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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 novembre 2017

Cassazione n. 06906/2023

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13896/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] , n. 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta edifende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA C [OSCURATO:PERSONA] , n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELL O di ROMA n. 4868/2017 , depositata il 02/11/2017, R.G.N. 4162/2014; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176 e l’art. 8 del D.L. n. 198 del 2022, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto a far accertare l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] agli accordi intrapresi in virtù del verbale di conciliazione sottoscritto trale parti nonché dichiarare l’illegittimità dell’atto risolutivo e del patto di prova, con condanna della società alla riammissione in servizio della lavoratrice e al risarcimento del danno, ovvero, in ogni caso, all’accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro presso la sede di Napoli.

2. La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che il verbale di accordo intervenuto tra le parti non riconoscesse automaticamente un diritto all’assunzione della lavoratrice, “ma solo l’obbligo di attingere all’apposita graduatoria in occasione del determinarsi di una possibilità di assunzione” e “in nessun caso l’accordo conferiva al lavoratore il diritto alla destinazione alla medesima sede ove aveva lavorato in occasione dei precedenti contratti a termine, ovvero a sede limitrofa”; la Corte ha, poi, considerato la legittimità della “condizione relativa all’idoneità alla guida”, in quanto non dipendente solo dalla volontà dell’azienda ma da una valutazione tecnica affidata ad un esame; ha respinto le istanze risarcitorie in quanto connesse ad un inadempimento contrattuale non riscontrato nella condotta della società. 3.Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con tredici motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente ha comunicato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito secondo le rubriche articolate dalla stessa parte ricorrente: “art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (avendo la Corte territoriale ritenuto che l’accordo sindacale del 13.1.2006 ed il successivo accordo transattivo individuale in sede protetta del 25 maggio 2006 potesse essere integrato unilateralmente da [OSCURATO:PERSONA] da una condizione risolutiva ulteriore costituita dal superamento della prova di guida del motomezzo, senza far discendere da tali verbali un vero e proprio obbligo all’assunzione della lavoratrice a prescindere dal superamento della prova di idoneità alla guida del motomezzo, con riferimento al corretto utilizzo delle norme in tema di interpretazione del contratto ex art. 1362, 1363 e 1366 c.c. e tenuto conto dei principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1175 e 1375 c.p.c.” (primo motivo); “art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –violazione artt. 1362 e 1363 c.c. e 1364 c.c. con riferimento al verbale di conciliazione del 25 maggio 2006, all’accordo sindacale del 13.1.2006” (secondo motivo); “art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla mancata motivazione da parte della Corte territoriale della violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. e nell’interpretazione del contratto ex art. 1362 e ss.

Anche con riferimento alla violazione dell’art. 421 c.p.c. per la parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di non ricavare dall’accordo sindacale del 13.1.2006 un obbligo da parte dell’azienda all’assunzione della ricorrente con conseguente obbligo per la stessa di applicare la ricorrente a mansioni equivalenti a quelle di portalettere o comunque di svolgere la prestazione lavorativa con automezzi alternativi non prevedendo, i vari CCNL di settore, alcun obbligo di conduzione del motomezzo: circostanza specificamente dedotta e contestata sia in primo grado che in appello” (terzo motivo); “art. 360, n. 1, comma 5 (rectius: comma 1, n. 5, c.p.c.), anche laddove la Corte territoriale non ha ritenuto che la condotta in malafede e/o dolosa dell’azienda e l’induzione in errore perpetrata a danno della ricorrente in relazione all’impossibilità di differire la scelta con possibilità di poter espletarele mansioni di portalettere anche con l’ausilio di automezzo e/o equivalenti nonché con riferimento alladedotta, ma non riconosciuta dalla Corte territoriale, condotta discriminatoria della convenuta” (quarto motivo); “art. 360 n. 3 – anche in relazione alla violazione dell’art. 1335 c.c. – omesso esame circa un fatto ritenuto decisivo per la controversia ed oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla illegittimità della condizione, unilateralmente predisposta dall’azienda e meramente potestativa quale condizione necessaria per la formalizzazione dell’assunzione dall’accordo del 13.1.2006 che ha subordinato l’assunzione al superamento della prova del motomezzo (seppur non previsto nell’accordo sindacale del 13.1.2006 né nell’accordo individuale del 25.5.2006)” (quinto motivo); “art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –violazione artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.” (sesto motivo); “art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 s.s. c.c., con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1175 e 1375 c.c., anche con riferimento all’art. 2697 c.c. e artt. 2727 e ss. c.c. per erronea interpretazione degli accordi sindacali, laddove la Corte territoriale non ha ritenuto di dover far discendere dagli accordi sottoscritti un vero e proprio diritto all’assunzione anche con riferimento a mansioni equivalenti e full-time” (settimo motivo); “art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –violazione e falsa applicazione degli artt. 1113, 1336, 1337 e 1338 (conoscenza delle cause di invalidità) e 2727 c.c. nonché dell’art. 20 del CCNL di settore - erronea interpretazione dell’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti, anche in relazione all’art. 1229 c.c. (esclusione di responsabilità), in materia di correttezza nella fase precontrattuale, applicabili anche alle ipotesi di annullabilità del contratto, per avere la lavoratrice, senza propria colpa, confidato in buona fede nella possibilità di essere assunta, full-time, anche con mansioni equivalenti a quelle di cui al precedente contratto a tempo determinato, (a seguito della rinuncia al giudizio teso a far accertare la declaratoria di nullità del termine apposto al contrato a termine del 2002) nonché per aver confidato nella necessità di dover necessariamente accettare le condizioni imposte dall’azienda, pena la rinuncia all’assunzione, sul falso presupposto dell’indisponibilità di posti vacanti, anche in Campania e per mansioni equivalenti ha indotto la lavoratrice ad accettare l’assunzione part-time a Milano nonostante l’evidente carenza di personale (oggettivamente risaputa) a Napoli e comunque in Campania” (ottavo motivo); “art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.-violazione artt. 1428, 1429, 1439, 1440 c.c. –dolo o comunque malafede nella condotta aziendale – violazione art.2697 c.c.” (nono motivo); “art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. mancata ammissione dei mezzi istruttori –violazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. in relazione agli artt.2697 c.c. e all’art. 24 Cost. – Iudex iudicare debet secundum probata et alligata– violazione art. 2697 c.c.” (decimo motivo); “art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –omessa pronuncia in ordine al contestato inadempimento contrattuale, oltre i termini previsti dall’accordo del 13.1.2006, presso sedi distanti dalla residenza della lavoratrice e sul mancato rispetto delle graduatorie nonché in ordine al comportamento contrario a buona fede (e doloso) di [OSCURATO:PERSONA] sulle illegittime assunzioni presso sedi distanti centinaia di chilometri nonostante l’esistenza di posti disponibili, anche con mansioni equivalenti, sin dalla data della sottoscrizione dell’accordo” (undicesimo motivo); “art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: omessa pronuncia in ordine alla non pretestuosità ed adeguatezza, in relazione alle esigenze aziendali, anche in base ai criteri di economicità ed efficienza del servizio, della richiesta idoneità dell’uso del ciclomotore –illegittimità della ritenuta ragionevolezza –travisamento ed errata valutazione delle circostanze dedotte – violazione artt. 116 e 116 c.p.c. nonché art. 2697 c.c.” (dodicesimo motivo); “art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –omessa pronuncia in ordine alla richiesta mancata ammissione dei mezzi istruttori –(fermo comunque l’onere della prova a carico della convenuta) – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. necessaria prova per testi anche –travisamento delle circostanze dedotte da controparte – omessa pronuncia della censura in ordine all’illegittimo scorrimento della graduatoria nonché sui capi C), D), E) e F) del ricorso introduttivo costituenti autonome domande conseguenti al dedotto inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]” (tredicesimo motivo). 2.[OSCURATO:PERSONA] reputa inammissibili i tredici motivi, così come formulati, per molteplici e concorrenti motivi.

2.1. Sono inammissibili le censure contenute nel primo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo laddove invocano il vizio di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c. non considerando che quest’ultima disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere denunciata, rispetto ad un appello promosso dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito negli stessi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v.

Cass. n. 23021 del 2014); né la ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. – ha adeguatamente specificato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016, conf.

Cass. n. 20944 del 2019).

2.2. In ogni caso le censure contenute in detti motivi, così come quelle presenti nei motivi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, intrise di aspetti fattuali, sono inammissibili atteso che le questioni di fatto possono essere sindacate da questo giudice di legittimità nei ristretti limiti posti dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.

Con tali arresti il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite: v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. -il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.

Le censure prospettate nei richiamati motivi risultano irrispettose di tali enunciati, non enucleando, fra l’altro, fatti storici realmente omessi nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori ovvero a interpretazioni di volontà negoziali asseritamente errate, e, comunque, “fatti” ritenuti “decisivi” non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portatoad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass.

SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015), ma nel senso patrocinato dalla parte soccombente, come è confermato anche dalla loro stessa molteplicità (questa Corte ha già sancito l'inammissibilità di censure che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppure chiamando "fatto decisivo", indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa; in termini: Cass. n. 21439 del 2015).

Pertanto, dette censure, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento di merito rispetto a quello espresso dai giudici ai quali il merito compete, non possono che essere dichiarate inammissibili.

2.3. Parimenti inammissibili sono le doglianze contenute nel secondo, nel terzo, nel quinto, nel settimo e nell’ottavo motivo di ricorso, nelle parti in cui criticano, direttamente o indirettamente, l’interpretazione di accordi negoziali, variamente deducendo la violazione di plurime norme in materia di ermeneutica contrattuale o vizi motivazionali.

Come noto anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013;Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente, nel vigore della precedente formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass.n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass.n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass.n. 17427 del 2003) e, attualmente, di una motivazione che non sia affetta dai vizi radicali previsti dalla stessa disposizione novellata; inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito -non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass.n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole degli accordi esaminati; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione -riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi – come nella specie -alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006).

2.4. Sono inammissibili, ancora, le censure contenute nel primo, nel terzo, nel quinto, nel sesto, nel settimo, nell’ottavo, nel decimo, nel dodicesimo e nel tredicesimo motivo, laddove denunciano violazioni o false applicazioni di legge.

Infatti, il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); in realtà il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (il cui eventuale vizio puòconcernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata.

Nella specie, invece, la sequela della gran parte degli errores in iudicando addebitati alla Corte territoriale, oltre a mancare di un sufficiente grado di specificità nei sensi innanzi richiamati, transita attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, a partire dalla diversa interpretazione della volontà negoziale.

Ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020).

2.5. In particolare, risultano inammissibili le censure contenute nel sesto, nel nono, nel decimo, nel dodicesimo e nel tredicesimo motivo, laddove lamentano la violazione dell’art. 2697 c.c. ovvero degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Per quanto riguarda la prima norma essa è censurabile per cassazione,ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nel ricorso all’attenzione del Collegio - sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto sui fatti di causa (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), opponendo una diversa valutazione.

Per quanto riguarda la denuncia di violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. essa è in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte.

Come ribadito dalle Sezioni unite civili (cfr. Cass.

SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre).

La pronuncia rammenta, poi, che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi individuati da questa Corte fin dalle già citate Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.

2.6. Quanto alle censure contenute negli ultimi tre motivi di ricorso, nelle parti in cui prospettano vizi di omessa pronuncia, a mente del n. 4 dell’art.360 c.p.c., pure risultano inammissibili, sia perché denunciano promiscuamente l’error in procedendocon asserite violazioni di legge (tra molte v.

Cass. n. 329 del 2016; conforme a: Cass. n. 27387 del 2005; Cass. n. 1701 del 2006; Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 12952 del 2006; Cass. n. 24856 del 2006; Cass. n. 25825 del 2009; Cass. n. 26598 del 2009; Cass. n. 7268 del 2012), già dichiarate inammissibili per altro verso, senza che dall’illustrazione dei motivi sia consentita un’adeguata identificazione del devolutume dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da … irredimibile eterogeneità” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass.

SS.UU. n. 17931 del 2013; conf.

Cass. n. 14317 del 2016; Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass.n. 18560 del 2019), sia perché ai fini della violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 del codice di rito -peraltro neanche richiamato da parte ricorrente con la derivata nullità della sentenza che ne deriverebbe -non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto e ciò non si verifica quando la decisione adottata –come nel caso all’attenzione del Collegio in cui la Corte territoriale ha integralmente respinto l’appello della Saccoio - comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311 del 2011; Cass. n. 3756 del 2013; Cass. n. 25761 del 2014).

In particolare, poi, circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori è appena il caso di rilevare che il mancato esame, da parte del giudice, di una questione puramenteprocessuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte v.

Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata).

2.7. Infine, parte ricorrente richiama in memoria, a sostegno del proprio ricorso, Cass. n. 28178 del 2021 che è un precedente non pertinente, atteso che riguarda la diversa ipotesi della mancata assunzione di un disabile e, comunque, la sentenza evocata si limita a dichiarare inammissibile un ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Conclusivamente il ricorso, nel suo complesso, deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese general

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13896/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] , n. 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta edifende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA C [OSCURATO:PERSONA] , n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELL O di ROMA n. 4868/2017 , depositata il 02/11/2017, R.G.N. 4162/2014; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176 e l’art. 8 del D.L. n. 198 del 2022, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto a far accertare l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] agli accordi intrapresi in virtù del verbale di conciliazione sottoscritto trale parti nonché dichiarare l’illegittimità dell’atto risolutivo e del patto di prova, con condanna della società alla riammissione in servizio della lavoratrice e al risarcimento del danno, ovvero, in ogni caso, all’accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro presso la sede di Napoli. 2. La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che il verbale di accordo intervenuto tra le parti non riconoscesse automaticamente un diritto all’assunzione della lavoratrice, “ma solo l’obbligo di attingere all’apposita graduatoria in occasione del determinarsi di una possibilità di assunzione” e “in nessun caso l’accordo conferiva al lavoratore il diritto alla destinazione alla medesima sede ove aveva lavorato in occasione dei precedenti contratti a termine, ovvero a sede limitrofa”; la Corte ha, poi, considerato la legittimità della “condizione relativa all’idoneità alla guida”, in quanto non dipendente solo dalla volontà dell’azienda ma da una valutazione tecnica affidata ad un esame; ha respinto le istanze risarcitorie in quanto connesse ad un inadempimento contrattuale non riscontrato nella condotta della società. 3.Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con tredici motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha comunicato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito secondo le rubriche articolate dalla stessa parte ricorrente: “art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (avendo la Corte territoriale ritenuto che l’accordo sindacale del 13.1.2006 ed il successivo accordo transattivo individuale in sede protetta del 25 maggio 2006 potesse essere integrato unilateralmente da [OSCURATO:PERSONA] da una condizione risolutiva ulteriore costituita dal superamento della prova di guida del motomezzo, senza far discendere da tali verbali un vero e proprio obbligo all’assunzione della lavoratrice a prescindere dal superamento della prova di idoneità alla guida del motomezzo, con riferimento al corretto utilizzo delle norme in tema di interpretazione del contratto ex art. 1362, 1363 e 1366 c.c. e tenuto conto dei principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1175 e 1375 c.p.c.” (primo motivo); “art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –violazione artt. 1362 e 1363 c.c. e 1364 c.c. con riferimento al verbale di conciliazione del 25 maggio 2006, all’accordo sindacale del 13.1.2006” (secondo motivo); “art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla mancata motivazione da parte della Corte territoriale della violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. e nell’interpretazione del contratto ex art. 1362 e ss. Anche con riferimento alla violazione dell’art. 421 c.p.c. per la parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di non ricavare dall’accordo sindacale del 13.1.2006 un obbligo da parte dell’azienda all’assunzione della ricorrente con conseguente obbligo per la stessa di applicare la ricorrente a mansioni equivalenti a quelle di portalettere o comunque di svolgere la prestazione lavorativa con automezzi alternativi non prevedendo, i vari CCNL di settore, alcun obbligo di conduzione del motomezzo: circostanza specificamente dedotta e contestata sia in primo grado che in appello” (terzo motivo); “art. 360, n. 1, comma 5 (rectius: comma 1, n. 5, c.p.c.), anche laddove la Corte territoriale non ha ritenuto che la condotta in malafede e/o dolosa dell’azienda e l’induzione in errore perpetrata a danno della ricorrente in relazione all’impossibilità di differire la scelta con possibilità di poter espletarele mansioni di portalettere anche con l’ausilio di automezzo e/o equivalenti nonché con riferimento alladedotta, ma non riconosciuta dalla Corte territoriale, condotta discriminatoria della convenuta” (quarto motivo); “art. 360 n. 3 – anche in relazione alla violazione dell’art. 1335 c.c. – omesso esame circa un fatto ritenuto decisivo per la controversia ed oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla illegittimità della condizione, unilateralmente predisposta dall’azienda e meramente potestativa quale condizione necessaria per la formalizzazione dell’assunzione dall’accordo del 13.1.2006 che ha subordinato l’assunzione al superamento della prova del motomezzo (seppur non previsto nell’accordo sindacale del 13.1.2006 né nell’accordo individuale del 25.5.2006)” (quinto motivo); “art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –violazione artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.” (sesto motivo); “art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 s.s. c.c., con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1175 e 1375 c.c., anche con riferimento all’art. 2697 c.c. e artt. 2727 e ss. c.c. per erronea interpretazione degli accordi sindacali, laddove la Corte territoriale non ha ritenuto di dover far discendere dagli accordi sottoscritti un vero e proprio diritto all’assunzione anche con riferimento a mansioni equivalenti e full-time” (settimo motivo); “art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –violazione e falsa applicazione degli artt. 1113, 1336, 1337 e 1338 (conoscenza delle cause di invalidità) e 2727 c.c. nonché dell’art. 20 del CCNL di settore - erronea interpretazione dell’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti, anche in relazione all’art. 1229 c.c. (esclusione di responsabilità), in materia di correttezza nella fase precontrattuale, applicabili anche alle ipotesi di annullabilità del contratto, per avere la lavoratrice, senza propria colpa, confidato in buona fede nella possibilità di essere assunta, full-time, anche con mansioni equivalenti a quelle di cui al precedente contratto a tempo determinato, (a seguito della rinuncia al giudizio teso a far accertare la declaratoria di nullità del termine apposto al contrato a termine del 2002) nonché per aver confidato nella necessità di dover necessariamente accettare le condizioni imposte dall’azienda, pena la rinuncia all’assunzione, sul falso presupposto dell’indisponibilità di posti vacanti, anche in Campania e per mansioni equivalenti ha indotto la lavoratrice ad accettare l’assunzione part-time a Milano nonostante l’evidente carenza di personale (oggettivamente risaputa) a Napoli e comunque in Campania” (ottavo motivo); “art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.-violazione artt. 1428, 1429, 1439, 1440 c.c. –dolo o comunque malafede nella condotta aziendale – violazione art.2697 c.c.” (nono motivo); “art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. mancata ammissione dei mezzi istruttori –violazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. in relazione agli artt.2697 c.c. e all’art. 24 Cost. – Iudex iudicare debet secundum probata et alligata– violazione art. 2697 c.c.” (decimo motivo); “art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –omessa pronuncia in ordine al contestato inadempimento contrattuale, oltre i termini previsti dall’accordo del 13.1.2006, presso sedi distanti dalla residenza della lavoratrice e sul mancato rispetto delle graduatorie nonché in ordine al comportamento contrario a buona fede (e doloso) di [OSCURATO:PERSONA] sulle illegittime assunzioni presso sedi distanti centinaia di chilometri nonostante l’esistenza di posti disponibili, anche con mansioni equivalenti, sin dalla data della sottoscrizione dell’accordo” (undicesimo motivo); “art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: omessa pronuncia in ordine alla non pretestuosità ed adeguatezza, in relazione alle esigenze aziendali, anche in base ai criteri di economicità ed efficienza del servizio, della richiesta idoneità dell’uso del ciclomotore –illegittimità della ritenuta ragionevolezza –travisamento ed errata valutazione delle circostanze dedotte – violazione artt. 116 e 116 c.p.c. nonché art. 2697 c.c.” (dodicesimo motivo); “art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –omessa pronuncia in ordine alla richiesta mancata ammissione dei mezzi istruttori –(fermo comunque l’onere della prova a carico della convenuta) – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. necessaria prova per testi anche –travisamento delle circostanze dedotte da controparte – omessa pronuncia della censura in ordine all’illegittimo scorrimento della graduatoria nonché sui capi C), D), E) e F) del ricorso introduttivo costituenti autonome domande conseguenti al dedotto inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]” (tredicesimo motivo). 2.[OSCURATO:PERSONA] reputa inammissibili i tredici motivi, così come formulati, per molteplici e concorrenti motivi. 2.1. Sono inammissibili le censure contenute nel primo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo laddove invocano il vizio di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c. non considerando che quest’ultima disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere denunciata, rispetto ad un appello promosso dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito negli stessi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014); né la ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. – ha adeguatamente specificato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019). 2.2. In ogni caso le censure contenute in detti motivi, così come quelle presenti nei motivi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, intrise di aspetti fattuali, sono inammissibili atteso che le questioni di fatto possono essere sindacate da questo giudice di legittimità nei ristretti limiti posti dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014. Con tali arresti il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite: v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. -il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso. Le censure prospettate nei richiamati motivi risultano irrispettose di tali enunciati, non enucleando, fra l’altro, fatti storici realmente omessi nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori ovvero a interpretazioni di volontà negoziali asseritamente errate, e, comunque, “fatti” ritenuti “decisivi” non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portatoad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015), ma nel senso patrocinato dalla parte soccombente, come è confermato anche dalla loro stessa molteplicità (questa Corte ha già sancito l'inammissibilità di censure che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppure chiamando "fatto decisivo", indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa; in termini: Cass. n. 21439 del 2015). Pertanto, dette censure, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento di merito rispetto a quello espresso dai giudici ai quali il merito compete, non possono che essere dichiarate inammissibili. 2.3. Parimenti inammissibili sono le doglianze contenute nel secondo, nel terzo, nel quinto, nel settimo e nell’ottavo motivo di ricorso, nelle parti in cui criticano, direttamente o indirettamente, l’interpretazione di accordi negoziali, variamente deducendo la violazione di plurime norme in materia di ermeneutica contrattuale o vizi motivazionali. Come noto anche l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013;Cass. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente, nel vigore della precedente formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass.n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass.n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass.n. 17427 del 2003) e, attualmente, di una motivazione che non sia affetta dai vizi radicali previsti dalla stessa disposizione novellata; inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito -non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass.n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole degli accordi esaminati; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione -riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi – come nella specie -alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006). 2.4. Sono inammissibili, ancora, le censure contenute nel primo, nel terzo, nel quinto, nel sesto, nel settimo, nell’ottavo, nel decimo, nel dodicesimo e nel tredicesimo motivo, laddove denunciano violazioni o false applicazioni di legge. Infatti, il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); in realtà il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (il cui eventuale vizio puòconcernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata. Nella specie, invece, la sequela della gran parte degli errores in iudicando addebitati alla Corte territoriale, oltre a mancare di un sufficiente grado di specificità nei sensi innanzi richiamati, transita attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, a partire dalla diversa interpretazione della volontà negoziale. Ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020). 2.5. In particolare, risultano inammissibili le censure contenute nel sesto, nel nono, nel decimo, nel dodicesimo e nel tredicesimo motivo, laddove lamentano la violazione dell’art. 2697 c.c. ovvero degli artt. 115 e 116 c.p.c. Per quanto riguarda la prima norma essa è censurabile per cassazione,ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nel ricorso all’attenzione del Collegio - sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto sui fatti di causa (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), opponendo una diversa valutazione. Per quanto riguarda la denuncia di violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. essa è in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte. Come ribadito dalle Sezioni unite civili (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre). La pronuncia rammenta, poi, che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi individuati da questa Corte fin dalle già citate Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014. 2.6. Quanto alle censure contenute negli ultimi tre motivi di ricorso, nelle parti in cui prospettano vizi di omessa pronuncia, a mente del n. 4 dell’art.360 c.p.c., pure risultano inammissibili, sia perché denunciano promiscuamente l’error in procedendocon asserite violazioni di legge (tra molte v. Cass. n. 329 del 2016; conforme a: Cass. n. 27387 del 2005; Cass. n. 1701 del 2006; Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 12952 del 2006; Cass. n. 24856 del 2006; Cass. n. 25825 del 2009; Cass. n. 26598 del 2009; Cass. n. 7268 del 2012), già dichiarate inammissibili per altro verso, senza che dall’illustrazione dei motivi sia consentita un’adeguata identificazione del devolutume dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da … irredimibile eterogeneità” (cfr. Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass.n. 18560 del 2019), sia perché ai fini della violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 del codice di rito -peraltro neanche richiamato da parte ricorrente con la derivata nullità della sentenza che ne deriverebbe -non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto e ciò non si verifica quando la decisione adottata –come nel caso all’attenzione del Collegio in cui la Corte territoriale ha integralmente respinto l’appello della Saccoio - comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311 del 2011; Cass. n. 3756 del 2013; Cass. n. 25761 del 2014). In particolare, poi, circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori è appena il caso di rilevare che il mancato esame, da parte del giudice, di una questione puramenteprocessuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte v. Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata). 2.7. Infine, parte ricorrente richiama in memoria, a sostegno del proprio ricorso, Cass. n. 28178 del 2021 che è un precedente non pertinente, atteso che riguarda la diversa ipotesi della mancata assunzione di un disabile e, comunque, la sentenza evocata si limita a dichiarare inammissibile un ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Conclusivamente il ricorso, nel suo complesso, deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Occorre dare altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese general
Sentenza Cassazione n. 06906/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris