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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 25947/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; priRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28/10/2025, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma di la decisione impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 100,00 di multa per i reati di cui agli artt. 4 e 7 I.n. 895/1967, commessi in Apricena il 31/01/2021; Rilevata l'intempestività della memoria difensiva depositata in data 08/06/2026 e nella quale ad ogni buon conto risultano ribadite le considerazioni svolte nell'originario ricorso per insistere sull'ammissibilità dei motivi; Ritenuto che con l'unico articolato motivo si richiede una revisione nel merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, che invece ha valutato sia la documentazione prodotta dall'imputato sia i suoi comportamenti rilevati dagli operanti sia la sua pregressa dedizione all'attività venatoria rispetto all'esercizio della quale era stato poi interdetto; l'accertamento della sua condotta illecita si basa, pertanto, su una ricostruzione basata su elementi di fatto, cementati da persuasivi argomenti che ne sottolineano la concordanza e l'univocità; che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; priRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28/10/2025, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma di la decisione impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 100,00 di multa per i reati di cui agli artt. 4 e 7 I.n. 895/1967, commessi in Apricena il 31/01/2021; Rilevata l'intempestività della memoria difensiva depositata in data 08/06/2026 e nella quale ad ogni buon conto risultano ribadite le considerazioni svolte nell'originario ricorso per insistere sull'ammissibilità dei motivi; Ritenuto che con l'unico articolato motivo si richiede una revisione nel merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, che invece ha valutato sia la documentazione prodotta dall'imputato sia i suoi comportamenti rilevati dagli operanti sia la sua pregressa dedizione all'attività venatoria rispetto all'esercizio della quale era stato poi interdetto; l'accertamento della sua condotta illecita si basa, pertanto, su una ricostruzione basata su elementi di fatto, cementati da persuasivi argomenti che ne sottolineano la concordanza e l'univocità; che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
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