”. Pertanto, non è possibile “tassare l’atto di cessione di quote come cessione di azienda sull’assunto erroneo [...] per cui vi sarebbe identità di effetti giuridici tra la prima e la seconda”, posto che “la cessione delle quote in realtà non coincide con la cessione dell’azienda dato che l’una attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, l’altra attribuisce un diritto reale sul patrimonio societario”. D’altronde, lo scopo perseguito era proprio questo, come dimostra il fatto che nella relazione illustrativa si legge che, per effetto della riforma, “non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote”. In breve, il legislatore ha voluto confinare l’attività di riqualificazione degli atti, se basata anche sulla considerazione degli “effetti economici” delle operazioni, alla norma sull’abuso del diritto, di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000, nel cui contesto, e nel rispetto delle condizioni e delle garanzie fissate dalla citata disposizione, è ammesso che l’Amministrazione finanziaria o il giudice considerino il vantaggio fiscale indebito. Invece, la norma recata dall’art. 20 del DPR 131/86 è una norma sull’interpretazione degli atti, che non può valutare altro che il contenuto dell’atto stesso, senza sconfinare in un esame degli effetti economici dell’operazione (in tal senso, da ultimo, cfr. anche Cass. nn. 5842/2023 e 5838/2023). 5.1. Nel caso di specie, per stessa ammissione dell’Agenzia delle Entrate, la riqualificazione della complessiva operazione nei termini di una cessione di ramo d’azienda è derivata dall’analisi di una pluralità di negozi giuridici distinti (l’atto di conferimento di un ramo d’azienda rappresentato da un complesso industriale, posto in essere, in sede di aumento del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la successiva cessione alla socia [OSCURATO:SOCIETA]. delle quote societarie così acquisite dalla società conferente) anche esterni all’atto sottoposto a tassazione. 6. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente. L’essersi l’orientamento esposto in precedenza formato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 all'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e delle sentenze chiarificatrici della Corte Costituzionale n. 158/2020 e n. 39/2021 della stessa Consulta giustificano la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il
Sentenza Cassazione n. 04789/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris