CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 18051/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse degli imputati, ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia in data 13 gennaio 2022, con la quale il Tribunale di Napoli (all'esito di giudizio abbreviato) aveva affermato la responsabilità di entrambi gli imputati in concorso per il reato aggravato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (capo a. della rubrica; artt. 291-bis d.P.R. 43/1973 e 61, comma 1, n. 11-quater, cod. pen.) e della sola Napoletano per furto aggravato di energia elettrica (capo b. della rubrica; artt. 624, 625, comma 1, n. 2, e 61, comma 1, n. 11- quater, cod. pen.) e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, li aveva condannati alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 83.400 di multa. 2. Avverso la sentenza di appello i difensori di entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, ciascuno con separato atto, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un unico motivo di ricorso con il quale ha denunciato il vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe motivato sulle doglianze sollevate con l'atto di appello, ossia: - sulla sussistenza della scriminante dello stato di necessità per [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad entrambi i reati a lei ascritti, argomentando invece sulla non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ordine al delitto di furto, non prospettata dalla difesa; - sulla chiesta riqualificazione del fatto di [OSCURATO:PERSONA] sub specie dell'art. 378 cod. pen., con la conseguente applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.384 cod. pen.; - sulla chiesta esclusione della recidiva. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo, con il quale ha denunciato il vizio di motivazione deducendo che la Corte distrettuale si sarebbe in sostanza riportata integralmente alla motivazione resa dal primo Giudice, senza esporre in maniera compiuta il percorso logico in forza del quale ha disatteso il motivo di gravame con cui era stata chiesta la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto (non essendo stata quantificata l'energia elettrica illecitamente sottratta); e il motivo di gravame con il quale era stata chiesta l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (in quanto egli al momento del fatto era ristretto in detenzione domiciliare e quindi costretto a subire la condotta illecita della moglie). 3. I ricorsi, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Anzitutto, la sentenza impugnata - pur richiamando per relationem la decisione di primo grado - ha compiuto comunque una ricostruzione dei fatti alla luce del compendio in atti e la difesa non ha in alcun modo dedotto il travisamento della prova. 2 cf Inoltre, quanto alla prospettata riqualificazione del fatto del [OSCURATO:PERSONA] in favoreggiamento, la Corte di appello ha chiarito le ragioni per cui lo ha ritenuto concorrente nel reato (il che esclude ex se la possibilità di sussumere la sua condotta nell'art. 378 cod. pen.), così disattendendo il gravame, e sul punto non sono state mosse censure specifiche (né con il ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] né con quello presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che al riguardo si è limitata a prospettare un'alternativa ricostruzione, adducendo senza alcuna specificazione che l'imputato era ristretto in detenzione domiciliare nel medesimo immobile abitato dalla moglie: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Con riguardo all'asserito stato di necessità è dirimente considerare che, secondo la consolidata giurisprudenza, la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità in difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo (cfr. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 - 01: «L'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti»; cfr. pure Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 - dep. 2016, Petrache, Rv. 265888 - 01: «La situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale»), ragion per cui in parte qua le allegazioni difensive sono manifestamente infondate. A proposito della recidiva, con gli atti di appello presentati nell'interesse degli imputati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ne era stata chiesta l'esclusione con assunti del tutto generici (in particolare, adducendo - senza alcuna specificazione - che i precedenti di costoro fossero risalenti e di non particolare allarme sociale): sul punto, dunque, il gravame era inammissibile (artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e tale inammissibilità può essere qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.) Quanto alla particolare tenuità del fatto invocata in relazione al delitto di furto pluriaggravato di cui è stata ritenuta responsabile la Napoletano, basti osservare che il reato in discorso, è punito con una pena detentiva (la reclusione da tre a dieci anni: cfr. art. 625, ultimo comma, cod. pen.) che non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nel testo vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata, che richiedeva una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni: art. 131-bis, comma 1, cit.) né lo consente oggi nel testo novellato (dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, vigente dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ne limita l'applicazione ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni).4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eu