CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22740/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7141/2017depositata il 06/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].La contribuente sig.a [OSCURATO:PERSONA], con atto a ministero notarCerasi 2 ottobre 2008, cedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. un terreno edificabile inNumero registro generale 17226/2018Numero sezionale 5306/2026Numero di raccolta generale 22740/2026Data pubblicazione 06/07/2026agro di Fiumicino, con sovrastante edificio abusivo, poi demolito pocodopo la stipula. Il compenso era regolato con un acconto versato al rogitoe saldo da corrispondersi dopo due anni di distanza, entro il 30 giugno2010.L’Ufficio chiedeva chiarimenti alla contribuente, ritenendo il prezzosaldato integralmente nel 2008 e, non ritenendo esaustive legiustificazioni addotte, emetteva atto impositivo di ripresa a tassazione sumaggior imponibile di plusvalenza da cessione ex art. 67, secondocomma, lett. b), d.P.R. n. 917/1986, calcolando l’intero prezzo dichiaratoin atto come integralmente percepito nel 2008.Il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni della contribuente,ritenendo oggetto della cessione un’area edificabile e ritenendo nonprovato il saldo del prezzo nel 2011.Tuttavia, la ripresa a tassazione era annullata integralmente inappello, affermando esistente in atti processuali il secondo rogito del 30aprile 2011 a saldo prezzo, mediante permuta con due appartamenti indi cessione dell’area fabbricabile nel 2008.Averso questa sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entratecon il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando unicomotivo, mentre la parte contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360, primocomma, n. 4 del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 2 e35 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli articoli 112 e 277 dello stesso codicedi rito civile. Nel concreto si lamenta omissione di pronuncia per non averrimodulato il dovuto, annullando integralmente la ripresa a tassazione,seppure plusvalenza da cessione ci fosse stata, almeno nella sommacorrisposta nel 2008. Detto diversamente, si afferma che la qualifica delbene ceduto (anche) come terreno edificabile avrebbe dovuto comportareNumero registro generale 17226/2018Numero sezionale 5306/2026Numero di raccolta generale 22740/2026Data pubblicazione 06/07/2026una rimodulazione della pretesa per la parte saldata in numerario nel2008, non l’annullamento integrale dell’atto impositivo, come invece hadisposto la sentenza qui in scrutinio.2. Il motivo è fondato. Ed infatti non è controverso in atti che sia statovenduto un terreno abusivamente edificato, con primiera richiesta dipermesso in sanatoria per l’edificio ivi insistente, poi rinunciato esuccessiva demolizione del manufatto abusivo, completata post cessione.La sentenza della CTP si reggeva su due distinte rationes: affermandotrattarsi di cessione di terreno edificabile e ritenendo avvenuto l’integralepagamento della somma pattuita al momento del rogito del 2008, secondola presunzione dell’Ufficio.Entrambe le rationes sono state aggredite nell’atto d’appello, seppurela sentenza di secondo grado non esprima statuizione sulla natura diedificio o terreno del bene compravenduto o parzialmente permutato,limitandosi a dare per provato il saldo tramite la permuta del 2011 e, perl’effetto, ritenendo non attribuibile al 2008 il conseguimento dell’interoprezzo dedotto in rogito per €.550.000,00, ma solo l’acconto versato inquel momento, pari ad €.165.000,00.Se così è, tuttavia, ferma la sussistenza di una plusvalenza dacessione di terreno edificabile, quale viene qualificato in sentenza il beneceduto, il collegio d’appello avrebbe dovuto rimodulare la pretesaimpositiva sulla diversa somma effettivamente lucrata nel 2008.Detto diversamente, la maggior imposta soggetta a tassazioneseparata per il 2008 a carico della contribuente sig.a [OSCURATO:PERSONA], avrebbedovuto essere calcolata su €.165.000,00 e non su 550.000,00. Alcontrario, la sentenza qui in scrutinio ha annullato integralmente lapretesa tributaria, come non vi fosse stata cessione di area edificabile,profilo però non indagato né statuito dal collegio d’appello, che si limita afare riferimento a terreno edificabile.Numero registro generale 17226/2018Numero sezionale 5306/2026Numero di raccolta generale 22740/2026Data pubblicazione 06/07/20263. Sul punto è stato affermato che la natura impugnatoria-accertatoriadella giurisdizione tributaria, si riflette nel suo carattere misto oggettivo esoggettivo e muove da un atto introduttivo teso alla demolizione di unprovvedimento amministrativo a contenuto impositivo al fine di accertarel’esatto perimetro dell’obbligazione tributaria, sicché resta preclusa algiudice di merito la cognizione di vizi del provvedimento nonesplicitamente prospettati nel termine decadenziale fissato per la notificadel ricorso. (cfr. Cass. V, n. 10779/2007; n. 13742/2015; Cass.VI – 5, n.11223/2016; n. 15769/2017). Per l’effetto, il giudice tributario,nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisionesostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso,quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione,non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, madeve accertare e quantificare entro i limiti posti dal "petitum" delle partil'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso daquello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri diindagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e116 c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivo delle imposte edelle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituiscasoltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e dideterminazione del "quantum" della pretesa tributaria (cfr. Cass. V, n.3080/2021).Pertanto, l’annullamento integrale non andava disposto, bensìrimodulato il dovuto alla luce dell’accertata sequenza degli atti notarili,come ricostruita dallo stesso collegio d’appello. Donde il motivo è fondatoe merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio algiudice di merito perché si uniformi ai sopraindicati principi. P.Q.MNumero registro generale 17226/2018Numero sezionale 5306/2026Numero di raccolta generale 22740/2026Data pubblicazione 06/07/2026La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI