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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04362/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 28 giugno 1969; avverso l'ordinanza del 30 maggio 2022, della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione originariamente proposta dal ricorrente avverso la sentenza n. 1/2010, pronunciata a suo carico dalla Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gennaio 2010 (divenuta irrevocabile il 24 aprile 2012).

Il ricorso si compone di due motivi, connessi tra loro, con i quali si censurano, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'inosservanza di norma processuale, le valutazioni operate dalla corte territoriale nel ritenere l'inammissibilità dell'istanza.

Secondo la difesa, in una fase procedimentale deputata ad una sommaria delibazione di ammissibilità, nella quale il sindacato rimesso al collegio dovrebbe essere limitato alla valutazione dell'astratta idoneità degli elementi di prova addotti a travolgere il giudicato, la Corte d'appello avrebbe valutato nel merito, peraltro erroneamente gli elementi di prova addotti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

L'istanza di revisione è stata proposta allegando tre nuovi elementi di prova: - una consulenza di parte, a firma dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], la quale dimostrerebbe, secondo la difesa, attraverso la valutazione delle celle agganciate, che il ricorrente, diversamente da come ritenuto dal perito Genchi nel corso dell'attività disposta dalla Corte d'Assise d'appello, non si sarebbe potuto trovare nel luogo e nel momento nel quale sarebbe stato consumato l'agguato omicidiario per il quale il Pruiti è stato condannato; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], zio della vittima (rese ai sensi degli artt. 327-bis e 391-bis cod. proc. pen.), che avrebbe riferito che il pomeriggio dell'agguato il Pruiti si trovava con lui a raccogliere il fieno; - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Amico, che, in ipotesi, dimostrerebbero l'esistenza di significative incongruenze in ordine alla ritenuta collocazione del Pruiti nella consorteria mafiosa e conseguenti elementi di contraddittorietà riguardo alle causali dell'omicidio.

La corte di appello, esaminate le allegazioni presentate dalla difesa, le ha confrontate con le fonti di prova e con il complessivo impianto argomentativo fondante le decisioni impugnate e ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 630 del codice di procedura penale, ritenendo che: - la consulenza di parte fosse fondata su un sopralluogo effettuato a circa quindici anni dai fatti, per cui non potrebbe essere ritenuta un elemento di prova nuova (non essendo stato nemmeno dedotto che il nuovo accertamento fosse stato fondato su nuove acquisizioni o metodiche scientifiche, prima non disponibili) e, in ogni caso, proverebbe unicamente un un fatto (nuovo) negativo - cioè l'inesistenza di interferenze di celle, che, invece, erano state rilevate dalla perizia Genchi - logicamente riconducibile anche alle eventuali modificazioni delle condizioni dei luoghi, considerati i quindici anni trascorsi dai fatti; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fossero poco affidabili e prive del carattere del realismo atteso il lungo lasso di tempo trascorso rispetto ai fatti.

Tanto più che la prova si sarebbe potuta acquisire nel giudizio di merito attraverso l'assunzione della relativa testimonianza nel corso del giudizio di merito.

In questi termini, la corte non ha svolto alcuna anticipazione dell'apprezzamento di merito (riservato, com'è noto, alla fase rescissoria, nel contraddittorio delle parti), ma si è limitata a valutare, in termini realistici, l'affidabilità, la persuasività e la congruenza degli elementi dedotti all'interno del contesto già acquisito in sede di cognizione e la loro conseguente idoneità ad incidere sul complesso impianto argomentativo della sentenza oggetto dell'istanza, rispettando, così, i limiti propri di questa fase procedinnentale (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029).

Nel merito, le argomentazioni offerte dalla corte d'appello sono logiche e coerenti con i dati processuali.

Da un canto, è innegabile che giudice deve tener conto, anche in sede di revisione, quale elemento indiziante, della tardività dell'allegazione dell'alibi (Sez. 1, n. 6359 del 20/05/1993, Rv. 194581); dall'altro, con riferimento alla consulenza, anche a prescindere dalla pur rilevata inidoneità dell'elemento addotto (atteso il tempo trascorso e il possibile mutamento dei luoghi), possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., solo quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, Rv. 272592).

In questo contesto, attesa la genericità del dato, l'omessa valutazione del riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia appare del tutto irrilevante tanto più alla luce della rilevata inidoneità degli altri due elementi.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese •rocessu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 28 giugno 1969; avverso l'ordinanza del 30 maggio 2022, della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione originariamente proposta dal ricorrente avverso la sentenza n. 1/2010, pronunciata a suo carico dalla Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gennaio 2010 (divenuta irrevocabile il 24 aprile 2012). Il ricorso si compone di due motivi, connessi tra loro, con i quali si censurano, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'inosservanza di norma processuale, le valutazioni operate dalla corte territoriale nel ritenere l'inammissibilità dell'istanza. Secondo la difesa, in una fase procedimentale deputata ad una sommaria delibazione di ammissibilità, nella quale il sindacato rimesso al collegio dovrebbe essere limitato alla valutazione dell'astratta idoneità degli elementi di prova addotti a travolgere il giudicato, la Corte d'appello avrebbe valutato nel merito, peraltro erroneamente gli elementi di prova addotti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. L'istanza di revisione è stata proposta allegando tre nuovi elementi di prova: - una consulenza di parte, a firma dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], la quale dimostrerebbe, secondo la difesa, attraverso la valutazione delle celle agganciate, che il ricorrente, diversamente da come ritenuto dal perito Genchi nel corso dell'attività disposta dalla Corte d'Assise d'appello, non si sarebbe potuto trovare nel luogo e nel momento nel quale sarebbe stato consumato l'agguato omicidiario per il quale il Pruiti è stato condannato; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], zio della vittima (rese ai sensi degli artt. 327-bis e 391-bis cod. proc. pen.), che avrebbe riferito che il pomeriggio dell'agguato il Pruiti si trovava con lui a raccogliere il fieno; - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Amico, che, in ipotesi, dimostrerebbero l'esistenza di significative incongruenze in ordine alla ritenuta collocazione del Pruiti nella consorteria mafiosa e conseguenti elementi di contraddittorietà riguardo alle causali dell'omicidio. La corte di appello, esaminate le allegazioni presentate dalla difesa, le ha confrontate con le fonti di prova e con il complessivo impianto argomentativo fondante le decisioni impugnate e ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 630 del codice di procedura penale, ritenendo che: - la consulenza di parte fosse fondata su un sopralluogo effettuato a circa quindici anni dai fatti, per cui non potrebbe essere ritenuta un elemento di prova nuova (non essendo stato nemmeno dedotto che il nuovo accertamento fosse stato fondato su nuove acquisizioni o metodiche scientifiche, prima non disponibili) e, in ogni caso, proverebbe unicamente un un fatto (nuovo) negativo - cioè l'inesistenza di interferenze di celle, che, invece, erano state rilevate dalla perizia Genchi - logicamente riconducibile anche alle eventuali modificazioni delle condizioni dei luoghi, considerati i quindici anni trascorsi dai fatti; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fossero poco affidabili e prive del carattere del realismo atteso il lungo lasso di tempo trascorso rispetto ai fatti. Tanto più che la prova si sarebbe potuta acquisire nel giudizio di merito attraverso l'assunzione della relativa testimonianza nel corso del giudizio di merito. In questi termini, la corte non ha svolto alcuna anticipazione dell'apprezzamento di merito (riservato, com'è noto, alla fase rescissoria, nel contraddittorio delle parti), ma si è limitata a valutare, in termini realistici, l'affidabilità, la persuasività e la congruenza degli elementi dedotti all'interno del contesto già acquisito in sede di cognizione e la loro conseguente idoneità ad incidere sul complesso impianto argomentativo della sentenza oggetto dell'istanza, rispettando, così, i limiti propri di questa fase procedinnentale (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029). Nel merito, le argomentazioni offerte dalla corte d'appello sono logiche e coerenti con i dati processuali. Da un canto, è innegabile che giudice deve tener conto, anche in sede di revisione, quale elemento indiziante, della tardività dell'allegazione dell'alibi (Sez. 1, n. 6359 del 20/05/1993, Rv. 194581); dall'altro, con riferimento alla consulenza, anche a prescindere dalla pur rilevata inidoneità dell'elemento addotto (atteso il tempo trascorso e il possibile mutamento dei luoghi), possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., solo quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, Rv. 272592). In questo contesto, attesa la genericità del dato, l'omessa valutazione del riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia appare del tutto irrilevante tanto più alla luce della rilevata inidoneità degli altri due elementi. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese •rocessu
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