CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31197/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato e insistito sull'ammissibilità del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in merito a tre questioni - inerenti alla tardività della querela, alla responsabilità penale dell'odierna ricorrente per il reato di truffa e, infine, all'omessa valutazione della sentenza assolutoria relativa a fatti analoghi allegata dalla difesa con i motivi nuovi -, non si può dedurre in questa sede; che, infatti, quanto alle prime due questioni, queste risultano, da un lato, fondate su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche (si vedano, in particolare, le pagg. 7-9 dell'impugnata sentenza), dall'altro, si presentano come rivalutative e, conseguentemente, non consentite dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che l'ultima questione, con cui la difesa sostiene che i giudici di appello non abbiano esaminato la sentenza allegata con i motivi nuovi, è generica ed in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata e in assenza della decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il