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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27831/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 emessa dal Tribunale di Modena; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, in relazione alla sentenza in epigrafe pronunciata ai sensi degli arti. 444 ss. cod. proc. pen. denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché al trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod., proc. pen.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 emessa dal Tribunale di Modena; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, in relazione alla sentenza in epigrafe pronunciata ai sensi degli arti. 444 ss. cod. proc. pen. denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché al trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod., proc. pen.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07
Sentenza Cassazione n. 27831/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris