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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27016/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 731/2021 in data 03/09/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che la ricorrente è stata ammessa alla richiesta trattazione orale, pur se il difensore, ritualmente avvisato, non è comparso in udienza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 03/09/2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversa l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con persone diverse da quelle conviventi emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al delitto p. e p. dagli artt. 99, comma 4, 81 cod. pen., 56, 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3 bis e comma 2 quinquies cod. pen. (capo B dell'incolpazione).

Secondo l'editto accusatorio, a [OSCURATO:PERSONA], è attribuito di aver - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con minaccia e violenza consistite nel presentarsi all'esterno della porta d'ingresso dell'abitazione delle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel bussare insistentemente alla porta, proferendo frasi del tipo "muoviti, apri, dammi i soldi che ti ho portato un regalo" e nell'appiccare il fuoco alla porta dell'abitazione - costretto le due sunnominate persone offese a consegnarle somme di denaro, avendo compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare a sé un ingiusto profitto, con pari danno per le persone offese, evento che non si verificava per il rifiuto opposto dalle persone offese che chiedevano aiuto alla vicina di casa [OSCURATO:PERSONA] la quale contattava le forze di polizia.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 273, 292, comma 2-ter, 358 cod. proc. pen.; il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione le deduzioni difensive con riguardo all'attendibilità della persona offesa, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria a carico della Calabrò riportandosi a quanto contenuto nel provvedimento genetico attraverso la tecnica della c.d. motivazione per relationem.

Secondo motivo: mancanza di motivazione in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.; il Tribunale si è limitato a trascrivere meccanicamente gli elementi indicati in sede di applicazione della misura senza procedere alla loro rielaborazione alla luce delle argomentazioni difensive esposte.

Terzo motivo: carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art.274 cod. proc. pen.; il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa limitandosi a rilevare la gravità dei fatti contestati.

Inoltre, lo stesso ha omesso di giustificare l'adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari rispetto ad altre meno afflittive, limitandosi ad affermare la mancanza di affidabilità dell'indagata sulla scorta della sua personalità.

Infine, si è omesso di considerare l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, al più riconducibili nell'alveo della fattispecie della "ragion fattasi", unitamente alla circostanza disciplinata dal comma 4 dell'art. 59 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

In linea generale, è stata ribadita, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 47/2015, la legittimità del ricorso alla c.d. motivazione per relationem, sempre che sia possibile affermare che il giudice abbia fatto luogo ad "un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze caute/ari nel caso concreto" (in tal senso, Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350): il che non può che valere, in forza dell'autonomia che connota i singoli rapporti che s'instaurano in seno al procedimento, per ciascun indagato ed in relazione ai distinti fatti oggetto d'incolpazione.

Sul punto, va osservato che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima anche quando il richiamo ad altro atto o provvedimento sia solo implicito, purchè siano rispettate le condizioni già indicate dalle Sezioni unite con la nota sentenza n.17/2000 (Primavera e altri).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare quali siano gli indici di riferimento da considerare ai fini della valutazione di legittimità di tale provvedimento; e, in tal senso, ha riconosciuto che detta motivazione, per essere ritenuta legittima, deve: 1) far riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) consentire che l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica, di gravame, e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (v., ex multis, Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252).

Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata opera un limitato richiamo alla motivazione spesa dal provvedimento genetico, sviluppando in proprio tutte le argomentazioni alla base dei giudizi sulla gravità indiziaria e sulla ricorrenza delle esigenze cautelari.

Quanto alla censura che denuncia la mancata valutazione dell'attendibilità della persona offesa, ritiene il Collegio che la stessa sia del tutto generica, sotto due profili: il primo, perché non precisa al narrato di quale delle due persone offese faccia riferimento; il secondo, perché, in relazione al dichiarato di [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento impugnato mostra di aver operato la necessaria valutazione di attendibilità (il racconto fornito dall'uomo viene definito come "privo di profili fantasiosi o improbabili") in uno con tutti gli altri elementi probatori raccolti (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) apparsi pienamente in linea con quel narrato.

Infine, del tutto inconferente appare la censura avanzata in via preliminare dalla ricorrente circa l'inattendibilità delle fonti di prova a ragione dell'erronea indicazione, da parte dei giudici di merito, dell'età della persona offesa Mallamaci, all'epoca novantenne e non novantottenne, come erroneamente indicato (per un evidente ed irrilevante refuso) nell'ordinanza impugnata.

3. Del tutto generico è il secondo motivo.

Si censura il provvedimento impugnato privo di autonoma valutazione degli elementi indiziari, silente sulle argomentazioni difensive e meramente ripetitivo della motivazione spesa dal giudice di prime cure.

Va evidenziato in premessa come, in più di un'occasione, la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare che "in terna di motivazione delle ordinanze caute/ari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze caute/ari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura" (cfr., Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648).

3.1. Non v'è dubbio che, l'obbligo di rafforzata motivazione posto a carico del giudice risponde all'esigenza di rendere il più chiaro possibile l'iter logico- argomentativo che ha condotto il medesimo ad assumere la decisione adottata, onde meglio - e più -adeguatamente corrispondere alla copertura costituzionale assicurata al bene primario della libertà personale dall'art. 13 della Costituzione, al fine di evitare il rischio di provvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmente riferibili ad un giudice terzo.

Da qui la particolare attenzione a due ricorrenti tipologie di provvedimenti, l'una costituita dalla motivazione per relationem (di cui già si è fatto cenno) e l'altra dall'incorporazione nell'ordinanza del giudice della richiesta presentata dal pubblico ministero ovvero dei contenuti di atti di polizia giudiziaria a loro volta trasfusi (o meno) nella richiesta dell'accusa, con traslazione successiva nell'ordinanza cautelare del giudice ci secondo grado.3.2. [OSCURATO:PERSONA] presta adesione all'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso - a fronte di quello che ritiene sufficiente, onde integrare il requisito dell'autonoma valutazione, il fatto che l'ordinanza, "benché redatta con la tecnica del c.d. copia- incolla, accolga la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni caute/ari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne" (così, Sez. 2, n. 257.50 del 04/05/2017, Persano, Rv. 270662) - poiché il solo pienamente rispettoso della valenza costituzionale dei principi in gioco, cui, diversamente, si presterebbe un ossequio solo formale, sulla base di un non condivisibile iter logico.

E così, nulla sembra ostare alla pedissequa trascrizione, senza alcuna aggiunta, degli elementi fattuali della vicenda cautelare - ad esempio, gli esiti di una perquisizione o le dichiarazioni, anche in forma sintetica, rilasciate da una persona informata sui fatti - trattandosi del substrato oggettivo alla base della richiesta, prima, e della statuizione assunta, poi; mentre, per ciò che concerne il profilo squisitamente valutativo, è imprescindibile che esso sia esplicitato, trattandosi del dato realmente qualificante della decisione assunta, premessa necessitata per l'eventuale esercizio successivo della facoltà d'impugnazione delle parti e quindi, per ciò che concerne l'indagato, per la concreta attuazione del diritto di difesa.

3.3. Fermo quanto precede, si rendono tuttavia doverose due precisazioni: la prima, è che la sussistenza dell'anzidetto profilo valutativo va scrutinata alla luce della totalità dell'impianto motivazionale del provvedimento in esame, il che riveste peculiare valenza nelle ipotesi di ordinanze concernenti molteplicità di indagati e/o pluralità di imputazioni provvisorie, in cui la frequente complessità della struttura del provvedimento medesimo ben può comportare la sua articolazione in una serie di segmenti fra loro correlati, a significare come l'uno possa dettare la chiave di lettura degli elementi poi analizzati in altra parte (cfr., Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 272179 e Sez. 6, n. 3067 del 03/10/2017, dep. 2018, Stagno, Rv. 272135); la seconda, è che non vi sono schemi rigidi, l'ottemperanza ai quali consenta automaticamente di ritenere soddisfatto il requisito dell'autonoma valutazione, poiché ciò che qui rileva è semmai - per adottare una definizione di stampo civilistico - un'obbligazione di risultato, rispetto alla quale il giudice è pienamente libero di adottare le forme reputate più opportune, purché idonee a dare contezza della propria delibazione, da tanto discendendo il ripudio di formule stereotipate, proprio perché atte a risolversi in un mero simulacro verbale, privo di reale contenuto per la sua capacità di attagliarsi ad ogni e più svariata ipotesi (cfr., Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507).Da qui la conclusione nel senso della sussistenza della nullità prevista dall'art. 292 cod. proc. pen., in presenza di un'ordinanza priva di motivazione sul punto, ovvero con motivazione meramente apparente, in quanto non significativa di uno specifico apprezzamento del quadro indiziario (cfr., Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265349): conclusione che non può che essere ribadita e fatta propria dal Collegio, a tal fine segnalandosi, proprio in ragione dell'assoluta gravità delle conseguenze che ne scaturiscono, alla luce della specifica ed insuperabile previsione di nullità introdotta nell'art. 309 del codice di rito, dalle modifiche apportatevi dalla legge n. 47/2015, che il difetto di autonoma valutazione è ipotesi che va tenuta rigorosamente distinta da quella di una motivazione insufficiente e, come tale, suscettibile di essere "sanata" dall'intervento del giudice del riesame, ferma naturalmente la possibilità di far valere in sede di legittimità - ove ne ricorrano le condizioni - il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658).

3.4. Ciò premesso, va ricordato e ribadito il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha lo specifico onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

3.4.1. Facendo applicazione dei summenzionati principi alla specificità della vicenda in esame, deve necessariamente evidenziarsi come il vizio denunciato sia del tutto inesistente, avendo l'ordinanza compiuto un autonomo scrutinio valutativo delle risultanze istruttorie, omettendo — anche nelle forme del profilo argomentativo — pedisseque ripetizioni acritiche del compendio probatorio rispetto alle valutazioni operate dal giudice del provvedimento impositivo della misura.

3.4.2. Peraltro, nel denunciare l'omessa autonoma valutazione ad opera del giudice che ha accolto la richiesta del pubblico ministero, la ricorrente, da un lato, non si confronta, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata e, dall'altro, non adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso.Invero, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica, non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere decotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio.

La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.

3.4.3. La previsione del dovere di autonoma valutazione, con la sanzione di nullità per il caso di mancata osservanza, mira infatti ad evitare il rischio - e a reprimere i comportamenti violativi comunque posti in essere - che l'assenza di una considerazione critica della richiesta del pubblico ministero esponga il bene della libertà personale ad aggressioni ingiustificate, impedendo peraltro al giudice dell'impugnazione cautelare di porvi successivamente rimedio con lo svolgimento, per la prima volta in quella sede, del necessario esame critico.

La mancata evidenziazione della rilevanza causale dell'omissione denunciata da parte della ricorrente rende palese la genericità del motivo.

4. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo in relazione a tutti i profili svolti.

4.1. In relazione alla qualificazione giuridica del fatto, il provvedimento impugnato evidenzia come la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] abbia descritto nel dettaglio le richieste estorsive avanzate dalla Calabrò, richieste perpetrate nel tempo e non supportate da alcun valido titolo qualificativo (la collaborazione domestica dell'indagata era stata interrotta già da quattro anni, dopo il trasferimento del Laurendi ad Archi) e riferito altresì di come l'indagata, approfittando delle evidenti fragilità (emotive e fisiche) delle due anziane vittime, le aveva poste nella condizione di non poter rifiutare le sue ingiustificate e del tutto pretestuose pretese (v. pagg. 7 e 8 dell'ordinanza impugnata).

4.2. Il Tribunale ha riconosciuto la ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen.: la prima, avuto riguardo alla personalità dimostrata dall'indagata che potrebbe condizionare le due anziane vittime con condotte intimidatorie (delle quali, peraltro, ha dato ampia dimostrazione) affinché ritrattino la loro versione dei fatti, così inficiando l'acquisizione della prova dichiarativa; la seconda, tenuto conto delle particolarmente allarmanti modalità dei fatti, caratterizzati da una spregiudicatezza ed indifferenza dell'altrui incolumità (se l'incendio fosse divampato, infatti, la vita di due anziani sarebbe stata messa in serio pericolo) a dimostrazione di una personalità pericolosa ed altamente inaffidabile, che, prevaricando due soggetti molto anziani incapaci di opporre resistenza, approfittava dell'età delle vittime designate, assillandole con incessanti richieste di denaro ed intimidendole costantemente con minacce ed aggressioni (in tal senso, si è evidenziato come l'indagata non abbia palesato alcuna pregnante significativa controspinta al diritto né dimostrato una sedia comprensione della gravità dei fatti come si evince dal tenore dell'interrogatorio di garanzia nel quale la stessa ha negato l'addebito, pur di fronte alle pesanti emergenze a suo carico): atteggiamento minaccioso e prevaricatore della donna che veniva costantemente tenuto sia nel corso dell'interrogatorio di garanzia (nel corso del quale l'indagata ribadiva indirettamente minacce di morte nei confronti delle vittime) sia nel momento di collocazione della donna agli arresti domiciliari di fronte agli agenti operanti (ove la stessa pronunciava frasi del tipo "a questa la vado ad ammazzare").

A fronte di un simile quadro cautelare, la misura prescelta è apparsa del tutto adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti ed alla personalità della sua autrice, anche tenuto conto della sanzione edittale prevista per il reato contestato, al giudizio prognostico negativo in ordine alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla ritenuta mancata ricorrenza di cause di giustificazione ovvero di estinzione del reato o della pena, nemmeno dedotte dalla difesa.

Con queste argomentate conclusioni la ricorrente °mei:te di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione dei motivi di gravame.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 731/2021 in data 03/09/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che la ricorrente è stata ammessa alla richiesta trattazione orale, pur se il difensore, ritualmente avvisato, non è comparso in udienza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 03/09/2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversa l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con persone diverse da quelle conviventi emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al delitto p. e p. dagli artt. 99, comma 4, 81 cod. pen., 56, 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3 bis e comma 2 quinquies cod. pen. (capo B dell'incolpazione). Secondo l'editto accusatorio, a [OSCURATO:PERSONA], è attribuito di aver - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con minaccia e violenza consistite nel presentarsi all'esterno della porta d'ingresso dell'abitazione delle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel bussare insistentemente alla porta, proferendo frasi del tipo "muoviti, apri, dammi i soldi che ti ho portato un regalo" e nell'appiccare il fuoco alla porta dell'abitazione - costretto le due sunnominate persone offese a consegnarle somme di denaro, avendo compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare a sé un ingiusto profitto, con pari danno per le persone offese, evento che non si verificava per il rifiuto opposto dalle persone offese che chiedevano aiuto alla vicina di casa [OSCURATO:PERSONA] la quale contattava le forze di polizia. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 273, 292, comma 2-ter, 358 cod. proc. pen.; il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione le deduzioni difensive con riguardo all'attendibilità della persona offesa, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria a carico della Calabrò riportandosi a quanto contenuto nel provvedimento genetico attraverso la tecnica della c.d. motivazione per relationem. Secondo motivo: mancanza di motivazione in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.; il Tribunale si è limitato a trascrivere meccanicamente gli elementi indicati in sede di applicazione della misura senza procedere alla loro rielaborazione alla luce delle argomentazioni difensive esposte. Terzo motivo: carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art.274 cod. proc. pen.; il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa limitandosi a rilevare la gravità dei fatti contestati. Inoltre, lo stesso ha omesso di giustificare l'adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari rispetto ad altre meno afflittive, limitandosi ad affermare la mancanza di affidabilità dell'indagata sulla scorta della sua personalità. Infine, si è omesso di considerare l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, al più riconducibili nell'alveo della fattispecie della "ragion fattasi", unitamente alla circostanza disciplinata dal comma 4 dell'art. 59 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. In linea generale, è stata ribadita, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 47/2015, la legittimità del ricorso alla c.d. motivazione per relationem, sempre che sia possibile affermare che il giudice abbia fatto luogo ad "un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze caute/ari nel caso concreto" (in tal senso, Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350): il che non può che valere, in forza dell'autonomia che connota i singoli rapporti che s'instaurano in seno al procedimento, per ciascun indagato ed in relazione ai distinti fatti oggetto d'incolpazione. Sul punto, va osservato che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima anche quando il richiamo ad altro atto o provvedimento sia solo implicito, purchè siano rispettate le condizioni già indicate dalle Sezioni unite con la nota sentenza n.17/2000 (Primavera e altri). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare quali siano gli indici di riferimento da considerare ai fini della valutazione di legittimità di tale provvedimento; e, in tal senso, ha riconosciuto che detta motivazione, per essere ritenuta legittima, deve: 1) far riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) consentire che l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica, di gravame, e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (v., ex multis, Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252). Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata opera un limitato richiamo alla motivazione spesa dal provvedimento genetico, sviluppando in proprio tutte le argomentazioni alla base dei giudizi sulla gravità indiziaria e sulla ricorrenza delle esigenze cautelari. Quanto alla censura che denuncia la mancata valutazione dell'attendibilità della persona offesa, ritiene il Collegio che la stessa sia del tutto generica, sotto due profili: il primo, perché non precisa al narrato di quale delle due persone offese faccia riferimento; il secondo, perché, in relazione al dichiarato di [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento impugnato mostra di aver operato la necessaria valutazione di attendibilità (il racconto fornito dall'uomo viene definito come "privo di profili fantasiosi o improbabili") in uno con tutti gli altri elementi probatori raccolti (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) apparsi pienamente in linea con quel narrato. Infine, del tutto inconferente appare la censura avanzata in via preliminare dalla ricorrente circa l'inattendibilità delle fonti di prova a ragione dell'erronea indicazione, da parte dei giudici di merito, dell'età della persona offesa Mallamaci, all'epoca novantenne e non novantottenne, come erroneamente indicato (per un evidente ed irrilevante refuso) nell'ordinanza impugnata. 3. Del tutto generico è il secondo motivo. Si censura il provvedimento impugnato privo di autonoma valutazione degli elementi indiziari, silente sulle argomentazioni difensive e meramente ripetitivo della motivazione spesa dal giudice di prime cure. Va evidenziato in premessa come, in più di un'occasione, la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare che "in terna di motivazione delle ordinanze caute/ari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze caute/ari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura" (cfr., Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). 3.1. Non v'è dubbio che, l'obbligo di rafforzata motivazione posto a carico del giudice risponde all'esigenza di rendere il più chiaro possibile l'iter logico- argomentativo che ha condotto il medesimo ad assumere la decisione adottata, onde meglio - e più -adeguatamente corrispondere alla copertura costituzionale assicurata al bene primario della libertà personale dall'art. 13 della Costituzione, al fine di evitare il rischio di provvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmente riferibili ad un giudice terzo. Da qui la particolare attenzione a due ricorrenti tipologie di provvedimenti, l'una costituita dalla motivazione per relationem (di cui già si è fatto cenno) e l'altra dall'incorporazione nell'ordinanza del giudice della richiesta presentata dal pubblico ministero ovvero dei contenuti di atti di polizia giudiziaria a loro volta trasfusi (o meno) nella richiesta dell'accusa, con traslazione successiva nell'ordinanza cautelare del giudice ci secondo grado.3.2. [OSCURATO:PERSONA] presta adesione all'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso - a fronte di quello che ritiene sufficiente, onde integrare il requisito dell'autonoma valutazione, il fatto che l'ordinanza, "benché redatta con la tecnica del c.d. copia- incolla, accolga la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni caute/ari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne" (così, Sez. 2, n. 257.50 del 04/05/2017, Persano, Rv. 270662) - poiché il solo pienamente rispettoso della valenza costituzionale dei principi in gioco, cui, diversamente, si presterebbe un ossequio solo formale, sulla base di un non condivisibile iter logico. E così, nulla sembra ostare alla pedissequa trascrizione, senza alcuna aggiunta, degli elementi fattuali della vicenda cautelare - ad esempio, gli esiti di una perquisizione o le dichiarazioni, anche in forma sintetica, rilasciate da una persona informata sui fatti - trattandosi del substrato oggettivo alla base della richiesta, prima, e della statuizione assunta, poi; mentre, per ciò che concerne il profilo squisitamente valutativo, è imprescindibile che esso sia esplicitato, trattandosi del dato realmente qualificante della decisione assunta, premessa necessitata per l'eventuale esercizio successivo della facoltà d'impugnazione delle parti e quindi, per ciò che concerne l'indagato, per la concreta attuazione del diritto di difesa. 3.3. Fermo quanto precede, si rendono tuttavia doverose due precisazioni: la prima, è che la sussistenza dell'anzidetto profilo valutativo va scrutinata alla luce della totalità dell'impianto motivazionale del provvedimento in esame, il che riveste peculiare valenza nelle ipotesi di ordinanze concernenti molteplicità di indagati e/o pluralità di imputazioni provvisorie, in cui la frequente complessità della struttura del provvedimento medesimo ben può comportare la sua articolazione in una serie di segmenti fra loro correlati, a significare come l'uno possa dettare la chiave di lettura degli elementi poi analizzati in altra parte (cfr., Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 272179 e Sez. 6, n. 3067 del 03/10/2017, dep. 2018, Stagno, Rv. 272135); la seconda, è che non vi sono schemi rigidi, l'ottemperanza ai quali consenta automaticamente di ritenere soddisfatto il requisito dell'autonoma valutazione, poiché ciò che qui rileva è semmai - per adottare una definizione di stampo civilistico - un'obbligazione di risultato, rispetto alla quale il giudice è pienamente libero di adottare le forme reputate più opportune, purché idonee a dare contezza della propria delibazione, da tanto discendendo il ripudio di formule stereotipate, proprio perché atte a risolversi in un mero simulacro verbale, privo di reale contenuto per la sua capacità di attagliarsi ad ogni e più svariata ipotesi (cfr., Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507).Da qui la conclusione nel senso della sussistenza della nullità prevista dall'art. 292 cod. proc. pen., in presenza di un'ordinanza priva di motivazione sul punto, ovvero con motivazione meramente apparente, in quanto non significativa di uno specifico apprezzamento del quadro indiziario (cfr., Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265349): conclusione che non può che essere ribadita e fatta propria dal Collegio, a tal fine segnalandosi, proprio in ragione dell'assoluta gravità delle conseguenze che ne scaturiscono, alla luce della specifica ed insuperabile previsione di nullità introdotta nell'art. 309 del codice di rito, dalle modifiche apportatevi dalla legge n. 47/2015, che il difetto di autonoma valutazione è ipotesi che va tenuta rigorosamente distinta da quella di una motivazione insufficiente e, come tale, suscettibile di essere "sanata" dall'intervento del giudice del riesame, ferma naturalmente la possibilità di far valere in sede di legittimità - ove ne ricorrano le condizioni - il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). 3.4. Ciò premesso, va ricordato e ribadito il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha lo specifico onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 3.4.1. Facendo applicazione dei summenzionati principi alla specificità della vicenda in esame, deve necessariamente evidenziarsi come il vizio denunciato sia del tutto inesistente, avendo l'ordinanza compiuto un autonomo scrutinio valutativo delle risultanze istruttorie, omettendo — anche nelle forme del profilo argomentativo — pedisseque ripetizioni acritiche del compendio probatorio rispetto alle valutazioni operate dal giudice del provvedimento impositivo della misura. 3.4.2. Peraltro, nel denunciare l'omessa autonoma valutazione ad opera del giudice che ha accolto la richiesta del pubblico ministero, la ricorrente, da un lato, non si confronta, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata e, dall'altro, non adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso.Invero, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica, non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere decotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. 3.4.3. La previsione del dovere di autonoma valutazione, con la sanzione di nullità per il caso di mancata osservanza, mira infatti ad evitare il rischio - e a reprimere i comportamenti violativi comunque posti in essere - che l'assenza di una considerazione critica della richiesta del pubblico ministero esponga il bene della libertà personale ad aggressioni ingiustificate, impedendo peraltro al giudice dell'impugnazione cautelare di porvi successivamente rimedio con lo svolgimento, per la prima volta in quella sede, del necessario esame critico. La mancata evidenziazione della rilevanza causale dell'omissione denunciata da parte della ricorrente rende palese la genericità del motivo. 4. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo in relazione a tutti i profili svolti. 4.1. In relazione alla qualificazione giuridica del fatto, il provvedimento impugnato evidenzia come la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] abbia descritto nel dettaglio le richieste estorsive avanzate dalla Calabrò, richieste perpetrate nel tempo e non supportate da alcun valido titolo qualificativo (la collaborazione domestica dell'indagata era stata interrotta già da quattro anni, dopo il trasferimento del Laurendi ad Archi) e riferito altresì di come l'indagata, approfittando delle evidenti fragilità (emotive e fisiche) delle due anziane vittime, le aveva poste nella condizione di non poter rifiutare le sue ingiustificate e del tutto pretestuose pretese (v. pagg. 7 e 8 dell'ordinanza impugnata). 4.2. Il Tribunale ha riconosciuto la ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen.: la prima, avuto riguardo alla personalità dimostrata dall'indagata che potrebbe condizionare le due anziane vittime con condotte intimidatorie (delle quali, peraltro, ha dato ampia dimostrazione) affinché ritrattino la loro versione dei fatti, così inficiando l'acquisizione della prova dichiarativa; la seconda, tenuto conto delle particolarmente allarmanti modalità dei fatti, caratterizzati da una spregiudicatezza ed indifferenza dell'altrui incolumità (se l'incendio fosse divampato, infatti, la vita di due anziani sarebbe stata messa in serio pericolo) a dimostrazione di una personalità pericolosa ed altamente inaffidabile, che, prevaricando due soggetti molto anziani incapaci di opporre resistenza, approfittava dell'età delle vittime designate, assillandole con incessanti richieste di denaro ed intimidendole costantemente con minacce ed aggressioni (in tal senso, si è evidenziato come l'indagata non abbia palesato alcuna pregnante significativa controspinta al diritto né dimostrato una sedia comprensione della gravità dei fatti come si evince dal tenore dell'interrogatorio di garanzia nel quale la stessa ha negato l'addebito, pur di fronte alle pesanti emergenze a suo carico): atteggiamento minaccioso e prevaricatore della donna che veniva costantemente tenuto sia nel corso dell'interrogatorio di garanzia (nel corso del quale l'indagata ribadiva indirettamente minacce di morte nei confronti delle vittime) sia nel momento di collocazione della donna agli arresti domiciliari di fronte agli agenti operanti (ove la stessa pronunciava frasi del tipo "a questa la vado ad ammazzare"). A fronte di un simile quadro cautelare, la misura prescelta è apparsa del tutto adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti ed alla personalità della sua autrice, anche tenuto conto della sanzione edittale prevista per il reato contestato, al giudizio prognostico negativo in ordine alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla ritenuta mancata ricorrenza di cause di giustificazione ovvero di estinzione del reato o della pena, nemmeno dedotte dalla difesa. Con queste argomentate conclusioni la ricorrente °mei:te di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione dei motivi di gravame. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Ca
Sentenza Cassazione n. 27016/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris