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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45361/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Lorenzo ha proposto ricorso con proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, con la quale al predetto è stata applicata una pena su richiesta per furto aggravato e indebito utilizzo di carta bancomat.

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017.

Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (violazione di legge e vizio della motivazione in relazione in relazione all'art. 62 n 4 cod. pen. e alla mancata verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 4 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ia Ciampi [OSCURATO:PERSONA] C, \NCEL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Lorenzo ha proposto ricorso con proprio difensore avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, con la quale al predetto è stata applicata una pena su richiesta per furto aggravato e indebito utilizzo di carta bancomat. 2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (violazione di legge e vizio della motivazione in relazione in relazione all'art. 62 n 4 cod. pen. e alla mancata verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ia Ciampi [OSCURATO:PERSONA] C, \NCEL
Sentenza Cassazione n. 45361/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris