CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 1990
Cassazione n. 40013/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, risulta manifestamente infondato avendo i giudici territoriali argomentato la consapevolezza di avere reso una dichiarazione falsa nell'avere omesso una informazione rilevante (l'acquisito di un motociclo superiore a 250 cc), fatto incidente ai fini del Rdc e di cui era pienamente consapevole. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese (14- processuali e della somma di euro tremila Eil favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2025 estensore Il