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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 42206/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25600/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 23 ottobre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso — che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. — è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto; il motivo di ricorso, dal canto suo, non si confronta in toto con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità, non fa riferimento solo ai precedenti penali dell'imputato e alle pregresse condotte tra le parti, ma apprezza anche la gravità del fatto ex art. 133, comma 1, cod. pen (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui si denunzia vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio ex art. 175 cod. pen — non è deducibile in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; nel caso di specie il giudice di merito ha adeguatamente motivato indicando le ragioni della mancata concessione sulla base di un dato - la gravità della condotta - riconducibile all'art. 133 cod. pen. (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25600/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 23 ottobre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso — che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. — è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto; il motivo di ricorso, dal canto suo, non si confronta in toto con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità, non fa riferimento solo ai precedenti penali dell'imputato e alle pregresse condotte tra le parti, ma apprezza anche la gravità del fatto ex art. 133, comma 1, cod. pen (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui si denunzia vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio ex art. 175 cod. pen — non è deducibile in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; nel caso di specie il giudice di merito ha adeguatamente motivato indicando le ragioni della mancata concessione sulla base di un dato - la gravità della condotta - riconducibile all'art. 133 cod. pen. (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 I
Sentenza Cassazione n. 42206/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris