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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2021

Cassazione n. 37638/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] .

1. Il Tribunale di Napoli -Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari-, provvedendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, con ordinanza del 17.5.2021 rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP di Napoli il 26.10.2020 con riferimento ai reati di cui agli artt. 416bis, 353 e 416 bis.1 cod.pen. 2.

Avverso tale provvedimento propone ricorre per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento.

A sostegno deduce:

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il TDL di Napoli ingiustificatamente disatteso le indicazioni dettate con la sentenza di annullamento con rinvio n. 14088\21 della Suprema Corte nonché la richiesta difensiva di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare sin dalla data del 26 settembre 2019, momento nel quale il Genovese era stato tratto in arresto per la detenzione illegale di un'arma da sparo e poi sottoposto, a seguito della convalida di quell'arresto, alla misura degli arresti domiciliari: invero, sin dal momento in cui è stata disposta tale misura cautelare erano già disponibili gli elementi che avrebbero potuto giustificare l'applicazione della misura anche con riferimento ai due reati che hanno poi formato oggetto della seconda misura, quella disposta dal GIP il 26.10.2020; illogica è la pretesa autonomia del fatto di armi, dal momento che il Genovese era già in possesso della pistola prima che si verificasse la sparatoria del 22.9.2019 .

2.2. violazione di legge in relazione alla ricorrenza delle esigenze cautelari; tale motivo era stato ritenuto assorbito, nel primo giudizio di legittimità, dal richiamato annullamento.

La questione è stata poi riproposta dalla difesa nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al TDL, ma nulla è stato osservato in merito nell'ordinanza che ora si impugna.

In realtà, le condotte ascritte sono collocate nel 2018, dunque risalgono a due anni prima della emissione della misura di causa; né risponde al vero che per i fatti di armi sia già intervenuta condanna in primo grado.

Illegittimamente trascurato è il dato della incensuratezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei soli limiti infra precisati.

1. Giova premettere, trattandosi di provvedimento pronunciato in sede di rinvio, che questa Corte, con sentenza n. 14088\2021, aveva annullato una precedente ordinanza del 9.12.2020 con la quale il TDL di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 2 cod. proc. pen., aveva confermato il provvedim.ento del 26.10.2020 con il quale era stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, cod. pen. (capo A) e 110, 353 e 416-bis.1 cod. pen. (capo B), per avere fatto parte di un'associazione di stampo mafioso, denominato clan '[OSCURATO:PERSONA]', operante in Avellino, e per avere, tra l'aprile e il settembre del 2019, concorso nel turbare la gara nei pubblici incanti in una procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale civile di Avellino.

1.1. La sentenza di annullamento (la n. 14088\2021) ha in primo luogo offerto la ricostruzione dell'istituto della retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari di cui all'art. 297 comma 3, cod.proc.pen. secondo i principi che sono stato enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

A tale proposito si è osservato che, ai fini dell'applicazione della previsione in parola, occorre distinguere schematicamente "... tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte regole operative.

In tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore.

La prima situazione è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro per concorso formale, continuazione o connessione teleologica (casi di connessione c.d. 'qualificata') e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio.

In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura applicata successivamente alla prima operi automaticamente: cioè - impiegando le parole delle Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure".

Automatica retrodatazione della decorrenza dei termini che risponde all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così Corte cost., n. 89 del 1996) e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale .(così Sez.

U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.).

La seconda situazione, costituente una variante della prima, presuppone comunque l'accertata esistenza tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate; ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo.

Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma (come chiarito dalle Sezioni unite) è irrilevante che gli stessi siano 'gemmazione' di un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini.

In questi casi si applica la regola dettata dal secondo periodo del comma 3 dell'art.297 cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della misura applicata con l'ordinanza cronologicamente posteriore opera solo se i fatti oggetto di tale provvedimento erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della ordinanza cronologicamente anteriore.

Infine, la terza situazione è quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione più blanda o 'non qualificata' (diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico, per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice).

Questa ipotesi, che in passato si riteneva non costituire oggetto dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen., è rientrata nel campo applicativo di tale disposizione codicistica per effetto della menzionata sentenza 'manipolativa' della Consulta n. 408 del 2005.

Sicché la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze".

Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dal Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore.

Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano (o poteva essere) in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e la separazione sia stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez.

U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099)....".

1.2. Tutto ciò premesso, la richiamata sentenza di annullamento (la n. 14088\2021) ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza allora gravata si presentasse gravemente lacunosa e in parte contraddittoria: avendo il Tribunale di Napoli laconicamente escluso, nel caso di specie, l'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sulla base del solo fatto che la prima ordinanza cautelare, quella relativa all'episodio di detenzione illegale di un'arma da sparo, fosse stata emessa (a seguito della convalida dell'arresto in flagranza) nel settembre del 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino in un momento in cui non disponeva degli elementi di conoscenza relativi alle indagini svolte da altra autorità giudiziaria, compendiati solo in una informativa del 25 gennaio 2020 e utilizzati per l'emissione della seconda ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 26 ottobre 2020.

Tuttavia, il Tribunale del riesame nulla aveva detto in ordine alla possibilità di riconoscere una connessione tra il reato in materia di armi oggetto del primo provvedimento e quello associativo oggetto del secondo provvedimento cautelare; ha omesso di indicare la data nella quale il Genovese era stato rinviato a giudizio nel procedimento avente ad oggetto i primo di quei reati, pur riconoscendo che dello stesso aveva significativamente finito per doversi occupare l'autorità giudiziaria napoletana "per competenza funzionale"; e, soprattutto, ha contraddittoriamente riconosciuto come lo "spunto investigativo" per procedere all'arresto del prevenuto in relazione alla detenzione illegale della pistola era stato acquisito nell'ambito delle investigazioni svolte con riferimento ai reati oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente successiva, nella quale sarebbero stati poi valorizzati dati informativi desumibili, tra l'altro, da intercettazioni di conversazioni eseguite tutte in epoca precedente a quell'arresto del 29 settembre 2019.

L'ordinanza impugnata, dunque, è stata annullata con rinvio al Tribunale di Napoli affinchè nel nuovo giudizio provvedesse a porre rimedio alla lacuna motivazionale innanzi indicata.

2. Sulla base di tale mandato, il TDL di Napoli ha provveduto ad evidenziare che (cfr. pag. 3) il fatto in materia di armi per il quale era stato emesso il primo provvedimento cautelare da parte dell'autorità giudiziaria avellinese, pur emerso tramite intercettazioni disposte in relazione all'indagine napoletana per i fatti associativi, risultava del tutto autonomo e sconnesso rispetto alle condotte di cui al presente procedimento; invero, risulta che il Genovese in quella occasione si sia armato per motivi personali, ritenendosi in pericolo dopo aver sentito esplodere alcuni colpi di arma da fuoco in direzione della sua auto ed ascrivendo il fatto di danneggiamento ad una mancanza di un proprio congiunto (lo zio, [OSCURATO:PERSONA]) rispetto al sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] al quale il ricorrente si era comunque detto fedele.

2.1. Rispetto a tali argomenti, manifestamente infondati appaiono i motivi di cui al primo motivo di ricorso.

Invero, tenendo ferma la schematizzazione dell'istituto della retrodatazione dei termini custodiali per come operata dalla sentenza di annullamento con rinvio, appare evidente l'insussistenza di alcuna delle tre situazioni ivi descritte.

2.1.1. Non ricorre la prima, che presuppone l'esistenza di connessione qualificata tra i procedimenti e che, per le imputazioni che formano oggetto della prima misura (nella specie la detenzione e il porto dell'arma), non sia intervenuto il rinvio a giudizio: nella specie, la ricorrenza di connessione qualificata non è in alcun modo rappresentata e, comunque, nel ricorso si dice che il rinvio a giudizio per il fatto di armi risale al 10.1.2020.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, detta connessione qualificata non può ravvisarsi per il solo fatto che nel rinvio a giudizio per il fatto di armi sia stata contestata l'aggravante di cui all'art. 416bis cod.pen.

Invero, secondo Sez. 5, n. 49224 del 06/06/2017, Rv. 271477 - 01, in tema di misure cautelari, la continuazione tra reato associativo mafioso e reati-fine, aggravati dalla finalità mafiosa, rilevante, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., ai fini della retrodatazione del "dies a quo" della custodia cautelare, si configura solo quando i reati fine sono stati già programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso.

Massime precedenti conformi: n. 2276 del 1996 Rv. 204825 - 01; n. 3105 del 2008 Rv. 239294 - 01; n. 18340 del 2011 Rv. 250305 -

01. E, nel caso di specie, la ricorrenza di siffatta originaria programmazione non è neppure dedotta in ricorso.

2.1.2. Non ricorre neanche la seconda situazione descritta nella sentenza di annullamento.

Invero, pur considerando già avvenuto (al momento di emissione della seconda misura) il rinvio a giudizio per il primo procedimento (quello relativo all'arma), comunque difetta sia il requisito della connessione qualificata tra i fatti, sia la dimostrazione degli elementi per i quali, già alla data della prima misura (settembre 2019) agli atti fossero già evidenti gli indizi posti a base della seconda (compendiati, infatti, nell'informativa del successivo 25 gennaio 2020) .2,1.3.

Neppure ricorre la terza ipotesi di retrodatazione; invero, quand'anche possa ravvisarsi, tra le vicende in considerazione, una qualche forma di connessione non qualificata, dirimente appare la considerazione dei seguenti profili: -le risultanze poste a base della seconda misura non erano disponibili al momento di emissione della prima; -nel ricorso neppure si deduce alcunchè di specifico sulla forma di eventuale connessione (ad esempio, sulla natura armata o meno dell'associazione mafiosa contestata); -trattasi di procedimenti distinti, la cui autonomia non è riconducibile a scelte di separazioni processuali operate dagli inquirenti, bensì alla natura autonoma della relativa genesi (la prima misura scaturisce da un arresto in flagranza).

2.2. Manifestamente infondato, oltre che aspecifico, risulta dunque il primo motivo.

3. Fondato, invece, appare il secondo.

Già in occasione del primo giudizio di legittimità (cfr. pag. 2 della sentenza di questa Corte n.14088\21) era stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza delle esigenze cautelari (attesa l'incensuratezza del prevenuto e la risalenza dei fatti associativi).

Tale motivo, tuttavia, non è stato allora scrutinato, perché dichiarato assorbito dell'accoglimento del profilo predetto.

Dunque, in relazione alla doglianza relativa alla sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, l'indagato non ha ottenuto risposta né in sede di giudizio di legittimità (laddove, effettivamente, la questione rimaneva assorbita dall'accoglimento del motivo sulla retrodatazione della misura), né in sede di giudizio di rinvio, non figurando argomento alcuno al riguardo nel corpo dell'ordinanza ora impugnata.

3.1. Secondo condivisa giurisprudenza (cfr.

Sz. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438 - 01 ), in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (in motivazione, la Corte ha precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo).

Infatti, secondo i condivisi insegnamenti contenuti nella richiamata pronuncia, "... l'assorbimento delle questioni dichiarato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento altro non è che la sospensione della loro valutazione - e la loro restituzione alla rivalutazione del giudice di merito -.derivante da un rapporto di pregiudizialità logica, rispetto alle questioni assorbite, del thema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame e che, una volta risolto, impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa, rivalutata, traggono il loro caposaldo argomentativo."

3.2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel nuovo giudizio, porrà rimedio alla lacuna motivazionale innanzi indicata.

4. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. .

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309 co. 7 C.P.P..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] . 1. Il Tribunale di Napoli -Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari-, provvedendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, con ordinanza del 17.5.2021 rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP di Napoli il 26.10.2020 con riferimento ai reati di cui agli artt. 416bis, 353 e 416 bis.1 cod.pen. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorre per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento. A sostegno deduce: 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il TDL di Napoli ingiustificatamente disatteso le indicazioni dettate con la sentenza di annullamento con rinvio n. 14088\21 della Suprema Corte nonché la richiesta difensiva di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare sin dalla data del 26 settembre 2019, momento nel quale il Genovese era stato tratto in arresto per la detenzione illegale di un'arma da sparo e poi sottoposto, a seguito della convalida di quell'arresto, alla misura degli arresti domiciliari: invero, sin dal momento in cui è stata disposta tale misura cautelare erano già disponibili gli elementi che avrebbero potuto giustificare l'applicazione della misura anche con riferimento ai due reati che hanno poi formato oggetto della seconda misura, quella disposta dal GIP il 26.10.2020; illogica è la pretesa autonomia del fatto di armi, dal momento che il Genovese era già in possesso della pistola prima che si verificasse la sparatoria del 22.9.2019 . 2.2. violazione di legge in relazione alla ricorrenza delle esigenze cautelari; tale motivo era stato ritenuto assorbito, nel primo giudizio di legittimità, dal richiamato annullamento. La questione è stata poi riproposta dalla difesa nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al TDL, ma nulla è stato osservato in merito nell'ordinanza che ora si impugna. In realtà, le condotte ascritte sono collocate nel 2018, dunque risalgono a due anni prima della emissione della misura di causa; né risponde al vero che per i fatti di armi sia già intervenuta condanna in primo grado. Illegittimamente trascurato è il dato della incensuratezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei soli limiti infra precisati. 1. Giova premettere, trattandosi di provvedimento pronunciato in sede di rinvio, che questa Corte, con sentenza n. 14088\2021, aveva annullato una precedente ordinanza del 9.12.2020 con la quale il TDL di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 2 cod. proc. pen., aveva confermato il provvedim.ento del 26.10.2020 con il quale era stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, cod. pen. (capo A) e 110, 353 e 416-bis.1 cod. pen. (capo B), per avere fatto parte di un'associazione di stampo mafioso, denominato clan '[OSCURATO:PERSONA]', operante in Avellino, e per avere, tra l'aprile e il settembre del 2019, concorso nel turbare la gara nei pubblici incanti in una procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale civile di Avellino. 1.1. La sentenza di annullamento (la n. 14088\2021) ha in primo luogo offerto la ricostruzione dell'istituto della retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari di cui all'art. 297 comma 3, cod.proc.pen. secondo i principi che sono stato enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. A tale proposito si è osservato che, ai fini dell'applicazione della previsione in parola, occorre distinguere schematicamente "... tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte regole operative. In tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore. La prima situazione è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro per concorso formale, continuazione o connessione teleologica (casi di connessione c.d. 'qualificata') e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura applicata successivamente alla prima operi automaticamente: cioè - impiegando le parole delle Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure". Automatica retrodatazione della decorrenza dei termini che risponde all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così Corte cost., n. 89 del 1996) e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale .(così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.). La seconda situazione, costituente una variante della prima, presuppone comunque l'accertata esistenza tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate; ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma (come chiarito dalle Sezioni unite) è irrilevante che gli stessi siano 'gemmazione' di un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In questi casi si applica la regola dettata dal secondo periodo del comma 3 dell'art.297 cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della misura applicata con l'ordinanza cronologicamente posteriore opera solo se i fatti oggetto di tale provvedimento erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della ordinanza cronologicamente anteriore. Infine, la terza situazione è quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione più blanda o 'non qualificata' (diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico, per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Questa ipotesi, che in passato si riteneva non costituire oggetto dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen., è rientrata nel campo applicativo di tale disposizione codicistica per effetto della menzionata sentenza 'manipolativa' della Consulta n. 408 del 2005. Sicché la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dal Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano (o poteva essere) in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e la separazione sia stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099)....". 1.2. Tutto ciò premesso, la richiamata sentenza di annullamento (la n. 14088\2021) ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza allora gravata si presentasse gravemente lacunosa e in parte contraddittoria: avendo il Tribunale di Napoli laconicamente escluso, nel caso di specie, l'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sulla base del solo fatto che la prima ordinanza cautelare, quella relativa all'episodio di detenzione illegale di un'arma da sparo, fosse stata emessa (a seguito della convalida dell'arresto in flagranza) nel settembre del 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino in un momento in cui non disponeva degli elementi di conoscenza relativi alle indagini svolte da altra autorità giudiziaria, compendiati solo in una informativa del 25 gennaio 2020 e utilizzati per l'emissione della seconda ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 26 ottobre 2020. Tuttavia, il Tribunale del riesame nulla aveva detto in ordine alla possibilità di riconoscere una connessione tra il reato in materia di armi oggetto del primo provvedimento e quello associativo oggetto del secondo provvedimento cautelare; ha omesso di indicare la data nella quale il Genovese era stato rinviato a giudizio nel procedimento avente ad oggetto i primo di quei reati, pur riconoscendo che dello stesso aveva significativamente finito per doversi occupare l'autorità giudiziaria napoletana "per competenza funzionale"; e, soprattutto, ha contraddittoriamente riconosciuto come lo "spunto investigativo" per procedere all'arresto del prevenuto in relazione alla detenzione illegale della pistola era stato acquisito nell'ambito delle investigazioni svolte con riferimento ai reati oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente successiva, nella quale sarebbero stati poi valorizzati dati informativi desumibili, tra l'altro, da intercettazioni di conversazioni eseguite tutte in epoca precedente a quell'arresto del 29 settembre 2019. L'ordinanza impugnata, dunque, è stata annullata con rinvio al Tribunale di Napoli affinchè nel nuovo giudizio provvedesse a porre rimedio alla lacuna motivazionale innanzi indicata. 2. Sulla base di tale mandato, il TDL di Napoli ha provveduto ad evidenziare che (cfr. pag. 3) il fatto in materia di armi per il quale era stato emesso il primo provvedimento cautelare da parte dell'autorità giudiziaria avellinese, pur emerso tramite intercettazioni disposte in relazione all'indagine napoletana per i fatti associativi, risultava del tutto autonomo e sconnesso rispetto alle condotte di cui al presente procedimento; invero, risulta che il Genovese in quella occasione si sia armato per motivi personali, ritenendosi in pericolo dopo aver sentito esplodere alcuni colpi di arma da fuoco in direzione della sua auto ed ascrivendo il fatto di danneggiamento ad una mancanza di un proprio congiunto (lo zio, [OSCURATO:PERSONA]) rispetto al sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] al quale il ricorrente si era comunque detto fedele. 2.1. Rispetto a tali argomenti, manifestamente infondati appaiono i motivi di cui al primo motivo di ricorso. Invero, tenendo ferma la schematizzazione dell'istituto della retrodatazione dei termini custodiali per come operata dalla sentenza di annullamento con rinvio, appare evidente l'insussistenza di alcuna delle tre situazioni ivi descritte. 2.1.1. Non ricorre la prima, che presuppone l'esistenza di connessione qualificata tra i procedimenti e che, per le imputazioni che formano oggetto della prima misura (nella specie la detenzione e il porto dell'arma), non sia intervenuto il rinvio a giudizio: nella specie, la ricorrenza di connessione qualificata non è in alcun modo rappresentata e, comunque, nel ricorso si dice che il rinvio a giudizio per il fatto di armi risale al 10.1.2020. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, detta connessione qualificata non può ravvisarsi per il solo fatto che nel rinvio a giudizio per il fatto di armi sia stata contestata l'aggravante di cui all'art. 416bis cod.pen. Invero, secondo Sez. 5, n. 49224 del 06/06/2017, Rv. 271477 - 01, in tema di misure cautelari, la continuazione tra reato associativo mafioso e reati-fine, aggravati dalla finalità mafiosa, rilevante, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., ai fini della retrodatazione del "dies a quo" della custodia cautelare, si configura solo quando i reati fine sono stati già programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. Massime precedenti conformi: n. 2276 del 1996 Rv. 204825 - 01; n. 3105 del 2008 Rv. 239294 - 01; n. 18340 del 2011 Rv. 250305 - 01. E, nel caso di specie, la ricorrenza di siffatta originaria programmazione non è neppure dedotta in ricorso. 2.1.2. Non ricorre neanche la seconda situazione descritta nella sentenza di annullamento. Invero, pur considerando già avvenuto (al momento di emissione della seconda misura) il rinvio a giudizio per il primo procedimento (quello relativo all'arma), comunque difetta sia il requisito della connessione qualificata tra i fatti, sia la dimostrazione degli elementi per i quali, già alla data della prima misura (settembre 2019) agli atti fossero già evidenti gli indizi posti a base della seconda (compendiati, infatti, nell'informativa del successivo 25 gennaio 2020) .2,1.3. Neppure ricorre la terza ipotesi di retrodatazione; invero, quand'anche possa ravvisarsi, tra le vicende in considerazione, una qualche forma di connessione non qualificata, dirimente appare la considerazione dei seguenti profili: -le risultanze poste a base della seconda misura non erano disponibili al momento di emissione della prima; -nel ricorso neppure si deduce alcunchè di specifico sulla forma di eventuale connessione (ad esempio, sulla natura armata o meno dell'associazione mafiosa contestata); -trattasi di procedimenti distinti, la cui autonomia non è riconducibile a scelte di separazioni processuali operate dagli inquirenti, bensì alla natura autonoma della relativa genesi (la prima misura scaturisce da un arresto in flagranza). 2.2. Manifestamente infondato, oltre che aspecifico, risulta dunque il primo motivo. 3. Fondato, invece, appare il secondo. Già in occasione del primo giudizio di legittimità (cfr. pag. 2 della sentenza di questa Corte n.14088\21) era stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza delle esigenze cautelari (attesa l'incensuratezza del prevenuto e la risalenza dei fatti associativi). Tale motivo, tuttavia, non è stato allora scrutinato, perché dichiarato assorbito dell'accoglimento del profilo predetto. Dunque, in relazione alla doglianza relativa alla sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, l'indagato non ha ottenuto risposta né in sede di giudizio di legittimità (laddove, effettivamente, la questione rimaneva assorbita dall'accoglimento del motivo sulla retrodatazione della misura), né in sede di giudizio di rinvio, non figurando argomento alcuno al riguardo nel corpo dell'ordinanza ora impugnata. 3.1. Secondo condivisa giurisprudenza (cfr. Sz. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438 - 01 ), in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (in motivazione, la Corte ha precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo). Infatti, secondo i condivisi insegnamenti contenuti nella richiamata pronuncia, "... l'assorbimento delle questioni dichiarato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento altro non è che la sospensione della loro valutazione - e la loro restituzione alla rivalutazione del giudice di merito -.derivante da un rapporto di pregiudizialità logica, rispetto alle questioni assorbite, del thema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame e che, una volta risolto, impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa, rivalutata, traggono il loro caposaldo argomentativo." 3.2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel nuovo giudizio, porrà rimedio alla lacuna motivazionale innanzi indicata. 4. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309 co. 7 C.P.P..
Sentenza Cassazione n. 37638/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris