CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18263/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie difensive depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si è insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 giugno 2022, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato le condanne inflitte agli odierni ricorrenti per il reato continuato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, loro ascritto in concorso per le dichiarazioni infedeli presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] con riguardo agli anni d'imposta 2012 e 2013. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo dei difensori fiduciari, gl'imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 3. Con l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile in qualità di amministratore della società, si lamentano la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 4 d.lgs. 74/2000 ed il vizio di motivazione per essere stato affermato il suo concorso nei reati. Ella - si allega - era soltanto formale amministratore della società, in realtà amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA]. Nell'affermare la sua responsabilità, la sentenza aveva illogicamente valorizzato soltanto la documentazione acquisita, senza considerare le dichiarazioni rese dai testi Dattola e Falcone, le quali suffragavano la tesi che la donna non fosse consapevole del significato della sua veste di soggetto responsabile della società, dovendo considerarsi quale mero prestanome. 4. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore fiduciario, hanno proposto distinti ricorsi che, salvo il primo motivo dell'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], hanno nel resto identico contenuto. 4.1. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si lamenta violazione di legge con riguardo alla nullità del decreto di citazione a giudizio in primo grado per essere l'imputato domiciliato in Francia per ragioni lavorative sin dal 2015. Pur investita con l'appello della relativa eccezione, la Corte territoriale non aveva vagliato la doglianza. 4.2 Con il secondo motivo del ricorso proposto dal medesimo ricorrente e con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione della legge penale per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, non avendo il giudice d'appello tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa e delle testimonianze. Gli imputati - si allega - erano stati costretti a presentare dichiarazioni infedeli per non incorrere nel reato di omessa dichiarazione e avevano il proposito di presentare successivamente una dichiarazione integrativa, non attuato a causa della crisi economica che aveva colpito la società. Difettava, pertanto, il dolo specifico di evasione.4.3. Con l'ultimo motivo di entrambi i ricorsi si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, innanzitutto per essere stato ritenuto in capo ai ricorrenti il ruolo di amministratori di fatto della società benché gli stessi non esercitassero in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla funzione come previsto dall'art. 2639 cod. civ. In secondo luogo si rileva che era stata erroneamente ritenuta la sussistenza del reato benché gli accertatori fossero stati in grado di procedere aliunde lla ricostruzione del volume di affari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, essendosi la ricorrente limitata a riproporre i motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto, senza che sussista alcun travisamento probatorio. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. •1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Quanto al vizio di travisamento della prova, lo stesso non ricorre quando - come nella specie invece sostanzialmente sostenuto - il giudice valuti il contenuto della prova (dichiarativa o documentale) in modo ritenuto non corretto, ma quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il vizio, peraltro, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., Rv. 258774). Quanto al primo dei cennati profili, il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere coerente e logica rispetto agli elementi di prova in essa rappresentati ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Sotto il secondo profilo, la motivazione non deve risultare incompatibile con altri atti del processo indicati in modo specifico ed esaustivo dal ricorrente nei motivi del suo ricorso (c.d. autosufficienza), in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo e a., Rv. 241449). Ne deriva che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 1.1. Ciò premesso in diritto, osserva il Collegio che la sentenza ha non illogicamente argomentato le ragioni per cui è stato ritenuto il concorso nel reato della ricorrente, quale amministratore unico della società, ricavando dalla documentazione acquisita la prova dello svolgimento da parte sua dell'effettiva funzione gestoria e argomentando come questa conclusione non fosse inficiata dalle prove testimoniali. Con particolare riguardo a quelle dei testi Dattola e Falcone - che la ricorrente reputa travisate - il Collegio osserva come la dichiarazione riportata in ricorso e attribuita al primo non infici in alcun modo la conclusione raggiunta in sentenza, essendosi il teste Dattola limitato a riferire che dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza erano emerse le figure di un amministratore di diritto e di un amministratore di fatto. Quanto alle dichiarazioni rese dal teste Falcone - riportate per stralcio in sentenza - la Corte territoriale ha non illogicamente argomentato le ragioni per cui le stesse dovevano ritenersi contraddittorie, sicché trattasi di valutazione di fatto non suscettibile di ulteriore approfondimento in questa sede. 1.2. Accertato, pertanto, che la ricorrente non era una mera prestanome, la sentenza ne ha correttamente affermato la penale responsabilità, rilevando che ella aveva peraltro firmato la delega al commercialista per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali oggetto di contestazione, che, pertanto, debbono esserle ricondotte. Del resto, il ricorso è assolutamente generico sulla dedotta non consapevolezza della ricorrente circa i fatti connessi alla posizione di garanzia da lei rivestita. 2. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è ictu ocu/i inammissibile per genericità, posto che il ricorrente non spiega in alcun modo come il decreto di citazione a giudizio per il processo di primo grado sia stato notificato e per quale ragione la notifica debba ritenersi nulla. Questo difetto di specificità non consente a questa Corte alcun tipo di sindacato, né è sufficiente - come il ricorrente ha fatto - lamentare l'assenza di motivazione della sentenza impugnata sulla questione di nullità asseritamente dedotta con i motivi di appello. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non incorre nel vizio di difetto di motivazione la sentenza d'appello che non illustri le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice 5 dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391). Incombeva sul ricorrente, dunque, spiegare le ragioni in fatto e diritto a sostegno della dedotta nullità. 3. Il comune motivo svolto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 3.1. Quanto al primo aspetto, in forza dei principi di diritto esposti sub §. 1, rileva il Collegio che anche in questo caso i ricorrenti si limitano a riproporre la medesima doglianza già adeguatamente e correttamente vagliata dalla Corte territoriale, che con non illogica motivazione ha, da un lato, escluso la lamentata crisi economica e, dall'altro, non illogicamente affermato come fosse emerso, negli anni, un consolidato modus operandi della società volto a dichiarare volumi di affari notevolmente inferiori a quelli effettivi all'evidente fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 3.2. Posto che, in qualche misura, lo ammettono gli stessi ricorrenti - sia pur affermando che sarebbe stata loro intenzione presentare dichiarazioni integrative (ciò che non risulta essere stato fatto) - è altresì evidente la manifesta infondatezza della doglianza, dovendo il dolo sussistere al momento della commissione del reato, che è istantaneo e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione, nella specie, per entrambi gli anni contestati, caratterizzata da macroscopiche infedeltà per rilevantissimi importi. 4. L'ultimo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di vizio di motivazione concernente una violazione di legge non dedotta nei motivi d'appello e, in parte, è comunque manifestamente infondato. 4.1. Quanto al primo aspetto, deve ribadirsi che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie ciò non è stato fatto e per ciò solo il motivo di ricorso sarebbe sul punto inammissibile per genericità, posto che, nel riepilogare i motivi di appello degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4), la sentenza non indica quelli a cui si riferiscono le doglianze qui in esame. Deve aggiungersi che l'esame dell'atto d'appello ha consentito al Collegio di verificare che nessuna doglianza era stata proposta con riguardo alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto in capo agli imputati, sicché non può sul punto prospettarsi alcun vizio di motivazione, ricavandosi dal disposto di cui al citato art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr. Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553). 4.2. Quanto al fatto che il reato di dichiarazione infedele non sussisterebbe laddove sia stato comunque possibile procedere aliunde alla ricostruzione dei redditi o del volume di affari, l'allegazione - oltre che del tutto generica perché in alcun modo argomentata - è ictu oculi infondata. E' consolidato, invero, l'orientamento giusta il quale neppure i principi giurisprudenziali in materia di falso innocuo o grossolano trovano applicazione in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto, superandosi le soglie di punibilità previste, l'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti nella dichiarazione annuale, da cui discende il non corretto calcolo dell'imposta e la sua mancata corresponsione, integra di per sé il delitto e non richiede alcun carattere ingannatorio, essendo sufficiente che sia stata posta in essere al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 8969 del 07/11/2019, dep. 2020, Cesina, Rv. 278634). Né viene nella specie allegata la sussistenza dei presupposti di esclusione della tipicità previsti dal comma 1-bis della disposizione incriminatrice. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.