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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 1984

Cassazione n. 39343/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/02/1984 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di ammissione alla detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto il Tribunale aveva fatto richiamo a precedente ordinanza che aveva respinto la richiesta del condannato; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il Tribunale ha pronunciato in ordine a istanza già esaminata con precedente provvedimento, e quindi non poteva nuovamente provvedere sulla medesima istanza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/02/1984 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di ammissione alla detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto il Tribunale aveva fatto richiamo a precedente ordinanza che aveva respinto la richiesta del condannato; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il Tribunale ha pronunciato in ordine a istanza già esaminata con precedente provvedimento, e quindi non poteva nuovamente provvedere sulla medesima istanza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 202
Sentenza Cassazione n. 39343/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris