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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43427/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli

2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli

3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Giugliano

4. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mugnano

5. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli

6. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli

7. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli

8. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli

9. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 11/10/2021 della Corte d'appello di Napoli.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inammissibili o rigettando gli altri ricorsi. uditi i difensori degli imputati: Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Simeol i; Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Torino, i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza pronunciata in data 8 luglio 2020 all'esito di giudizio abbreviato, riteneva gli odierni ricorrenti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico e/o di plurime cessioni di cocaina (art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e di utilizzazione di documenti contraffatti (artt.494 e 497 bis cod. pen.), condannandoli alle pene di legge.

2. La Corte d'appello di Napoli, preso atto preliminarmente della rinuncia parziale degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], filarono, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai motivi di gravame riguardanti la responsabilità, confermava integralmente la sentenza di primo grado con riguardo sia alla ricostruzione probatoria dell'esistenza e operatività dell'associazione criminale (capo A) facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dedita al narcotraffico internazionale di ingenti quantitativi di cocaina provenienti da plurimi canali di approvvigionamento, da immettere poi nel mercato partenopeo, sia allo specifico ruolo svolto dai singoli partecipi: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], stabili acquirenti; [OSCURATO:PERSONA], Torino e [OSCURATO:PERSONA], corrieri; [OSCURATO:PERSONA], custode; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Simioli, fornitori e finanziatori del narcotraffico.

La Corte, nel condividere le valutazioni espresse dal primo giudice, richiamava analiticamente i risultati delle indagini di polizia giudiziaria condotte da gennaio 2016 a giugno 2017, gli esiti dei servizi di osservazione, controllo e perquisizione, i sequestri di sostanza stupefacente e di ingenti somme di denaro, l'inequivoco tenore dei numerosi dialoghi telefonici e ambientali intercettati e, infine, le propalazioni auto ed eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia.In particolare, circa la posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Torino, i quali avevano contestato la partecipazione al gruppo criminoso per il profilo dell'affectio societatis, definendosi i primi due meri acquirenti e/o fornitori di partite di cocaina e il terzo estraneo al contesto associativo, non rinunciando ai relativi motivi di gravame, la Corte rilevava quanto segue. - [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell'inequivoco tenore dei dialoghi captati e delle dettagliate dichiarazioni del collaboratore Lollo, era risultato essere un acquirente abituale di notevoli partite di cocaina da immettere nel mercato, sulla base di un vincolo durevole e continuativo che garantiva così la stabile operatività dell'associazione; esclusa la contestata recidiva, la pena era determinata, sulla base del minimo edittale di anni 10 e tenuto conto della diminuente per il rito, in anni 6 e mesi 8 di reclusione. - [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell'inequivoco tenore de d dialoghi captati e delle dettagliate dichiarazioni del collaboratore Lollo, riscontrate anche dal sequestro di stupefacente in data 15 dicembre 2016, era risultato essere un fornitore abituale di notevoli partite di cocaina da immettere nel mercato, prelevate addirittura dalla sua abitazione, sulla base di un vincolo durevole e continuativo che garantiva così uno stabile canale di approvvigionamento per l'operatività dell'associazione; per i reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capi H-E), il nnonitoraggio degli spostamenti degli imputati e il sequestro di somme di denaro e droga sulla scorta delle plurime conversazioni intercettate, riportate integralmente nella sentenza di primo grado (v., in particolare, quelle fra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie per l'episodio sub H), consentivano di ricostruire le effettive operazioni di cessione dello stupefacente; la violazione degli artt. 494 e 497-bis cod. pen., quanto all'utilizzazione di documenti d'identificazione contraffatti (capo 3), configura un concorso materiale di reati e non un mero concorso apparente di norme; esclusa la contestata recidiva, la pena, partendo dalla pena base di anni 12, lievemente superiore al minimo edittale in ragione dell'importante ruolo svolto dall'imputato nel gruppo criminale, aumentata di un anno per la continuazione interna (mesi 4 per ciascun reato) fino ad anni 13 e diminuita per il rito, era determinata in anni 8 e mesi 8 di reclusione. - Torino, giusta le coerenti dichiarazioni accusatorie del collaboratore Lollo riscontrate dai puntuali contenuti di almeno due conversazioni intercettate, attinenti al reato fine ex art. 73 d.P.R. 309/90 di cui al capo D), svolgeva il ruolo di corriere della cocaina trattata dal gruppo, oltre i rapporti tenuti dallo stesso con il diverso gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; mancavano adeguati riscontri, viceversa, per l'ulteriore episodio di trasporto di droga contestato al capo F), per il quale andava assolto; esclusa la contestata recidiva, la pena era determinata, sulla base del minimo edittale di anni 10 e tenuto conto della diminuente per il rito, in anni 6 e mesi 8 di reclusione (previa correzione di errore materiale con ordinanza del 17/11/2021).

Tenuto conto della scelta processuale di ammettere la propria responsabilità e di rinunziare parzialmente ai relativi motivi di gravame, la Corte territoriale riconosceva agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e equivalenti per [OSCURATO:PERSONA] alla contestata recidiva, e riduceva pertanto in diversa misura la pena detentiva a ciascuno di essi inflitta dal primo giudice, applicando il minimo edittale di anni 10 come misura di base, tenuto conto sia della gravità e dell'eventuale pluralità delle condotte illecite, unificate nel vincolo della continuazione, sia della personalità del singolo prevenuto.

3.1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione per denunziare la violazione di legge e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello circa l'ingiustificata disapplicazione delle attenuanti generiche -pure dichiarate prevalenti sulla recidiva per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nella loro "massima estensione", come invece preannunciato in premessa della medesima motivazione sul punto.

3.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la mancanza e l'illogicità della motivazione della sentenza di appello circa l'ingiustificata valutazione delle attenuanti generiche -dichiarate solo equivalenti alla contestata recidiva- come prevalenti sulla stessa, così da influire negativamente sulla complessiva dosimetria della pena.

3.3. Il secondo difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato altresì -oltre la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'omessa determinazione della pena nel minimo edittale- la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. circa la pretermessa valutazione di una causa di proscioglimento del merito, nonostante la rinunzia parziale ai motivi di gravame.

3.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato la mancanza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione al vincolo associativo di cui al capo A), basata solo sulle dichiarazioni del collaboratore Lollo e sul contenuto delle conversazioni captate: elementi di prova c:he non sarebbero stati sottoposti ad alcun vaglio critico da parte della Corte di appello.

3.5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: -all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione all'associazione di cui al capo A), anziché per il mero concorso di persone nel reato continuato di acquisto di sostanze stupefacenti, nel ruolo di acquirente, pure abituale, della droga destinata ad essere immessa nel mercato, anche in difetto di effettivi riscontri alla chiamata di correo del collaboratore di giustizia; -al trattamento sanzionatorio, con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante l'esclusione della contestata recidiva.

3.6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: -all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione all'associazione di cui al capo A), anziché per il mero concorso di persone nel reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti, nel ruolo di fornitore, pure abituale, della droga destinata ad essere immessa nel mercato, nonché per i singoli episodi di cessione di cui ai capi E) e H) per travisamento della prova e difetto di adeguati riscontri alla chiamata di correo del collaboratore di giustizia e alle risultanze intercettative; -all'affermazione di responsabilità per i reati di cui al capo 3), attesa l'unicità della fattispecie criminosa sussumibile nell'ipotesi prevista dall'art. 497 bis cod. pen.; -al trattamento sanzionatorio, con riguardo al mancato e ingiustificato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante l'esclusione della contestata recidiva.

3.7. Il difensore di Torino ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: -all'affermazione di responsabilità sia per il delitto di partecipazione, nel ruolo di corriere, all'associazione di cui al capo A) che per l'episodio di trasporto di droga di cui al capo D), attesa l'asserita aspecificità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore Lollo e dei dialoghi intercettati; - all'ingiustificato disconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la giovane età e l'incensuratezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Vanno dichiarati innanzitutto inammissibili perché manifestamente infondati e sprovvisti di reale specificità delle ragioni che li sorreggono i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove essi si dolgono della mancata applicazione delle attenuanti generiche - dichiarate prevalenti sulla recidiva per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nella loro "massima estensione", in asserito contrasto con quanto preannunciato sul punto dalla Corte di appello nella premessa della motivazione della sentenza impugnata.Invero, la Corte di appello, riconosciuta la meritevolezza della diminuzione di pena mediante l'applicazione delle attenuanti generiche a favore degli appellanti che avevano rinunciato a contestare il giudizio di responsabilità penale, "secondo giudizio di prevalenza sulle aggravanti ... o di equivalenza in caso di recidiva qualificata e seconda dei casi", ha ritenuto sì di concederle "nella massima estensione", e però non indistintamente e in via generale come erroneamente sostengono gli odierni ricorrenti, bensì solo "laddove possibile".

La Corte si è infatti riservata di valutare "attentamente" per ciascun appellante l'apporto fornito al sodalizio, le eventuali precedenti condanne, l'entità dell'offesa, il grado di colpevolezza e la pericolosità, al fine di rideterminare per ognuno di essi "la qualità e la quantità della pena" (p. 14).

Trattasi di giudizio discrezionale, quest'ultimo, il cui concreto esercizio da parte del giudice di merito, siccome sorretto da adeguato e logico apparato argomentativo a sostegno delle relative statuizioni che hanno tenuto debito conto dell'effettivo disvalore dei fatti criminosi e della personalità dei singoli imputati, non è affatto sindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata.

2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla specifica censura avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] circa l'asserita, ingiustificata valutazione delle attenuanti generiche - dichiarate solo equivalenti alla contestata recidiva - come prevalenti invece sulla stessa, così da influire negativamente sulla complessiva dosimetria della pena.

Valgono per siffatto motivo di ricorso non solo le considerazioni sopra svolte quanto alla insindacabilità della relativa statuizione discrezionale riservata al giudice di merito, laddove come nella specie sorretta da congrua e logica motivazione, ma anche il richiamo dell'esplicito divieto del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata' recidiva specifica reiterata infraquinquenale, ai sensi degli artt. 69, comma 4, e 99, comma 4, cod. pen. 3.

Parimenti inammissibili perché manifestamente infondate e aspecifiche, oltre che meramente riproduttive delle censure da essi originariamente svolte in sede di gravame, si palesano le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa l'errata ricostruzione probatoria dei fatti e l'omessa valutazione di una causa di proscioglimento nel merito per il delitto di partecipazione al vincolo associativo di cui al capo A).

Oltre il dato obiettivo dell'avvenuta rinunzia parziale ai rispettivi motivi di gravame sulla responsabilità, va rimarcato infatti che gli elementi di prova costituiti dagli atti investigativi, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lollo, capo del gruppo criminale, e dall'esplicito contenuto delle conversazioni telefoniche e ambientali captate sono stati presi in considerazione e apprezzati coerentemente da entrambi i giudici di merito, i quali hanno condiviso la ricostruzione delle vicende con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica.

Il quadro probatorio attinente alla genesi e all'operatività della struttura associativa e alla consumazione dei delitti fine, nei termini analiticamente illustrati dal giudice di primo grado con dovizia di dettagliati riferimenti e pienamente condivisi dalla Corte territoriale, risulta saldamente ancorato a un ampio ed esauriente coacervo di prove, la cui valutazione non appare sindacabile in sede di legittimità.

4. Con specifico riguardo ai motivi di ricorso formulati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla loro qualifica di partecipi dell'associazione criminale, nei rispettivi ruoli di acquirente e/o fornitore abituale della droga destinata ad essere immessa nel mercato partenopeo, ne va rilevata sia la aspecificità - siccome meramente riproduttivi degli argomenti già proposti e disattesi dalla Corte di appello - che la manifesta infondatezza per le seguenti ragioni.

In linea di fatto, la Corte territoriale ha valorizzato gli elementi di prova costituiti dalle relazioni informative di polizia giudiziaria, corredate dagli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento, dai verbali delle operazioni di perquisizione e sequestro di significativi quantitativi di stupefacenti e di somme di denaro, dal tenore chiaro e inequivoco delle numerose conversazioni intercettate, analiticamente trascritte nella motivazione d'ella decisione di primo grado e richiamate per relationem dall'impugnata sentenza, nonché dalle coerenti e riscontrate propalazioni auto ed eteroaccusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già al vertice della struttura organizzativa dedita al narcotraffico di cocaina.

Dal complessivo coacervo probatorio emerge l'essenzialità della posizione che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivestivano per la gest:ione e la coesione dell'attività del gruppo criminale diretto da Lollo, al quale essi garantivano con le loro distinte condotte, dettate da un'obiettiva alleanza di affari, lo spaccio sul mercato e l'approvvigionamento di consistenti quantitativi di cocaina al prezzo pattuito, sulla base di una stabile e consolidata relazione di contiguità e continuità.

Sicché le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori circa l'intraneità all'associazione finalizzata al narcotraffico, affermata alla luce di condotte illecite evocative di un contributo causalmente apprezzabile, aventi diretta incidenza sulla operatività del sodalizio criminoso, e della concreta commissione di reati-fine di approvvigionamento e acquisto di stupefacenti, siccome sostanzialmente dirette a una rilettura degli elementi di prova e a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, di cui entrambi i giudici di merito hanno dato adeguatamente e logicamente conto, esulano dallo scrutinio di legittimità.

In linea di diritto, dall'accertata relazione stabile e duratura tra l'acquirente e/o fornitore e il capo dell'associazione dedita al narcotraffico, caratterizzata da regolari cadenze dell'approvvigionamento di consistenti partite di droga da destinare allo spaccio sul territorio, entrambi i giudici di merito hanno correttamente tratto la lineare e logica inferenza che la volontà dei contraenti avesse superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e si fosse realizzato un legame organico che riconduceva la partecipazione dell'acquirente e/o fornitore al progetto criminoso associativo.

Assunto, questo, che appare coerente con i principi ripetutamente affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui "integra la condotta di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole -ancorché non esclusivo- che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso", considerati altresì "il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso", rivelandosi in tal modo la presenza della affectio societatis tra i soggetti (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991; Sez. 6, n. 566/16 del 29/10/2015, Nappello, Rv. 265764; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi, Rv. 259881).

5. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo ai motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'affermazione di responsabilità per i singoli episodi di cessione di cui ai capi E) e H), che risulta sorretta da adeguati riscontri individualizzanti alla chiamata di correo del collaboratore di giustizia Lollo e alle chiare risultanze dei colloqui captati (di cui sono stati riportati in motivazione gli stralci più significativi), rispetto ai quali neppure l'imputato ha in realtà offerto valide spiegazioni alternative.

I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento richiamato dalle difese per destrutturare l'impianto accusatorio, hanno quindi tratto il concorde convincimento della responsabilità del ricorrente.

Sicché emerge la manifesta infondatezza delle doglianze dello stesso in punto di responsabilità, posto che l'intero apparato argomentativo delle decisioni muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso.

E poiché entrambi i giudici di merito hanno argomentato con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in linea di diritto, risulta evidente che il ricorrente nella sostanza sollecita una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, pure a fronte di motivazioni puntualmente argomentate in fatto, perciò insindacabili da parte della Corte di legittimità.

6. Appare privo di pregio l'ulteriore motivo di ricorso col quale [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione di responsabilità e la condanna per il duplice reato di cui al capo J), sostenendo la tesi della unitarietà della condotl:a criminosa.

È invero pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497 bis cod. pen.), sussistendo concorso materiale tra i due reati e non concorso apparente di norme.

Invero, la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo a un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 8543/19 del 16/11/2018, Tchanturia, Rv. 276027; Sez. 5, n. 3182/19 del 14/11/2018, Rodriguez, Rv. 275412; Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, Filograsso, Rv. 270206; Sez. 2, ri. 6597/14 del 19/12/2013, Brizzi, Rv. 258536; Sez. 5, n. 14350 del 23/01/2012, Manna, Rv. 252306).

Correttamente i Giudici del merito hanno rappresentato che è certo l'utilizzo del documento falso, posto che l'imputato ha spesso utilizzato trasporti aerei verso Amsterdam, evidentemente "grazie all'aiuto dei dipendenti di una compiacente agenzia di viaggi, disposta a prenotare voli sotto falso nome" (pag. 235).

7. Con riguardo, infine, ai motivi di ricorso di Torino in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione all'associazione criminale e per il singolo episodio di cessione di cui al capo D), ne va rilevata la manifesta infondatezza e la genericità, poiché essa risulta sorretta da adeguati riscontri individualizzanti alla chiamata di correo del collaboratore di giustizia Lollo, costituiti dal tenore di almeno due conversazioni intercettate, dalle quali s'evince inequivocamente che Torino svolgeva il ruolo di corriere della cocaina trattata dall'associazione diretta da Lollo, oltre a tenere analoghi rapporti con il diverso gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, poiché l'apparato argomentativo delle sentenze dei giudici di merito muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso, con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in linea di diritto, risulta evidente che il ricorrente nella sostanza sollecita una rilettura delle emergenze probatorie non consentita alla Corte di legittimità.

8. Non si sottraggono, infine, alla valutazione di inammissibilità le distinte censure dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Torino, attinenti alla mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata in ordine al punto relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Invero, l'esame dei rispettivi atti di appello impone di rilevarne -sul punto- la aspecificità rispetto alle precise argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado (pag. 238), che fanno riferimento alla gravità dei fatti e all' assenza di qualsivoglia elemento positivo, valutazione questa non superata neppure dal successivo comportamento processuale.

A fronte di tali rilievi le doglianze si sono risolte in assai generiche enunciazioni circa la funzione "adeguatrice" svolta dalle circostanze attenuanti generiche rispetto alla sanzione complessiva ([OSCURATO:PERSONA]), alla presa di distanza dell'imputato rispetto allia "realtà delinquenziale locale" ([OSCURATO:PERSONA]) e alle asserite difficoltà delle condizioni di vita (Torino), tali da legittimare la mancata risposta della Corte che, nel prendere in esame il tema della corretta dosimetria della pena per detti imputati, una volta esclusa la contestata recidiva, ha ritenuto di non dover ribadire le puntuali considerazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari.

9. Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli 3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Giugliano 4. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mugnano 5. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli 6. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli 7. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli 8. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli 9. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 11/10/2021 della Corte d'appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inammissibili o rigettando gli altri ricorsi. uditi i difensori degli imputati: Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Simeol i; Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Torino, i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza pronunciata in data 8 luglio 2020 all'esito di giudizio abbreviato, riteneva gli odierni ricorrenti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico e/o di plurime cessioni di cocaina (art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e di utilizzazione di documenti contraffatti (artt.494 e 497 bis cod. pen.), condannandoli alle pene di legge. 2. La Corte d'appello di Napoli, preso atto preliminarmente della rinuncia parziale degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], filarono, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai motivi di gravame riguardanti la responsabilità, confermava integralmente la sentenza di primo grado con riguardo sia alla ricostruzione probatoria dell'esistenza e operatività dell'associazione criminale (capo A) facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dedita al narcotraffico internazionale di ingenti quantitativi di cocaina provenienti da plurimi canali di approvvigionamento, da immettere poi nel mercato partenopeo, sia allo specifico ruolo svolto dai singoli partecipi: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], stabili acquirenti; [OSCURATO:PERSONA], Torino e [OSCURATO:PERSONA], corrieri; [OSCURATO:PERSONA], custode; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Simioli, fornitori e finanziatori del narcotraffico. La Corte, nel condividere le valutazioni espresse dal primo giudice, richiamava analiticamente i risultati delle indagini di polizia giudiziaria condotte da gennaio 2016 a giugno 2017, gli esiti dei servizi di osservazione, controllo e perquisizione, i sequestri di sostanza stupefacente e di ingenti somme di denaro, l'inequivoco tenore dei numerosi dialoghi telefonici e ambientali intercettati e, infine, le propalazioni auto ed eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia.In particolare, circa la posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Torino, i quali avevano contestato la partecipazione al gruppo criminoso per il profilo dell'affectio societatis, definendosi i primi due meri acquirenti e/o fornitori di partite di cocaina e il terzo estraneo al contesto associativo, non rinunciando ai relativi motivi di gravame, la Corte rilevava quanto segue. - [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell'inequivoco tenore dei dialoghi captati e delle dettagliate dichiarazioni del collaboratore Lollo, era risultato essere un acquirente abituale di notevoli partite di cocaina da immettere nel mercato, sulla base di un vincolo durevole e continuativo che garantiva così la stabile operatività dell'associazione; esclusa la contestata recidiva, la pena era determinata, sulla base del minimo edittale di anni 10 e tenuto conto della diminuente per il rito, in anni 6 e mesi 8 di reclusione. - [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell'inequivoco tenore de d dialoghi captati e delle dettagliate dichiarazioni del collaboratore Lollo, riscontrate anche dal sequestro di stupefacente in data 15 dicembre 2016, era risultato essere un fornitore abituale di notevoli partite di cocaina da immettere nel mercato, prelevate addirittura dalla sua abitazione, sulla base di un vincolo durevole e continuativo che garantiva così uno stabile canale di approvvigionamento per l'operatività dell'associazione; per i reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capi H-E), il nnonitoraggio degli spostamenti degli imputati e il sequestro di somme di denaro e droga sulla scorta delle plurime conversazioni intercettate, riportate integralmente nella sentenza di primo grado (v., in particolare, quelle fra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie per l'episodio sub H), consentivano di ricostruire le effettive operazioni di cessione dello stupefacente; la violazione degli artt. 494 e 497-bis cod. pen., quanto all'utilizzazione di documenti d'identificazione contraffatti (capo 3), configura un concorso materiale di reati e non un mero concorso apparente di norme; esclusa la contestata recidiva, la pena, partendo dalla pena base di anni 12, lievemente superiore al minimo edittale in ragione dell'importante ruolo svolto dall'imputato nel gruppo criminale, aumentata di un anno per la continuazione interna (mesi 4 per ciascun reato) fino ad anni 13 e diminuita per il rito, era determinata in anni 8 e mesi 8 di reclusione. - Torino, giusta le coerenti dichiarazioni accusatorie del collaboratore Lollo riscontrate dai puntuali contenuti di almeno due conversazioni intercettate, attinenti al reato fine ex art. 73 d.P.R. 309/90 di cui al capo D), svolgeva il ruolo di corriere della cocaina trattata dal gruppo, oltre i rapporti tenuti dallo stesso con il diverso gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; mancavano adeguati riscontri, viceversa, per l'ulteriore episodio di trasporto di droga contestato al capo F), per il quale andava assolto; esclusa la contestata recidiva, la pena era determinata, sulla base del minimo edittale di anni 10 e tenuto conto della diminuente per il rito, in anni 6 e mesi 8 di reclusione (previa correzione di errore materiale con ordinanza del 17/11/2021). Tenuto conto della scelta processuale di ammettere la propria responsabilità e di rinunziare parzialmente ai relativi motivi di gravame, la Corte territoriale riconosceva agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e equivalenti per [OSCURATO:PERSONA] alla contestata recidiva, e riduceva pertanto in diversa misura la pena detentiva a ciascuno di essi inflitta dal primo giudice, applicando il minimo edittale di anni 10 come misura di base, tenuto conto sia della gravità e dell'eventuale pluralità delle condotte illecite, unificate nel vincolo della continuazione, sia della personalità del singolo prevenuto. 3.1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione per denunziare la violazione di legge e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello circa l'ingiustificata disapplicazione delle attenuanti generiche -pure dichiarate prevalenti sulla recidiva per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nella loro "massima estensione", come invece preannunciato in premessa della medesima motivazione sul punto. 3.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la mancanza e l'illogicità della motivazione della sentenza di appello circa l'ingiustificata valutazione delle attenuanti generiche -dichiarate solo equivalenti alla contestata recidiva- come prevalenti sulla stessa, così da influire negativamente sulla complessiva dosimetria della pena. 3.3. Il secondo difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato altresì -oltre la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'omessa determinazione della pena nel minimo edittale- la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. circa la pretermessa valutazione di una causa di proscioglimento del merito, nonostante la rinunzia parziale ai motivi di gravame. 3.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato la mancanza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione al vincolo associativo di cui al capo A), basata solo sulle dichiarazioni del collaboratore Lollo e sul contenuto delle conversazioni captate: elementi di prova c:he non sarebbero stati sottoposti ad alcun vaglio critico da parte della Corte di appello. 3.5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: -all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione all'associazione di cui al capo A), anziché per il mero concorso di persone nel reato continuato di acquisto di sostanze stupefacenti, nel ruolo di acquirente, pure abituale, della droga destinata ad essere immessa nel mercato, anche in difetto di effettivi riscontri alla chiamata di correo del collaboratore di giustizia; -al trattamento sanzionatorio, con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante l'esclusione della contestata recidiva. 3.6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: -all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione all'associazione di cui al capo A), anziché per il mero concorso di persone nel reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti, nel ruolo di fornitore, pure abituale, della droga destinata ad essere immessa nel mercato, nonché per i singoli episodi di cessione di cui ai capi E) e H) per travisamento della prova e difetto di adeguati riscontri alla chiamata di correo del collaboratore di giustizia e alle risultanze intercettative; -all'affermazione di responsabilità per i reati di cui al capo 3), attesa l'unicità della fattispecie criminosa sussumibile nell'ipotesi prevista dall'art. 497 bis cod. pen.; -al trattamento sanzionatorio, con riguardo al mancato e ingiustificato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante l'esclusione della contestata recidiva. 3.7. Il difensore di Torino ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: -all'affermazione di responsabilità sia per il delitto di partecipazione, nel ruolo di corriere, all'associazione di cui al capo A) che per l'episodio di trasporto di droga di cui al capo D), attesa l'asserita aspecificità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore Lollo e dei dialoghi intercettati; - all'ingiustificato disconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la giovane età e l'incensuratezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vanno dichiarati innanzitutto inammissibili perché manifestamente infondati e sprovvisti di reale specificità delle ragioni che li sorreggono i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove essi si dolgono della mancata applicazione delle attenuanti generiche - dichiarate prevalenti sulla recidiva per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nella loro "massima estensione", in asserito contrasto con quanto preannunciato sul punto dalla Corte di appello nella premessa della motivazione della sentenza impugnata.Invero, la Corte di appello, riconosciuta la meritevolezza della diminuzione di pena mediante l'applicazione delle attenuanti generiche a favore degli appellanti che avevano rinunciato a contestare il giudizio di responsabilità penale, "secondo giudizio di prevalenza sulle aggravanti ... o di equivalenza in caso di recidiva qualificata e seconda dei casi", ha ritenuto sì di concederle "nella massima estensione", e però non indistintamente e in via generale come erroneamente sostengono gli odierni ricorrenti, bensì solo "laddove possibile". La Corte si è infatti riservata di valutare "attentamente" per ciascun appellante l'apporto fornito al sodalizio, le eventuali precedenti condanne, l'entità dell'offesa, il grado di colpevolezza e la pericolosità, al fine di rideterminare per ognuno di essi "la qualità e la quantità della pena" (p. 14). Trattasi di giudizio discrezionale, quest'ultimo, il cui concreto esercizio da parte del giudice di merito, siccome sorretto da adeguato e logico apparato argomentativo a sostegno delle relative statuizioni che hanno tenuto debito conto dell'effettivo disvalore dei fatti criminosi e della personalità dei singoli imputati, non è affatto sindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata. 2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla specifica censura avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] circa l'asserita, ingiustificata valutazione delle attenuanti generiche - dichiarate solo equivalenti alla contestata recidiva - come prevalenti invece sulla stessa, così da influire negativamente sulla complessiva dosimetria della pena. Valgono per siffatto motivo di ricorso non solo le considerazioni sopra svolte quanto alla insindacabilità della relativa statuizione discrezionale riservata al giudice di merito, laddove come nella specie sorretta da congrua e logica motivazione, ma anche il richiamo dell'esplicito divieto del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata' recidiva specifica reiterata infraquinquenale, ai sensi degli artt. 69, comma 4, e 99, comma 4, cod. pen. 3. Parimenti inammissibili perché manifestamente infondate e aspecifiche, oltre che meramente riproduttive delle censure da essi originariamente svolte in sede di gravame, si palesano le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa l'errata ricostruzione probatoria dei fatti e l'omessa valutazione di una causa di proscioglimento nel merito per il delitto di partecipazione al vincolo associativo di cui al capo A). Oltre il dato obiettivo dell'avvenuta rinunzia parziale ai rispettivi motivi di gravame sulla responsabilità, va rimarcato infatti che gli elementi di prova costituiti dagli atti investigativi, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lollo, capo del gruppo criminale, e dall'esplicito contenuto delle conversazioni telefoniche e ambientali captate sono stati presi in considerazione e apprezzati coerentemente da entrambi i giudici di merito, i quali hanno condiviso la ricostruzione delle vicende con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica. Il quadro probatorio attinente alla genesi e all'operatività della struttura associativa e alla consumazione dei delitti fine, nei termini analiticamente illustrati dal giudice di primo grado con dovizia di dettagliati riferimenti e pienamente condivisi dalla Corte territoriale, risulta saldamente ancorato a un ampio ed esauriente coacervo di prove, la cui valutazione non appare sindacabile in sede di legittimità. 4. Con specifico riguardo ai motivi di ricorso formulati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla loro qualifica di partecipi dell'associazione criminale, nei rispettivi ruoli di acquirente e/o fornitore abituale della droga destinata ad essere immessa nel mercato partenopeo, ne va rilevata sia la aspecificità - siccome meramente riproduttivi degli argomenti già proposti e disattesi dalla Corte di appello - che la manifesta infondatezza per le seguenti ragioni. In linea di fatto, la Corte territoriale ha valorizzato gli elementi di prova costituiti dalle relazioni informative di polizia giudiziaria, corredate dagli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento, dai verbali delle operazioni di perquisizione e sequestro di significativi quantitativi di stupefacenti e di somme di denaro, dal tenore chiaro e inequivoco delle numerose conversazioni intercettate, analiticamente trascritte nella motivazione d'ella decisione di primo grado e richiamate per relationem dall'impugnata sentenza, nonché dalle coerenti e riscontrate propalazioni auto ed eteroaccusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già al vertice della struttura organizzativa dedita al narcotraffico di cocaina. Dal complessivo coacervo probatorio emerge l'essenzialità della posizione che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivestivano per la gest:ione e la coesione dell'attività del gruppo criminale diretto da Lollo, al quale essi garantivano con le loro distinte condotte, dettate da un'obiettiva alleanza di affari, lo spaccio sul mercato e l'approvvigionamento di consistenti quantitativi di cocaina al prezzo pattuito, sulla base di una stabile e consolidata relazione di contiguità e continuità. Sicché le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori circa l'intraneità all'associazione finalizzata al narcotraffico, affermata alla luce di condotte illecite evocative di un contributo causalmente apprezzabile, aventi diretta incidenza sulla operatività del sodalizio criminoso, e della concreta commissione di reati-fine di approvvigionamento e acquisto di stupefacenti, siccome sostanzialmente dirette a una rilettura degli elementi di prova e a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, di cui entrambi i giudici di merito hanno dato adeguatamente e logicamente conto, esulano dallo scrutinio di legittimità. In linea di diritto, dall'accertata relazione stabile e duratura tra l'acquirente e/o fornitore e il capo dell'associazione dedita al narcotraffico, caratterizzata da regolari cadenze dell'approvvigionamento di consistenti partite di droga da destinare allo spaccio sul territorio, entrambi i giudici di merito hanno correttamente tratto la lineare e logica inferenza che la volontà dei contraenti avesse superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e si fosse realizzato un legame organico che riconduceva la partecipazione dell'acquirente e/o fornitore al progetto criminoso associativo. Assunto, questo, che appare coerente con i principi ripetutamente affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui "integra la condotta di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole -ancorché non esclusivo- che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso", considerati altresì "il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso", rivelandosi in tal modo la presenza della affectio societatis tra i soggetti (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991; Sez. 6, n. 566/16 del 29/10/2015, Nappello, Rv. 265764; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi, Rv. 259881). 5. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo ai motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'affermazione di responsabilità per i singoli episodi di cessione di cui ai capi E) e H), che risulta sorretta da adeguati riscontri individualizzanti alla chiamata di correo del collaboratore di giustizia Lollo e alle chiare risultanze dei colloqui captati (di cui sono stati riportati in motivazione gli stralci più significativi), rispetto ai quali neppure l'imputato ha in realtà offerto valide spiegazioni alternative. I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento richiamato dalle difese per destrutturare l'impianto accusatorio, hanno quindi tratto il concorde convincimento della responsabilità del ricorrente. Sicché emerge la manifesta infondatezza delle doglianze dello stesso in punto di responsabilità, posto che l'intero apparato argomentativo delle decisioni muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso. E poiché entrambi i giudici di merito hanno argomentato con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in linea di diritto, risulta evidente che il ricorrente nella sostanza sollecita una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, pure a fronte di motivazioni puntualmente argomentate in fatto, perciò insindacabili da parte della Corte di legittimità. 6. Appare privo di pregio l'ulteriore motivo di ricorso col quale [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione di responsabilità e la condanna per il duplice reato di cui al capo J), sostenendo la tesi della unitarietà della condotl:a criminosa. È invero pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497 bis cod. pen.), sussistendo concorso materiale tra i due reati e non concorso apparente di norme. Invero, la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo a un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 8543/19 del 16/11/2018, Tchanturia, Rv. 276027; Sez. 5, n. 3182/19 del 14/11/2018, Rodriguez, Rv. 275412; Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, Filograsso, Rv. 270206; Sez. 2, ri. 6597/14 del 19/12/2013, Brizzi, Rv. 258536; Sez. 5, n. 14350 del 23/01/2012, Manna, Rv. 252306). Correttamente i Giudici del merito hanno rappresentato che è certo l'utilizzo del documento falso, posto che l'imputato ha spesso utilizzato trasporti aerei verso Amsterdam, evidentemente "grazie all'aiuto dei dipendenti di una compiacente agenzia di viaggi, disposta a prenotare voli sotto falso nome" (pag. 235). 7. Con riguardo, infine, ai motivi di ricorso di Torino in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione all'associazione criminale e per il singolo episodio di cessione di cui al capo D), ne va rilevata la manifesta infondatezza e la genericità, poiché essa risulta sorretta da adeguati riscontri individualizzanti alla chiamata di correo del collaboratore di giustizia Lollo, costituiti dal tenore di almeno due conversazioni intercettate, dalle quali s'evince inequivocamente che Torino svolgeva il ruolo di corriere della cocaina trattata dall'associazione diretta da Lollo, oltre a tenere analoghi rapporti con il diverso gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, poiché l'apparato argomentativo delle sentenze dei giudici di merito muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso, con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in linea di diritto, risulta evidente che il ricorrente nella sostanza sollecita una rilettura delle emergenze probatorie non consentita alla Corte di legittimità. 8. Non si sottraggono, infine, alla valutazione di inammissibilità le distinte censure dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Torino, attinenti alla mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata in ordine al punto relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Invero, l'esame dei rispettivi atti di appello impone di rilevarne -sul punto- la aspecificità rispetto alle precise argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado (pag. 238), che fanno riferimento alla gravità dei fatti e all' assenza di qualsivoglia elemento positivo, valutazione questa non superata neppure dal successivo comportamento processuale. A fronte di tali rilievi le doglianze si sono risolte in assai generiche enunciazioni circa la funzione "adeguatrice" svolta dalle circostanze attenuanti generiche rispetto alla sanzione complessiva ([OSCURATO:PERSONA]), alla presa di distanza dell'imputato rispetto allia "realtà delinquenziale locale" ([OSCURATO:PERSONA]) e alle asserite difficoltà delle condizioni di vita (Torino), tali da legittimare la mancata risposta della Corte che, nel prendere in esame il tema della corretta dosimetria della pena per detti imputati, una volta esclusa la contestata recidiva, ha ritenuto di non dover ribadire le puntuali considerazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a
Sentenza Cassazione n. 43427/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris