CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palmi aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. così riqualificando la imputazione ascrittagli in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nel contempo assolta per non aver commesso il fatto e, con il vincolo della continuazione tra i diversi episodi, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 5 e mesi 2 di reclusione ed Euro 6.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali applicando inoltre le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; aveva inoltre dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di favoreggiamento personale a lui ascritto e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 8 di reclusione confermando nel resto e condannando di conseguenza il Mercuri al pagamento delle spese processuali del grado; 3. ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata derubricazione del fatto in incauto acquisto: richiamato il tenore della sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso il motivo di gravame articolato con l'atto di appello, segnala l'errore in cui sarebbero a suo avviso incorsi entrambi i giudici di merito dal momento che: il ricorrente possedeva le fatture di acquisto dei beni rinvenuti in suo possesso e rilasciategli dalla [OSCURATO:SOCIETA] che sono state giudicate false in considerazione dell'oggetto sociale della società emittente; osserva che proprio tale rilievo evidenzia la buona fede del ricorrente il quale, qualora avesse inteso procurarsi delle fatture false, lo avrebbe certamente fatto ricorrendo ad un operatore del settore; aggiunge che le indagini sulle società del Mangiaruga hanno consentito di accertare solo che gli indirizzi indicati nelle fatture non erano esatti non essendo stato possibile rinvenire né la sede legale né quella operativa laddove, peraltro, non sono stati acquisiti elementi utili per escludere che tali società avessero titolo per vendere parti meccaniche; richiama la deposizione del teste Cavallaro, ignorata dai giudici di merito, relativa alla possibile attività collaterale della [OSCURATO:SOCIETA]; rileva, ancora, che a fronte della ingente quantità di beni sequestrati (e successivamente dissequestrati) soltanto 44 di essi erano risultati alterati (14 culle e 31 motopropulsori) e di provenienza furtiva con il che si dimostra la sostanziale buona fede del Mercuri; 3.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 62bis e 132 cod. pen., eccessivo aumento ex art. 81 cod. pen.: rileva che il corretto comportamento del Mercuri, subito sottopostosi ad interrogatorio e che aveva immediatamente messo a disposizione degli inquirenti la documentazione probante la provenienza dei materiali, è stato considerato un dato neutro dai cjudici di merito che non hanno nel contempo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei suoi precedenti penali ed hanno operato uno "scellerato" aumento di pena per la continuazione laddove il fatto andava invece considerato come unitario e non già come il risultato di innumerevoli episodi di ricettazione; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. per omessa declaratoria di estinzione del reato maturata in data antecedente la sentenza impugnata: rileva, infatti, che la prescrizione del reato era stata oggetto di specifica eccezione nel corso del giudizio di appello venendo in rilievo la questione della incidenza della recidiva sul tempo utile alla sua maturazione; in particolare, la difesa contesta l'orientamento secondo cui la recidiva inciderebbe sia sul calcolo del termine minimo di cui all'art. 157 comma 2 cod. pen. che su quello massimo di cui all'art. 161 comma 2 cod. pen. e richiama l'opposto orientamento fondato sulla impossibilità di una duplice applicazione, in "malam partem", del medesimo istituto oltre che la irragionevole disparità di trattamento con gli imputati per reati rientranti nel catalogo di cui all'art. 51 commi 3bis e 3quater cod. proc. pen.; segnala che, optando per una corretta interpretazione delle norme, il termine di prescrizione del delitto di favoreggiamento sarebbe spirato in data antecedente la sentenza di appello tenuto conto del "tennpus commissi delicti" come contestato alla data 21.11.2009 e pur tenendo conto di 120 giorni di sospensione del corso della prescrizione; osserva, tuttavia, che anche applicando l'opposto orientamento si perverrebbe comunque a dover prendere atto della prescrizione stante la erroneità della data suindicata dal momento che l'ultima delle fatture che, secondo la tesi accusatoria, sarebbero state emesse falsamente, risale al 29.8.2008; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità di entrambi i ricorsi: quanto al ricorso del Mercuri premette, infatti, i limiti di deducibilità del travisamento della prova nel caso di "doppia conforme di merito" ed osserva che la Corte ha invece puntualmente confutato le doglianze difensive segnalando che di 131 propulsori sequestrati soltanto cinque erano risultati privi di alternazioni e per alcuni si era anche riusciti a risalire, con certezza, alla loro provenienza delittuosa mentre le fatture erano state rilasciate da società non operanti nel settore e non operative al momento della redazione dei documenti; segnala, inoltre, la genericità del motivo sul trattamento sanzionatorio; quanto al ricorso del Mangiaruga rileva che la Corte ha correttamente applicato la recidiva qualificata con una duplice valenza sul calcolo della prescrizione; aggiunge che la erroneità della data indicata nel capo di imputazione è elemento del tutto nuovo introdotto dalla difesa soltanto in questa fase dovendosi peraltro rilevare che la contestazione del reato attiene non soltanto alla emissione di fatture per operazioni inesistenti ma anche alle dichiarazioni rese agli inquirenti dall'odierno ricorrente; 5. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso motivi nuovi deducendo: 5.1 violazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt. 125 comma 3 e 521 cod. proc. pen. e 648 e 81 cod. pen.: rileva che il ricorrente è stato condannato per la ricettazione di 45 componenti meccaniche (31 propulsori e 14 culle) non indicati nel capo di imputazione e di cui non è stata precisata l'origine delittuosa; aggiunge che, anche a voler superare l'obiezione circa la genericità del capo di imputazione, non vi è alcun elemento per collegare i 45 componenti a 45 episodi di ricettazione ben potendo più componenti appartenere ad un unico veicolo oggetto di unico delitto presupposto; segnala che, non essendo possibile stabilire se le "culle" ed i motopropulsori di provenienza furtiva fossero abbinati a 31 (e non a 45) veicoli rubati, tale dato viene a riflettersi direttamente sugli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; 5.2.2 mancanza, apparenza, carenza, contraddittorietà manifesta ed illogicità della motivazione in punto di omessa risposta alle specifiche e decisive doglianze contenute nell'atto di appello e vizio di travisamento della prova; violazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen.: richiama il primo motivo del ricorso in ordine alle censure già articolate con l'atto di appello, ribadendo che la Corte territoriale ha utilizzato una serie di informazioni e di dati in realtà inesistenti nel processo quali la certezza circa la falsità delle fatture esibite dal ricorrente; aggiunge che la Corte ha richiamato le deposizioni dei testi di PG dal contenuto sostanzialmente neutro e non significativo ai fini della prova del dolo di fattispecie finendo per fondare il proprio giudizio sulla sussistenza del delitto di ricettazione - piuttosto che, semmai, della contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. - su elementi meramente congetturali; sottolinea, ancora, che la stragrande maggioranza delle parti meccaniche sequestrate è risultata di provenienza lecita tanto che esse sono state restituite al ricorrente con conseguente illogicità della motivazione che, su quel dato, ha formulato un giudizio di responsabilità per il delitto in esame; 6. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria di replica alle conclusioni del PG: osserva che il PG ha contestato il motivo di ricorso segnalando che l'imputazione evocava non soltanto l'emissione di fatture ma anche le dichiarazioni rese dal ricorrente di cui, tuttavia, non sono noti né sono stati precisati i tempi; aggiunge che la contestazione aveva trovato conforma soltanto con riferimento alla condotta di emissione di fatture asseritamente false e non già a successive dichiarazioni di cui non vi è traccia in atti ovvero nelle deposizioni dei testi di PG; sottolinea che il ricorrente ha pienamente assolto l'onere di allegazione posto a suo carico nell'indicare una data di consumazione del reato antecedente rispetto a quella indicata nella imputazione e ritenuta dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e condannato, nei due gradi di merito e sulla scorta di una conforme valutazione dei medesimi elementi istruttori, per il delitto di ricettazione (in questi termini, peraltro, riqualificando i fatti contestati in termini di riciclaggio) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] titolare, quest'ultima, della ditta "Ricambi nuovo e usato per autovetture - autocarri e moto" sita in Melicucco (ed assolta per non aver commesso il fatto) in quanto, nella qualità di gestore effettivo dell'attività, avrebbe ricevuto ed occultato migliaia di parti meccaniche, elettriche e di carrozzerie provento di delitto, tra cui numerosi motori con matricola punzonata e di origine delittuosa e strumenti necessari alla trasformazione e sostituzione dei codici identificativi delle parti di autoveicoli e motori di provenienza delittuosa. 1.1 Il Tribunale aveva dato atto che l'indagine era nata dall'arresto del Mercuri in flagranza del reato di furto di un autoveicolo in sosta nel perimetro della Questura di [OSCURATO:PERSONA] che aveva portato gli investigatori a perquisire la abitazione e l'attività di deposito e vendita al dettaglio di ricambi usati per autoveicoli intestata alla moglie del ricorrente ma da costui di fatto condotta ed esercitata. All'interno dei locali erano state rinvenute migliaia di pezzi di ricambio per auto, usati ma in ottimo stato di conservazione, autovetture ed autocarri in uso ai coniugi tra cui una [OSCURATO:PERSONA] intestata alla Scarcella priva di numero di telaio e di targhette identificative. Gli investigatori erano quindi riusciti a risalire all'origine delittuosa di alcune parti meccaniche avvalendosi, a tal fine, della collaborazione di una officina FIAT di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di essere sentito, aveva riferito di aver acquistato i pezzi di ricambio da due ditte che avevano rilasciato fattura, ovvero la [OSCURATO:SOCIETA] e la KP [OSCURATO:PERSONA] srl, entrambe riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] ma entrambe non operative e con oggetto sociale non compatibile con l'attività di rivendita di pezzi di ricambio; ulteriori verifiche avevano consentito di appurare che su 131 motori 49 di essi risultavano alterati meccanicamente in modo da non rendere possibile la decodificazione e l'abbinamento; che, per altri, non erano risultati veicoli da ricercare come invece era avvenuto per altri 31 propulsori relativi a veicoli di cui era stata appurata la origine delittuosa in quanto provento di furto. I 177 cambi non recavano invece segni identificativi tali da consentire di risalire alla loro origine. -3 L'origine delittuosa e, dunque, la responsabilità per il delitto di ricettazione era stata perciò ritenuta dal Tribunale quantomeno per 31 propulsori e 14 "culle" ed il dolo di fattispecie comprovato alla luce del tentativo del Mercuri di "legittimare" la disponibilità delle componenti attraverso la esibizione di una serie di fatture di comodo rilasciate dalle società del Mangiaruga ma la cui assoluta inoperatività era stata confermata dai testi escussi ovvero il Piccolo e, indirettamente, il contabile della ditta del Mercuri. 1.2 Con l'atto di appello la difesa del Mercuri aveva insistito sulla buona fede dell'imputato anche in considerazione della lacunosità delle indagini svolte in merito alle ditte del Mangiaruga che non avrebbero consentito di appurarne la inoperatività e, per altro verso, la estraneità dell'oggetto sociale rispetto alla emissione di fatture per la vendita di pezzi di ricambio. Aveva sottolineato che, in ogni caso, le vicende relative alle società del Mangiaruga non potevano incidere sul dolo del delitto di ricettazione potendosi, semmai, ipotizzare, a carico del Mercuri, la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen.. 1.3 Rileva il collegio che la risposta fornita dalla Corte di Appello alle doglianze articolate dalla difesa non sia censurabile in questa sede in quanto fondata su argomentazioni non manifestamente illogiche e su una lettura degli elementi acquisiti che non può essere oggetto di rivisitazione in chiave alternativa rispetto a quanto ritenuto dai giudici di merito. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato come le indagini avessero permesso di appurare la alterazione della gran parte dei 131 motopropulsori in sequestro, che non aveva consentito di risalire alla loro origine laddove per altri 31 era stata acclarata la provenienza furtiva che era stata accertata anche con riguardo ad alcuni dei 131 codici delle vetture pure essi alterati. Di qui, secondo la Corte, la conferma della responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione e non già per la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. atteso che nel caso di specie era certamente configurabile il dolo e non già la mera "colpa" tenuto conto del tentativo del Mercuri di "giustificare" la provenienza dei componenti con il ricorso a fatture false. 1.4.1 Tanto premesso, il primo motivo del ricorso del Mercuri è fondato su censure non consentite in questa sede avendo i giudici di merito correttamente ancorato il dolo di fattispecie alla conclamata falsità delle fatture di acquisto con cui il Mercuri aveva tentato di "giustificare" la disponibilità di pezzi e parti meccaniche di autovetture talune delle quali francamente provento di furto ed altre private dei segni identificativi tali da consentire di risalire con certezza alla loro origine e provenienza. Sotto il primo profilo, come accennato, il ricorso tenta di riproporre in questa sede argomenti in fatto trascurando di considerare che nelle due sentenze di merito si dà conto non soltanto della eccentricità dell'oggetto sociale delle società del Mangiaruga rispetto all'attività del Mercuri ma, soprattutto, del fatto che si trattava di società che, al momento della emissione delle fatture, erano assolutamente inoperative (cfr., pag. 9 della sentenza in verifica che ha richiamato, sul punto, la deposizione del Piccolo). Del tutto lineare, perciò, la argomentazione secondo cui proprio l'utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti era l'emblematica e più chiara dimostrazione dell'atteggiamento doloso del Mercuri che proprio attraverso questa documentazione mirava a nascondere la provenienza delittuosa di molte delle parti di autoveicoli o propulsori rinvenuti in suo possesso. A tal proposito, ed in relazione all'effettivo novero di esse per le quali era stato possibile risalire alla origine, è appena il caso di rilevare che la stessa abrasione dei segni identificativi delle parti meccaniche rinvenute nella disponibilità del Mercuri denunzia, proprio per questo, la sua provenienza illecita (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 38887 del 16/09/2008, Azara ed altro, Rv. 241445 - 01, in cui la Corte ha affermato che il possessore di un veicolo, alterato nella parte riservata alla sua identificazione - numero di telaio - e privo di documenti, deve essere ritenuto autore della falsificazione e della ricettazione, se non dimostri la iegittimità del possesso, posto che l'abrasione di un marchio di fabbrica - che impedisce l'identificazione del mezzo - ha pieno valore ai fini della dimostrazione della provenienza illecita dell'oggetto e della conoscenza di essa da parte del possessore; conf., .Sez. 2, Sentenza n. 1861 del 19/10/1983, Montecchi, Rv. 162896 - 01). 1.4.2 II secondo motivo del ricorso del Mercuri è anch'esso articolato su censure non consentite perché, a fronte della motivazione che aveva sorretto la decisione del Tribunale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, né con l'atto di appello né con i motivi nuovi pure articolati la difesa aveva censurato la decisione, peraltro del tutto esaustivamente fondata sulla considerazione della personalità del Mercuri quale illustrata dai suoi precedenti penali. Analogamente deve puntualizzarsi per quanto riguarda l'aumento per la continuazione che, va pur detto, era stato operato nella misura (davvero minimale) di giorni 15 di reclusione ed Euro 200 di multa per ciascuno dei 44 episodi di ricettazione ulteriori a quello su cui era stata determinata la pena-base (aggravata, va pur detto, per la ritenuta - e non contestata - recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.). Sotto il profilo della continuazione, e pur dovendosi prendere atto che nessun rilievo sul punto è stato sollevato con il ricorso ma soltanto con i motivi "nuovi", è sufficiente tuttavia richiamare il costante orientamento di questa Corte secondo cui la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 11024 del 12/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278514 - 01). Nel caso di specie, è sufficiente far riferimento al novero delle parti meccaniche o di carrozzeria di cui si dà conto nelle due sentenze di merito per ritenere la correttezza delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito anche sotto questo profilo. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, nei due gradi di merito, per la condotta di favoreggiamento personale che avrebbe tenuto in favore del Mercuri perché, al fine di eludere le investigazioni in ordine ai fatti di ricettazione a costoro ascritti, avrebbe emesso "... fatture per operazioni inesistenti a mezzo delal ditta [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] attestando così falsamente la provenienza lecita dei beni ricettati e/o riciclata e rendeva mendaci dichiarazioni alla PG procedente in ordine alla natura dei predetti fittizi rapporti". 2.1 Il Tribunale, come già accennato, aveva ritenuto la sua responsabilità sulla scorta della ritenuta inoperatività delle società a lui riferibili e che nulla avrebbero avuto a che fare con l'attività di rivendita di pezzi di ricambio per autovettura. 2.2 Con il ricorso la difesa del Mangiaruga segnala che la Corte di Appello avrebbe dovuto prendere atto della intervenuta prescrizione del reato perfezionatasi già in data antecedente la decisione di secondo grado; a tal fine evidenzia l'erroneità, in diritto, della duplice valenza attribuita alla recidiva specifica ed ai fini del calcolo del termine prescrizionale. Il rilievo non è fondato: è infatti assolutamente consolidato e pressoché incontrastata, nella giurisprudenza di questa Corte (e con l'unica eccezione richiamata nel ricorso), la affermazione secondo cui la recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721, Saetta; Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, Lamirowski che, nel ribadire tale principio, ha inoltre escluso che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione). Il termine massimo era pari, perciò, ad anni 11 e mesi 2 che, effettivamente, non erano decorsi né alla data della sentenza di secondo grado né, invero, a tutt'oggi laddove, però, si tenga conto della data indicata nel capo di imputazione in cui, tuttavia, si fa riferimento a dichiarazioni dell'imputato di cui non vi è traccia alcuna nelle due sentenze di merito dove, al contrario, si richiamano soltanto le fatture emesse dalle società a lui riferibili, tutte antecedenti ala perquisizione e la più recente delle quali risalente al mese di agosto del 2008; con il che, pur considerando la duplice valenza della recidiva qualificata sul termine di prescrizione, il reato è, ad oggi, estinto. 3. L'inammissibilità del ricorso del Mercuri comporta la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],