CassazionedecretoSezione 4Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa, in data 29/04/2021 dal Tribunale di Milano, Terza sezione civile, lamentando, con un unico motivo, violazione degli artt. 91, 92, 132 cod. proc. civ., nonché degli artt.24,111 Cost., con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite relative al giudizio di opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché alla relativa omessa /insufficiente motivazione. 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, sia civile che penale, la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dalla natura del procedimento al quale inerisce il decreto opposto (Sez. 6-2 civile, ord. int. n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033-01; Sez. 2 civile, ord. n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816-01; Sez. 2 civile, sent. n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento, quest'ultima, alla liquidazione del compenso del custode e dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575/1965, abrogata dal d.lgs. n. 159/2011; Sez. 4 pen., ord. n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010, Rv. 619266-01, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia). Tali principi costituiscono espressione di un orientamento consolidato (Sez. U civili, n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887 - 01, in cui si è precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice - oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato - introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione). 3. Si ritiene, pertanto, opportuno rimettere la decisione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte di cassazione perché valuti la eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni civili. P.Q.M. Rimette il procedimento al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni civili. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore