CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20199/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 28 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 624-bis, secondo comma, e 99, secondo comma, cod. pen, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 23 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo proposto - con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena - è inammissibile in quanto affidato a deduzioni assolutamente generiche, per indeterminatezza e per aspecificità, in quanto prive di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con il tenore della motivazione, per nulla scorretta in diritto o carente o illogica, rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno della statuizione censurata. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mr" [OSCURATO:PERSONA] CANr::-' , .1...ER1A U 2026 [OSCURATO:PERSONA]