Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 27963/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Pavia confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Pavia, in data 23.3.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) mancanza e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla testimonianza della persona offesa Peroni; 2) violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione al disposto dell'art. 192, co. 2 e 3, c.p.p., in punto di inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in quanto smentite da quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Con requisitoria scritta del 17.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, che va fissata nella misura di euro 50,00 di multa.

4. Premesso che il ricorrente ha espressamente rinunciato a far valere il compiuto decorso del termine di prescrizione del reato per cui si procede, va innanzitutto rilevato che i motivi di ricorso sono inammissibili.

Ed invero, quanto al primo motivo di impugnazione, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

Del pari inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c.p.p., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, Rv. 278196).

E al riguardo non può non rilevarsi la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso da parte dell'imputato, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).

Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).5.

Ciò posto non può non rilevarsi l'illegalità della pena irrogata al Malinverni nella misura di euro 400,00 di multa, in quanto, al momento di commissione del reato (il 5.4.2008), la pena prevista per il delitto di cui all'art. 612, c.p., era la multa "fino ad euro 51" e solo in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 2 ter, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella

I. 15 ottobre 2013, n. 119, la pena in questione è stata fissata nella multa "fino a euro 1032".

Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'illegalità della pena, dipendente da una statuizione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente al momento del perfezionamento del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche se il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., in quanto idoneo, a differenza del ricorso tardivo, ad instaurare un valido rapporto processuale. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato alla pena di euro 100 di multa per il reato di minacce, commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in legge 15 ottobre 2013, n. 119, rideterminando la sanzione nella misura legale di euro 50 di multa: cfr. Cass., Sez. 5, n. 13787 del 30/01/2020, Rv. 279201).

Orientamento che di recente ha ricevuto l'avallo della Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, secondo cui pur in presenza di ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25, 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dalla applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente (cfr. Cass., Sez.

U. del 31.3.2022, Miraglia).

In applicazione di tali principi, trattandosi di ricorso non inammissibile perché tardivamente proposto, che ha, comunque, determinato l'instaurazione del rapporto processuale, consentendo al Collegio di formulare una valutazione in termini di ammissibilità dei motivi di impugnazione, va rilevata d'ufficio l'illegalità della pena fissata dal tribunale in euro 400,00 di multa, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, che va fissato, ex art. ex art 620, lett.

I), c.p.p., nella misura legale di euro 50,00 di multa.

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione amministrativa a favore della Cassa delle ammende, in assenza di una sua totale soccombenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in euro 50,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Pavia confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Pavia, in data 23.3.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) mancanza e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla testimonianza della persona offesa Peroni; 2) violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione al disposto dell'art. 192, co. 2 e 3, c.p.p., in punto di inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in quanto smentite da quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con requisitoria scritta del 17.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, che va fissata nella misura di euro 50,00 di multa. 4. Premesso che il ricorrente ha espressamente rinunciato a far valere il compiuto decorso del termine di prescrizione del reato per cui si procede, va innanzitutto rilevato che i motivi di ricorso sono inammissibili. Ed invero, quanto al primo motivo di impugnazione, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Del pari inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c.p.p., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, Rv. 278196). E al riguardo non può non rilevarsi la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso da parte dell'imputato, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).5. Ciò posto non può non rilevarsi l'illegalità della pena irrogata al Malinverni nella misura di euro 400,00 di multa, in quanto, al momento di commissione del reato (il 5.4.2008), la pena prevista per il delitto di cui all'art. 612, c.p., era la multa "fino ad euro 51" e solo in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 2 ter, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella I. 15 ottobre 2013, n. 119, la pena in questione è stata fissata nella multa "fino a euro 1032". Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'illegalità della pena, dipendente da una statuizione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente al momento del perfezionamento del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche se il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., in quanto idoneo, a differenza del ricorso tardivo, ad instaurare un valido rapporto processuale. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato alla pena di euro 100 di multa per il reato di minacce, commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in legge 15 ottobre 2013, n. 119, rideterminando la sanzione nella misura legale di euro 50 di multa: cfr. Cass., Sez. 5, n. 13787 del 30/01/2020, Rv. 279201). Orientamento che di recente ha ricevuto l'avallo della Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, secondo cui pur in presenza di ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25, 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dalla applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente (cfr. Cass., Sez. U. del 31.3.2022, Miraglia). In applicazione di tali principi, trattandosi di ricorso non inammissibile perché tardivamente proposto, che ha, comunque, determinato l'instaurazione del rapporto processuale, consentendo al Collegio di formulare una valutazione in termini di ammissibilità dei motivi di impugnazione, va rilevata d'ufficio l'illegalità della pena fissata dal tribunale in euro 400,00 di multa, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, che va fissato, ex art. ex art 620, lett. I), c.p.p., nella misura legale di euro 50,00 di multa. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione amministrativa a favore della Cassa delle ammende, in assenza di una sua totale soccombenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in euro 50,0
Sentenza Cassazione n. 27963/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris