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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10260/2023

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12655/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio pec: [OSCURATO:EMAIL] nonché presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Donatello n. 71; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: tributi 16– 12 65 5 - 20 14 – 29 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 315/52/2013,pronunciata il 16 ottobre 20 13 e depositata il 13 novembre 2013, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29marzo 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era sociodella [OSCURATO:SOCIETA]. a ristretta base azionaria, accertata per maggior reddito nell’anno d’imposta 2004, donde il socio veniva attint o in proporzione alla quota societaria con atto impositivo notificatogli il 11 novembre 2009.

I gradi di merito esitavano in rigetto, donde propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria, dichiarando volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022.

CONSIDERATO Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha dichiarato volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 197, della l. n.197/2022.

Nelle more della pubblicazione della presente ordinanza è intervenuto l’art. 20 lett. c) del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, che ha fissato, a modifica dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, la sospensione del giudizio, richiesta dalla parte che abbia formulato istanza di definizione agevolata della lite, fino al 10 ottobre 2023.

PQM La Corte sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causa a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12655/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio pec: [OSCURATO:EMAIL] nonché presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Donatello n. 71; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: tributi 16– 12 65 5 - 20 14 – 29 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 315/52/2013,pronunciata il 16 ottobre 20 13 e depositata il 13 novembre 2013, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29marzo 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era sociodella [OSCURATO:SOCIETA]. a ristretta base azionaria, accertata per maggior reddito nell’anno d’imposta 2004, donde il socio veniva attint o in proporzione alla quota societaria con atto impositivo notificatogli il 11 novembre 2009. I gradi di merito esitavano in rigetto, donde propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria, dichiarando volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022. CONSIDERATO Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha dichiarato volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 197, della l. n.197/2022. Nelle more della pubblicazione della presente ordinanza è intervenuto l’art. 20 lett. c) del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, che ha fissato, a modifica dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, la sospensione del giudizio, richiesta dalla parte che abbia formulato istanza di definizione agevolata della lite, fino al 10 ottobre 2023. PQM La Corte sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causa a nuovo
Sentenza Cassazione n. 10260/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris