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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 18371/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 settembre 2021, il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il beneficio della sospensione condizionale della pena, applicato al predetto con sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal medesimo Tribunale di Messina in data 15.6.2012, irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Cariolo, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione degli artt. 666, commi 3 e 4, 178 e 179 cod. proc. pen./ essendo stata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta de plano, senza che venisse fissata udienza camerale partecipata.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza" (Cass. Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Rv. 274556 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, Rv. 239994; Cass. Sez. 3, n. 1439 del 16/12/2005 (dep. 2006), Rv. 233317 - 01; Cass. Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Rv. 245574 - 01, riguardante l'assimilabile ipotesi della revoca dell'indulto).

5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Messina perché proceda, nel contraddittorio tra le parti, a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. sì deciso, il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 9 M A G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 settembre 2021, il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il beneficio della sospensione condizionale della pena, applicato al predetto con sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal medesimo Tribunale di Messina in data 15.6.2012, irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Cariolo, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione degli artt. 666, commi 3 e 4, 178 e 179 cod. proc. pen./ essendo stata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta de plano, senza che venisse fissata udienza camerale partecipata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina. 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza" (Cass. Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Rv. 274556 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, Rv. 239994; Cass. Sez. 3, n. 1439 del 16/12/2005 (dep. 2006), Rv. 233317 - 01; Cass. Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Rv. 245574 - 01, riguardante l'assimilabile ipotesi della revoca dell'indulto). 5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Messina perché proceda, nel contraddittorio tra le parti, a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. sì deciso, il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 9 M A G
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