CassazionedecretoSezione LDecisione del 1 aprile 2021
Cassazione n. 01657/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14509/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- C O N T R O [OSCURATO:PERSONA] + altri, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale separata allegata al controricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Milano emesso in data 1.4.2021 e pubblicato in data 19.4.2021; -- - * * * - - - Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso