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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 26590/2022

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e ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 24875/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]: giudizio di appello -intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 502/01/20 depositata in data 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio modificava il classamento del [OSCURATO:PERSONA], contestandone la valutazione; - la CTP rigettava accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’i mpugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c.; la società è rimasta qui intimata; Considerato che: - l’unico motivo dedotto denuncia la nullità della sentenza impugnata e del procedimento ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 16, 20, 22, 53 c.1 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 156 c.p.c. e l’art. 161 c.p.c. per avere la CTR mancato di rilevare la mancata notifica dell’atto di appello del contribuente all’Ufficio; - alla luce del motivo proposto risulta necessaria l’acquisizione del fascicolo dei gradi del merito; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo dei gradi del merito.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24875/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]: giudizio di appello -intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 502/01/20 depositata in data 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio modificava il classamento del [OSCURATO:PERSONA], contestandone la valutazione; - la CTP rigettava accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’i mpugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c.; la società è rimasta qui intimata; Considerato che: - l’unico motivo dedotto denuncia la nullità della sentenza impugnata e del procedimento ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 16, 20, 22, 53 c.1 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 156 c.p.c. e l’art. 161 c.p.c. per avere la CTR mancato di rilevare la mancata notifica dell’atto di appello del contribuente all’Ufficio; - alla luce del motivo proposto risulta necessaria l’acquisizione del fascicolo dei gradi del merito; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo dei gradi del merito. Così deci
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