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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 37985/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che nel dedurre vizio della motivazione della sentenza nel disconoscimento del caso di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. il ricorso non si confronta con l'argomentazione sviluppata dalla Corte di appello che ha evidenziato come l'imputato è stato sorpreso in luogo non solo lontano da quello in cui doveva stare agli arresti domiciliari ma lontano anche da quello in cui era autorizzato a recarsi per la sua terapia, peraltro in orari e giorni diversi dall'orario e dal giorno della evasione; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che nel dedurre vizio della motivazione della sentenza nel disconoscimento del caso di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. il ricorso non si confronta con l'argomentazione sviluppata dalla Corte di appello che ha evidenziato come l'imputato è stato sorpreso in luogo non solo lontano da quello in cui doveva stare agli arresti domiciliari ma lontano anche da quello in cui era autorizzato a recarsi per la sua terapia, peraltro in orari e giorni diversi dall'orario e dal giorno della evasione; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 37985/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris