CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 16691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10547/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via IV Novembre, n. 119/A, presso lo studio, giusta procura generale alle liti allegata al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (Italiana) s.r.I., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza n. 9199/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 23/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società di noleggio automobilistico, impugnò l'avviso di accertamento col quale la Provincia di Roma aveva richiesto il pagamento della somma di euro 257.506,18, a titolo di [OSCURATO:PERSONA] (IPT) insufficiente assolta in occasione della immatricolazione di alcune vetture nel periodo compreso tra il 10 gennaio ed il 28 maggio 2009, pretesamente dovuta per effetto dell'approvazione della delibera del Consiglio provinciale di Roma n. 27 del 28 maggio 2009, con la quale era stato disposto, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009, l'annullamento della riduzione del 20% della tariffa base precedentemente stabilita con delibera n. 3 del 2009. Sostenne la contribuente, tra l'altro, la violazione dell'art. 19 del Regolamento di applicazione dell'IPT in vigore all'epoca dei fatti, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 80 del 18 febbraio 2005, in quanto non poteva essere applicato retroattivamente l'adeguamento tariffario disposto in modifica di quello agevolativo di cui alla precedente delibera n. 3 del 1999. La CTP di Roma respinse il ricorso e la CTR del Lazio, accolse l'appello dalla contribuente rilevando che "il rapporto tributario era stato definito in base alla normativa anteriore, nella fattispecie le delibere adottate dal Consiglio Provinciale di Roma del 28 maggio 2009", per cui si applica la regola della "retroattività al 1 gennaio 2009 delle "tariffe ed aliquote d'imposta per i tributi e per i servizi locali deliberate come previste dall'art. 1, comma 2, D.L. 26 gennaio 1999 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 125 marzo 1999 n. 75", soltanto "a condizione che i presupposti impositivi, ancorché verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma siano ancora attuali e non quando il rapporto tributario sia già stato definito in base alla normativa anteriore". [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di [OSCURATO:PERSONA], già Provincia di Roma, ricorre con tre motivi per la cassazione della decisione. La contribuente resiste con controricorso e memoria. CONSIDERATO CHECol primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 54 e 56, d.lgs. n. 446 del 1997, perché la CTR ha qualificato il ripristino della tariffa, da parte della Provincia di Roma, quale incremento tariffario ed ha applicato gli artt. 54, comma 1-bis e 56, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997, mentre tale disposizioni non riguardano la fattispecie in esame nella quale l'ente impositore non ha introdotto una nuova tariffa, modificata con effetto retroattivo, ma si è limitato a ripristinare la tariffa di base inderogabile per legge. Col secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 151, d.l. n. 267 del 2000, 54, d.lgs. n. 446 del 1997, perché la CTR ha errato nell'interpretare le richiamate disposizioni in quanto il limite temporale previsto per l'approvazione dei bilancio di previsione da parte dell'ente locale è fissato dalla legge statale ed i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento, e tanto vale anche per l'IPT. Deduce, altresì, che i termini per la modifica del Regolamento dell'IPT della Provincia di Roma scadevano il 31 maggio 2009, termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione differito e che la delibera n. 27/2009 del 28/5/2009 è stata emanata nel pieno rispetto di detto termine. Col terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge o disposizioni preliminari al codice civile, perché la CTR ha ritenuto di poter applicare il principio enunciato dalla sentenza n. 16198/2010 della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui nel caso di successione di delibere riguardanti tariffe e aliquote la nuova disciplina si può applicare retroattivamente solo ai rapporti tributari ancora attuali ovvero non definiti in base a quella anteriore, che attiene a fattispecie diversa da quella oggetto di causa considerato che la delibera n. 1 del 2009, accertata la nullità della tariffa precedentemente applicata in violazione della lege statale, si è limitata a ripristinare la disciplina e la tariffa anteriormente vigente. Le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto connesse, sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguite esposte. L'imposta provinciale di trascrizione (IPT), che costituisce una delle principali entrate finanziarie delle province, è stata istituita dall'art. 56, d.lgs. n. 446 del 1997, il quale al comma 1 stabilisce che "Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio". Il comma 2 dell'art. 56, d.lgs. citato, dispone inoltre che "l'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità". Ed infatti, con il decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998, è stata determinata la misura dell'imposta, a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], correlando la tariffa al tipo e alla potenza dei veicoli. Il presupposto dell'imposta in parola è costituito dall'iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA), istituito dal r.d.l. n. 436 del 1927, recante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del [OSCURATO:PERSONA] presso le sedi dell'Automobile club d'Italia. Con specifico riferimento alla vicenda per cui è causa, occorre ricordare che la Provincia di Roma, giusta delibera di giunta n. 92/8 del 21/2/2005, dispose una maggiorazione del 20% rispetto dalla tariffa approvata col citato d. m. n. 435 del 1998, prevedendo con Regolamento, approvato con delibera consiliare n. 80 del 18/2/2005, l'esenzione da detto aumento per determinate categorie di soggetti economici, tra cui le imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente (agevolazione poi mantenuta anche a seguito dell'ulteriore aumento del 10% della tariffa disposto con delibera di giunta n. 335 del 7/3/2012 e delle modifiche regolamentari che ai fini della decisione non rilevano). Inoltre, al fine di contrastare il fenomeno della migrazione della registrazione dei veicoli verso province che avevano adottato un regime tariffario più favorevole e quindi per evitare la conseguente perdita di gettito fiscale, con delibera consiliare n. 3/2009 del 19/1/2009, la Provincia di Roma ridusse, nella misura del 20%, la tariffa (di base) stabilita dal d.m. n. 435 del 1998, in palese violazione dell'art. 56, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997, che consente l'eventuale aumento della tariffa, fino ad un massimo del 30%, mediante successiva deliberazione dell'ente locale approvata nel termine di cui all'articolo 54, d.lgs. citato. Poiché si tratta di un tributo statale, rispetto al quale prevalgono le esigenze di equilibrio finanziario degli enti, ben si comprende la previsione di "un divieto di ius variandi sotto soglia statale" (cfr. nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze prot. n. 12605/2009).[OSCURATO:PERSONA] di Roma, allora, con delibera consiliare n. 27/2009 del 28/5/2009, provvide, in autotutela, a ripristinare la tariffa stabilita con decreto ministeriale, secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 11, d.lgs. n. 446 del 1997. Deduce la difesa della ricorrente che, nel caso di specie, il regime tariffario applicabile sin dal 10 gennaio 2009 è quello determinato dalla predetta delibera consiliare n. 27/2009 del 28/5/2009 attesa la "nullità" della delibera consiliare n. 3/2009 del 19/1/2009, ai sensi dell'art. 21 septies, I. n. 241 del 1990, in quanto contemplante un regime tariffario "sotto soglia statale" e che in tale situazione non è consentíto ritenere "definito" un rapporto tributario regolato da un atto amministrativo (come precisato nella delibera consiliare n. 27/2009 del 28/5/2009) adottato dall'ente impositore contra legem e non suscettibile, quindi, di creare alcun affidamento tutelabile in capo alla società di autonoleggio, per cui neppure si può porre, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR del Lazio, un problema di successione nel tempo di regimi tariffari differenti. Le argomentazioni che precedono sono certamente condivisibili. Ai sensi dell'art. 151, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000 ([OSCURATO:PERSONA] delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) "1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.". L'art. 172, d.lgs. 267 del 2000, prevede inoltre che occorre allegare al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi sociali.". L'art. 53 (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni), I. n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), al comma 16, ha previsto che "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.". L'art. 1, comma 169, I. n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.".Con specifico riferimento all'annualità oggetto di causa, va evidenziato che il Ministro dell'Interno, con decreto 26 marzo 2009 (in G.U. n. 78 del 3/4/2009), ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali al 31 maggio 2009, termine che con proprio decreto del 19 dicembre 2008 aveva già differito al 31 marzo 2009, e ciò in forza proprio dell'art. 151, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000, il quale fissa al 31 dicembre "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.". Quindi, la delibera consiliare n. 27/2009 del 28/5/2009, con la quale la Provincia di Roma provvide a ripristinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56, comma 11, d.lgs. n. 446 del 1997, la tariffa stabilita con decreto ministeriale, avendo l'ente impositore la potestà di provvedervi, risulta adottata tempestivamente. Né la delibera consiliare n. 3/2009 del 19/1/2009 è d'ostacolo alla efficacia, sin dal 1° gennaio 2009, della misura tariffaria legittimamente adottata dalle ente locale in sostituzione di quella oggetto di precedente, illegittima, deliberazione atteso che la Provincia di Roma non poteva, per legge, esimersi dall'adottare una corretta imposizione e, nella materia tributaria, il poter dell'Amministrazione finanziaria di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all'annullamento d'ufficio (o alla revoca) degli atti illegittimi (o infondati) è espressamente riconosciuto dall'art. 2 -quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in I. n. 656 del 1994, consentendo tale annullamento all'Amministrazione finanziaria, qualora non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia violazione del giudicato, di emettere per il medesimo presupposto di imposta un nuovo atto impositivo (Cass. n. 18115/2021). Neppure può essere utilmente invocato dalla società [OSCURATO:PERSONA] il principio della tutela del legittimo affidamento del contribuente nella sicurezza giuridica, principio che, com'è noto, trova la sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla Legge (art. 3 Cost.) e costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto, limitandone l'attività legislativa e amministrativa, in quanto immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico ed anche nell'ambito della materia tributaria, dove è espresso dalla I. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1 (cd. Statuto del contribuente). Vero è, infatti, che il regime agevolativo che la Provincia di Roma intendeva riconoscere alle imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente non può legittimamente condurre all'applicazione di una tariffa "sotto soglia statale", né l'atto di accertamento impugnato, emesso dalla Provincia di Roma "per insufficiente pagamento dell'IPT, precedentemente assolta dalla Società sull'immatricolazione di talune vetture nel periodo ricompreso tra il 10 gennaio ed il 28 maggio 2009" (cfr. controricorso pag. 3), reca l'applicazione di sanzioni ed interessi, avendo la più volte citata delibera consiliare n. 3/2009 previsto di recuperare quanto dovuto a titolo di IPT con dilazioni di pagamento "per ridurre il disagio apportato ai contribuenti". Giova, infatti, rilevare che la Corte si è pronunciata, con frequenza, sulla previsione di cui all'art. 10, comma 2, I. n. 212 del 2000, ribadendo che la norma esclude l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi ma lascia ferma l'applicazione dell'imposta qualora il contribuente si sia conformato, nell'assolvimento dei doveri fiscali, ad indicazioni dell'Amministrazione finanziaria ovvero ii suo comportamento derivi da errori, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa (tra le altre, Cass. n. 12372/2021) Il ricorso, in conclusione, va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo. Alla luce delle alterne vicende processuali va disposta la compensazione delle spese processuali dei gradi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 7.500,00 per com