CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 03209/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 19962-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende per legge; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. cronol. 7506/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 19962/2021 Numero sezionale 11180/2021 Numero di raccolta generale 3209/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non Data pubblicazione 02/02/2022 partecipata del 14/12/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna, con ricorso per regolamento di competenza, l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione collegiale, che nella causa per querela di falsa tra lo stesso Guadagno e l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, dichiarando la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Roma. L’Avvocatura erariale ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso per regolamento. Il P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. Il ricorso per regolamento deve essere disatteso. Costituisce giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16928 del 15/06/2021), al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, che « solo la sede centrale e quelle regionali dell'Agenzia delle Entrate Riscossione possono essere indentificate, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., quali, rispettivamente, sede dell'ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio. (Nella specie, la S.C., adita con regolamento di competenza, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in un giudizio per querela di falso introdotto contro l'agente della riscossione, aveva individuato, quali giudici funzionalmente competenti per territorio, alternativamente il Tribunale di Roma, luogo della sede legale dell'ente convenuto, od il Tribunale di Napoli, ove si trovava la sede regionale di riferimento).». Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 19962/2021 Pag. 2 di 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 19962/2021 Numero sezionale 11180/2021 Numero di raccolta generale 3209/2022 Il ricorso per regolamento di competenza deve, pertanto, essere deciso Data pubblicazione 02/02/2022 nel senso della dichiarazione di competenza territoriale del Tribunale di Roma. Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono regolate come da dispositivo, oltre rimborso spese prenotate a debito in favore dell’Avvocatura erariale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di Roma dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge; condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00, oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 14 dicembre 2020. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC R.G.N. 19962/2021 Pag. 3 di 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .