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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34187/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva;Visti gli atti e l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'opposizione proposta avverso altro provvedimento del medesimo Ufficio con il quale è stata dichiarata non estinta, per esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale, la pena relativa alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catania il 10 ottobre 2019; letto il motivo di ricorso; rilevato che: la valutazione in merito all'esito della misura alternativa è stata compiuta mediante una valutazione globale e complessiva della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della stessa; in particolare, il provvedimento impugnato ha evidenziato la segnalazione relativa alla mancanza di contatti con l'UEPE sin dal gennaio 2024, le liti con la compagna, il rinvenimento di sostanza stupefacente, fino al grave episodio del 30 agosto 2025 che ha visto protagonista il ricorrente tratto in arresto per plurimi reati commessi nei confronti di alcuni Carabinieri intervenuti presso l'abitazione nella quale egli si trovava in quel momento; nel compiere il giudizio demandatogli, il Tribunale di sorveglianza ha operato in termini coerenti al principio di diritto secondo cui «la valutazione dell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia dalla revoca dell'affidamento in prova previsto dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, che può intervenire nel corso della prova determinandone la cessazione, perché, se ai fini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando si tratti di stabilirne l'esito occorre procedere ad una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato» (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01); a fronte di tale motivazione, il ricorrente lamenta, genericamente il modulo motivazionale adottato dal Tribunale di sorveglianza che avrebbe omesso di motivare su, non meglio identificati, punti segnalati nel corso del procedimento ma non meglio precisati in termini tali da poterne apprezzare la decisività; inoltre, si segnala la presunta contraddittorietà della motivazione laddove non sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza della intervenuta concessione al ricorrente dei periodi di liberazione anticipata, ponendosi, tale circostanza, a dire del ricorrente, in termini di contraddittorietà rispetto alla valutazione dell'esito negativo dell'affidamento; omette di considerare, il ricorrente, sotto tale ultimo profilo la diversità dei presupposti ai quali è subordinata la concessione della liberazione anticipata (che presuppone l'atteggiamento verso l'opera rieducativa) dall'esito dell'affidamentoin prova (che presuppone, invece,la disamina del risultato dell'opera di rieducazione e di rivisitazione critica del vissuto deviante); nel caso di specie, la valorizzazione dell'episodio del 30 agosto 2025 si pone in termini particolarmente pregnanti (come segnalato nel provvedimento impugnato); la complessiva critica sollevata in ricorso tende a sollecitare, anche, una inammissibile rilettura in fatto delle circostanze già messe in evidenza dal provvedimento impugnato; a tale proposito rileva il principio di diritto per il quale «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna delira ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva;Visti gli atti e l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'opposizione proposta avverso altro provvedimento del medesimo Ufficio con il quale è stata dichiarata non estinta, per esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale, la pena relativa alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catania il 10 ottobre 2019; letto il motivo di ricorso; rilevato che: la valutazione in merito all'esito della misura alternativa è stata compiuta mediante una valutazione globale e complessiva della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della stessa; in particolare, il provvedimento impugnato ha evidenziato la segnalazione relativa alla mancanza di contatti con l'UEPE sin dal gennaio 2024, le liti con la compagna, il rinvenimento di sostanza stupefacente, fino al grave episodio del 30 agosto 2025 che ha visto protagonista il ricorrente tratto in arresto per plurimi reati commessi nei confronti di alcuni Carabinieri intervenuti presso l'abitazione nella quale egli si trovava in quel momento; nel compiere il giudizio demandatogli, il Tribunale di sorveglianza ha operato in termini coerenti al principio di diritto secondo cui «la valutazione dell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia dalla revoca dell'affidamento in prova previsto dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, che può intervenire nel corso della prova determinandone la cessazione, perché, se ai fini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando si tratti di stabilirne l'esito occorre procedere ad una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato» (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01); a fronte di tale motivazione, il ricorrente lamenta, genericamente il modulo motivazionale adottato dal Tribunale di sorveglianza che avrebbe omesso di motivare su, non meglio identificati, punti segnalati nel corso del procedimento ma non meglio precisati in termini tali da poterne apprezzare la decisività; inoltre, si segnala la presunta contraddittorietà della motivazione laddove non sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza della intervenuta concessione al ricorrente dei periodi di liberazione anticipata, ponendosi, tale circostanza, a dire del ricorrente, in termini di contraddittorietà rispetto alla valutazione dell'esito negativo dell'affidamento; omette di considerare, il ricorrente, sotto tale ultimo profilo la diversità dei presupposti ai quali è subordinata la concessione della liberazione anticipata (che presuppone l'atteggiamento verso l'opera rieducativa) dall'esito dell'affidamentoin prova (che presuppone, invece,la disamina del risultato dell'opera di rieducazione e di rivisitazione critica del vissuto deviante); nel caso di specie, la valorizzazione dell'episodio del 30 agosto 2025 si pone in termini particolarmente pregnanti (come segnalato nel provvedimento impugnato); la complessiva critica sollevata in ricorso tende a sollecitare, anche, una inammissibile rilettura in fatto delle circostanze già messe in evidenza dal provvedimento impugnato; a tale proposito rileva il principio di diritto per il quale «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna delira ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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