CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07666/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ificazione ORDINANZA giuridica sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20264/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57L01 L328C), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46R13 A6623), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 2771/2017, pubblicata il 18 dicembre 2017, la cui impugnazione in sede di appello è stata dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., con ordinanza della Corte d'appello di Bari cron. n. 2246/2018, pubblicata il 25 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione notificato il 21 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Trani, [OSCURATO:PERSONA], al fine di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dal contratto preliminare di vendita sottoscritto tra le parti in data 16 luglio 1990, avente ad oggetto il box garage sito nel Comune di Trani, via Superga n. 57, al piano seminterrato, e - per l'effetto - al fine di ottenere la condanna del convenuto all'immediata restituzione del bene anzidetto nonché al risarcimento dei danni, consistiti nell'impossibilità oggettiva di utilizzare il locale box e di poterlo vendere a differenti e migliori condizioni. Al riguardo, l'attore deduceva: che, in qualità di promittente alienante, nella data indicata del 16 luglio 1990, aveva sottoscritto con il Pignataro, in qualità di promissario acquirente, un preliminare di vendita del box innanzi descritto; che il promissario acquirente era stato immesso nella disponibilità del bene e ne aveva corrisposto l'intero prezzo di vecchie lire 15.000.000; che nelle more aveva corrisposto su tale cespite le tasse, gli oneri condominiali e i costi dell'energia elettrica; che in data 28 agosto 2013 aveva inviato, senza esito, una lettera raccomandata al Pignataro, contestando la detenzione senza titolo del box. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alle domande avversarie, sostenendo che tra le parti era intervenuto un contratto definitivo di vendita, la cui formalizzazione mediante atto pubblico non si era perfezionata in quanto l'immobile era gravato da mutuo. Pertanto, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse accertata la produzione dell'effetto traslativo in ragione nel contratto stipulato. Il Tribunale adito, con sentenza n. 2771/2017, depositata il 18 dicembre 2017, in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiarava l'intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dal contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti il 16 luglio 1990 e, per l'effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] all'immediato rilascio, in favore di [OSCURATO:PERSONA], del box garage sito nel Comune di Trani, via Superga n. 57, mentre rigettava la domanda risarcitoria avanzata dall'attore. Rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e disponeva la condanna alla refusione delle spese di lite a carico di quest'ultimo. A fondamento della decisione il Giudice di prime cure esponeva: che, nel caso di specie, le parti avevano concluso un contratto preliminare, come poteva desumersi: a) dall'intestazione del testo negoziale, che recitava espressamente "preliminare di compravendita"; b) dalla piana lettura del testo contrattuale, che indicava per entrambe le parti l'obbligazione a sottoscrivere un successivo e definitivo contratto di compravendita, per il quale era indicato anche un termine al quale veniva ancorato il pagamento del saldo del prezzo; c) dal richiamo al "preliminare" contenuto anche nella quietanza di pagamento del saldo del prezzo; d) dal fatto che non era affatto incompatibile con la stipulazione di un preliminare la detenzione del bene in capo al promissario acquirente, nelle more della stipulazione del definitivo, né il pagamento dell'intero prezzo prima della stipula del definitivo medesimo; e) dal fatto che, ancora nel luglio del 2012, il convenuto, in risposta all'invito a rilasciare il bene, aveva manifestato la volontà di stipulare l'atto definitivo, previa definizione dei rapporti dare avere; f) dalle deduzioni formulate dalla difesa tecnica, nelle quali si evocavano delle trattative interrotte tra le parti successivamente al 27 giugno 2012 e la disponibilità del Pignataro alla stipula dell'atto definitivo; che, per l'effetto, era stato concluso un contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, in ragione del quale spettava al promissario acquirente la mera detenzione dell'immobile, senza anticipazione degli effetti traslativi; che, nel caso di specie, tra la stipula del preliminare e la prima richiesta di rilascio dell'immobile erano decorsi più di vent'anni, senza che fosse stato mai esercitato il diritto, nascente dal preliminare, alla stipula del definitivo, diritto che quindi doveva ritenersi irrimediabilmente prescritto nel termine ordinario decennale; che alla pronuncia di prescrizione doveva seguire la condanna alla restituzione dell'immobile nella detenzione del promissario acquirente; che la domanda di risarcimento dei danni non poteva trovare accoglimento, in quanto non era stato dimostrato il danno specifico subito. 2.- Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2018, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale ribadiva le conclusioni già rassegnate nel giudizio dì primo grado in ordine alla qualificazione del contratto concluso tra le parti quale atto definitivo di vendita. In via gradata, ove fossero stati confermati la natura preliminare del contratto e l'ordine di rilascio del bene, chiedeva che l'appellato fosse condannato alla restituzione della somma di vecchie lire 15.000.000, pari ad euro 7.746,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di ripetizione delle somme a suo tempo versate. Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], il quale, in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Bari, con ordinanza cron. n. 2246/2018, depositata il 25 maggio 2018, dichiarava l'inammissibilità dell'appello, per difetto di una prognosi favorevole sul suo accoglimento. In specie, la pronuncia d'appello osservava che il contratto concluso tra le parti conteneva tutte le clausole tipiche di un preliminare e che anche il comportamento successivo delle parti comprovava tale qualificazione, avendo il promittente alienante continuato a pagare le imposte sull'immobile e avendo le parti trattato per la stipula del definitivo. Aggiungeva la Corte di merito che il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare sulla condanna alla restituzione della somma versata a titolo di saldo del prezzo, in mancanza della proposizione della domanda di ripetizione dell'indebito sin dal giudizio di primo grado, essendo altrimenti violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.3.- Avverso la sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 348-ter, terzo comma, c.p.c., affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dal controricorrente, per difetto di indicazione, nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, dei motivi di gravame e delle ragioni della decisione di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello. ( Ora, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, terzo comma, c.p.c., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27703 del 03/12/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 23320 del 27/09/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26936 del 23/12/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19060 del 28/09/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014). In adesione a tale assunto, sebbene nel corpo del ricorso in cassazione siano state riportate, in maniera alquanto stringata, le sole conclusioni i rassegnate nel giudizio di gravame, dalla loro esposizione si evince che l l'appellante aveva reiterato la domanda riconvenzionale volta ad accertare che il contratto concluso tra le parti era un definitivo di vendita e non un preliminare e aveva altresì proposto la domanda volta ad ottenere la ripetizione della somma versata di vecchie lire 15.000.000, oltre interessi e rivalutazione, per l'ipotesi in cui detta domanda riconvenzionale non fosse stata accolta. Sempre in termini alquanto succinti, si ricava da tale ricorso anche l'esito decisorio dell'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello, avendo il ricorrente rilevato che, in ordine alla qualificazione del contratto quale preliminare, il Giudice del gravame aveva reiterato le stesse ragioni già prospettate dal Giudice di primo grado, sulla base della verifica di fatto posta a base di tale ultima pronuncia. 2.- Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere il Tribunale erroneamente interpretato il contenuto della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 16 luglio 1990, non avendo considerato il fatto che gli effetti del passaggio di proprietà si fossero già realizzati con la disponibilità del cespite e il pagamento del prezzo. Inoltre, ad avviso dell'istante, il Giudice di merito non avrebbe attribuito il giusto rilievo ai comportamenti assunti dalle parti successivamente alla stipula dell'atto, da cui sarebbe emerso il riferimento alla vendita definitiva. 2.1.- La censura è infondata. Si premette che il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, a impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà e, nel secondo, ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà. La qualificazione del contratto come preliminare o definitivo costituisce, pertanto, un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da vizi logici o giuridici (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33916 del 17/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 21650 del 23/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 24150 del 20/11/2007; Sez. 1, Sentenza n. 7429 del 21/05/2002; Sez. 1, Sentenza n. 564 del 17/01/2001; Sez. L, Sentenza n. 10961 del 02/11/1998). Nella fattispecie, la lettura della vicenda resa dalla sentenza di merito è conforme ai criteri ermeneutici che governano l'interpretazione del contratto. Segnatamente, il Tribunale ha individuato i seguenti aspetti: a) l'intestazione del testo negoziale, che recitava espressamente "preliminare di compravendita"; b) il tenore del testo contrattuale, che esplicitava l'obbligo per entrambe le parti di sottoscrivere un successivo e definitivo contratto di compravendita, per il quale era indicato anche un termine al quale veniva ancorato il pagamento del saldo del prezzo; c) il richiamo al "preliminare" contenuto anche nella quietanza di pagamento del saldo del prezzo; d) la compatibilità con la stipulazione di un preliminare della detenzione del bene in capo al promissario acquirente, nelle more della stipulazione del definitivo, e del pagamento dell'intero prezzo prima della stipula del definitivo medesimo; e) i contegni assunti dalle parti dopo la stipulazione della scrittura, dai quali emergeva la volontà di stipulare l'atto definitivo. All'uopo, correttamente non è stato attribuito un peso decisivo al nomen iuris risultante dall'intestazione del contratto, avendo esso costituito solo uno degli elementi da cui il Giudice ha tratto la conclusione in ordine alla qualificazione giuridica del contratto come preliminare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17682 del 14/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 16342 del 20/11/2002; Sez. 2, Sentenza n. 10898 del 05/10/1992). Piuttosto, a tale conclusione il Giudice di merito è pervenuto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (e, in specie, senza che ciò abbia integrato alcuna lesione dei criteri ermeneutici denunciati), alla stregua della valorizzazione delle clausole del contratto e del contegno complessivamente assunto dalle parti, anche successivamente alla stipulazione del contratto, facendo corretta applicazione del principio secondo cui il dato testuale del contratto, seppure importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti. E ciò perché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione prima facie chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti. Ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022; Sez. 3, Sentenza n. 9380 del 10/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 25840 del 09/12/2014), il che è avvenuto nella fattispecie in base agli elementi innanzi evidenziati. Inoltre, è stata debitamente argomentata la compatibilità della stipula di un preliminare con la produzione di effetti anticipati, in forza dei quali il promissario acquirente ha acquisito la mera detenzione qualificata della res (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24637 del 02/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5211 del 16/03/2016; Sez. 1, Sentenza n. 4863 del 01/03/2010; Sez. U, Sentenza n. 7930 del 27/03/2008). 3.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2033 c.c., per avere il Tribunale illegittimamente condannato il promissario acquirente al rilascio del box in favore del promittente alienante, escludendo invece la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma versata a titolo di saldo del prezzo, pur ricorrendone le ragioni giustificative.3.1.- Il motivo è infondato. Emerge per tabulas, infatti, che la domanda di ripetizione dell'indebito è stata proposta solo nel giudizio d'appello e, come tale, è stata ritenuta inammissibile, in quanto domanda nuova proposta solo nel giudizio di impugnazione ex art. 345 c.p.c. Per cui nessun rimprovero può essere mosso al Giudice di primo grado per non aver provveduto su una domanda non tempestivamente proposta. 4.- Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., per avere il Tribunale illegittimamente condannato il Pignataro alla refusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, anziché disporre la compensazione in ragione della soccombenza reciproca, atteso che la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] era stata accolta solo parzialmente. 4.1.- Il motivo è inammissibile. Infatti, il ricorrente muove dal principio secondo cui la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza totale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, secondo comma, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016). Da ciò desume che vi sarebbero stati i presupposti per la compensazione, quantomeno in parte qua, delle spese di lite nella fattispecie, poiché le domande proposte in primo grado dall'attore sono state sviluppate su più capi, di cui solo alcuni sono stati accolti.Precisamente è stata accolta la domanda volta a dichiarare la prescrizione del diritto alla stipula del definitivo, sulla scorta dell'obbligo assunto con il contratto preliminare di vendita, così come è stata accolta la domanda di condanna al rilascio dell'immobile detenuto dal promissario acquirente, mentre è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni (e così è stata disattesa la domanda riconvenzionale di accertamento della stipulazione di un contratto definitivo). 4.2.- Nondimeno, la contestazione della disposizione della condanna integrale alle spese del giudizio di prime cure, nonostante la soccombenza reciproca tra le parti, non è compresa tra i motivi d'appello, ma è stata avanzata per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. Pertanto, applicandosi nel caso di specie le disposizioni di cui agli artt.329 e 346 c.p.c., sono inammissibili le questioni sollevate in sede di legittimità che non siano state devolute, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, il cui giudizio sia stato dichiarato inammissibile (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21369 del 06/10/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2784 del 12/02/2015). Sicché la censura sulla mancata disposizione della compensazione per soccombenza reciproca nel giudizio di primo grado è preclusa, trattandosi di questione nuova sulla quale si è formato il giudicato interno. 5.- Conseguentemente il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,