CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 38695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta al motivo di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 7-339/2023 . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e col dato normativo (artT. 53 e 58 I. 689/1981) della fonte che regola(va) la possibilità di accesso alla sanzione sostitutiva invocata con il motivo di appello rigettato. 1.1. La difesa lamenta violazione di legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 53 e 58, legge 689/81) per non avere la Corte tenuto conto della perfetta ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva richiesta; mancherebbe inoltre l'indicazione delle ragioni ostative all'accesso alla sanzione sostitutiva richiesta. I diversi procedimenti pendenti sono infatti ancora tutti sub iudice, il che non consente di percorrere su tali basi un prognosi infausta circa l'adempimento della prestazione sostitutiva della sanzione detentiva. 2. La Corte distrettuale, già esclusa in primo grado la recidiva qualificata contestata, dato atto del concreto pericolo di inadempimento della prestazione sostitutiva in ragione dei diversi carichi pendenti (l'imputato ha comunque commesso più volte reati della stessa indole di quello per cui si procede), ha rigettato la richiesta avanzata con i motivi di gravame. Tale motivazione di rigetto è perfettamente conforme al dato normativo, non potendo accedersi alle sanzioni sostitutive in caso di prognosi infausta circa l'adempimento della prestazione sostitutiva (negli esatti termini: Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Rv. 283954; quanto ad impedimento derivante dalla natura non occasionale e comunque ripetuta della devianza v. pure Sez. 3, n. 49717, del 20/9/2019, Rv. 277467). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. La non particolare complessità della questione dedotta e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 giugno 2023.