CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34727/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27459/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. cessata, nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al contro ricorso, elettivamente domiciliati in Roma alla via Denza n.15; -controricorrenti– nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]- intimati - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale n. 1803/49/2017 depositata in data 21/04/2017, non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 28novembre 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR della Lombardia accoglieva l’appello della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della socia [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza reiettiva del ricorso avverso l’avviso di accertamento, con cui, a fini Irap e I va per l’ anno di imposta 2002 , era contestato alla società il ruolo di mera cartiera ; in particolare il giudice del gravame riteneva l’amministrazione decaduta dal potere di accertamento non operando il raddoppio dei termini, conclusione cui giungevain base a due concorrenti ragioni: a) l ’ int ervenuta modifica normativa di cui al d.lgs. 128/2015, che prevede che il raddoppio operi solo ove la denuncia sia stata presentata entro il termine ordinario; b) la maturazione del termine di prescrizione alla data della notifica dell’avviso di accertamento. 2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate in base a due motivi. Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA] quale socia e legale rappresentante della societàmentre non hanno svolto attività difensiva gli altriintimati. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28novembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] Occorre preliminarmente evidenziare che in atti manca la prova del perfezionamento (avviso di ricevimento) della notifica del ricorso (avvenuta ai sensi dell’art. 149 c.p.c.) ad alcuni degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], e cioè [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo ed Anna , cui esso è pure indirizzato. Alla luce della natura processuale di alcune delle questioni, occorre altresì acquisire il fascicolo processuale dei gradi di merito. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone acquisirsi il fascicolo dei gradi di merito.