Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1972
ECLI:EU:C:1972:1
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0049
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 18 GENNAIO 1972 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
Con ordinanza 10 novembre 1971 il tribunale amministrativo dell'[OSCURATO:PERSONA] ha deferito le questioni di cui ci occupiamo oggi (causa 49-71 e causa 50-71) e i procedimenti sono stati riuniti per la trattazione orale.
Premetterò che il regolamento n. 120/67 del 13 giugno 1967 (
GU n. 117, pag. 2269
) ha istituito un sistema unico di prezzi (prezzi di riferimento comuni, prezzi d'entrata e prezzi unitari di intervento) nell'ambito dell'ordinamento definitivo del mercato dei cereali. L'art. 7 impone agli enti nazionali d'intervento di accettare ogni offerta relativa a partite di cereali raccolti nella [OSCURATO:PERSONA] durante tutto l'arco dell'anno economico. Il regolamento del Consiglio n. 132/67 del 13 giugno 1967 (
GU n. 120, pag. 2364
) e il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1028/68 del 19 luglio 1968 (
GU n. L 176, pag. 1
) disciplinano i particolari di questo sistema.
All'inizio del 1969, in previsione di una svalutazione del franco francese, le quotazioni di questa moneta erano scese sul mercato dei cambi. Le imprese degli altri Stati membri che avevano esportato in Francia merci per le quali era convenuto un pagamento a lunga scadenza, hanno venduto i loro crediti all'esportazione in franchi francesi praticando degli sconti, cioè calcolando il corso del franco al di sotto del corso ufficiale, ciò ha consentito agli importatori di acquistare cereali francesi a prezzo d'intervento ed offrirli con un buon margine di utile all'ente tedesco d'intervento di Francoforte, nonostante il costo di una tale transazione. Il diffondersi di questa pratica creò difficoltà d'immagazzinamento all'ente d'intervento, quindi il governo federale chiese alla [OSCURATO:PERSONA], il 2 maggio 1969, di essere autorizzato ad adottare provvedimenti a norma dell'art. 226 del trattato CEE. Con provvedimento 8 maggio 1969 la [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 120/67, concedeva l'autorizzazione ad acquistare a prezzo d'intervento solo il grano tenero e l'orzo raccolti in Germania. L'ente d'intervento tedesco avrebbe comunque dovuto acquistare le partite provenienti dall'estero offerte prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di salvaguardia.
Analoghe autorizzazioni venivano contemporaneamente concesse al Belgio ed ai [OSCURATO:PERSONA]. La decisione adottata per la Germania veniva immediatamente notificata ed entrava in vigore l'8 maggio 1969 alle ore 18,40.
L'Einfuhr- und Vorratsstelle aveva redatto una comunicazione l'8 maggio 1969, comunicazione pubblicata nel Bundesanzeiger del 10 maggio 1969, nella quale si stabiliva che «su istruzioni del ministro federale per l'alimentazione, l'agricoltura e le foreste e secondo la decisione delle [OSCURATO:PERSONA] europee dell'8 maggio 1969, l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, a partire da questo momento, acquisterà soltanto il grano tenero e l'orzo prodotti in Germania. La presente disciplina non si applica alle offerte pervenute prima dell'entrata in vigore della decisione di cui sopra (8 maggio 1969. ore 18,40)».
Il 17 giugno 1969, di conserva con il ministro federale per l'economia, il ministro federale per l'alimentazione, l'agricoltura e le foreste emanava un regolamento il cui § 1 recita: «L'acquisto di grano tenero e di orzo a prezzo d'inter vento, a norma dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 120/67, è limitato ai prodotti raccolti in Germania». A norma del § 3 dello stesso regolamento, la disposizione è entrata in vigore il 9 maggio 1969 alle ore 8,45.
Le ditte Hagen e Wünsche, attrici nel procedimento di merito, sono state colpite dai provvedimenti. L'attrice 1 (Hagen) acquistava nel gennaio e nel febbraio 1969 orzo estivo e grano tenero in Francia e con un modulo riempito il 5 maggio 1969 e pervenuto il 6 maggio verso le ore 11, offriva questi prodotti all'ente d'intervento. Come mercato di vendita s'indicava la piazza di Mannheim, ma non era indicato dove si trovassero le partite al momento della redazione dell'offerta. La merce era in viaggio, l'orzo si trovava a Strasburgo in procinto di essere imbarcato su un battello che giungeva a Mannheim nel pomeriggio del 9 maggio. Il grano era imbarcato su una nave che transitava il 12 maggio da Strasburgo e giungeva il 14 maggio, a Mannheim. L'attrice annunciava l'arrivo dei cereali nel magazzino di destinazione di Mannheim il 12 e il 14 maggio, però l'Einfuhr- und Vorratsstelle rifiutava queste partite con provvedimenti del 10 e 11 giugno 1969, motivati dal fatto che il 9 maggio era venuto meno l'obbligo di acquistare partite di cereali non raccolti in Germania. Le offerte pervenute prima di detta data, nelle quali faceva però difetto l'indicazione del luogo di deposito, non potevano più venir prese in considerazione.
L'attrice n. 2 (Wünsche) aveva acquistato grano tenero in Francia nel febbraio 1969 e lo aveva offerto all'Einfuhr- und Vorratsstelle l'8 maggio 1969 (l'offerta era giunta il 9, verso mezzogiorno). Nella prima offerta s'indicava che il grano era depositato presso la ditta [OSCURATO:PERSONA]Nordhafen a [OSCURATO:PERSONA]-Wik e si specificava che la partita era in mare dal 6 maggio. Nella seconda offerta s'indicava come deposito la ditta Rhenus GmbH di Stoccarda, con la precisazione che il prodotto era stato imbarcato il 7 maggio per questa destinazione. I dati della terza offerta coincidono con i dati della seconda. Il 12 maggio 1969 i cereali pervenivano nei depositi di destinazione indicati nell'offerta e con lettera 12 maggio 1969 se ne dava notizia all'ente d'intervento, che però, il 14 maggio 1969, rifiutava per telefono l'acquisto delle partite. Alle rimostranze dell'importatore, l'Einfuhr- und Vorratsstelle replicava con lettera 28 maggio 1969, nella quale si specificava che l'obbligo di acquisto dei cereali importati era venuto meno il 9 maggio e le offerte, pur se pervenute prima di questa data, non erano valide in quanto il prodotto non era stabilmente immagazzinato, poiché era ancora in viaggio.
Gli importatori ritengono arbitrario questo atteggiamento, giacché l'offerta è perfetta al momento in cui si spedisce. Per di più, l'omessa indicazione del luogo di deposito non inficia la validità dell'offerta giacché è sufficiente che la merce giunga a destinazione nel corso del mese indicato per la consegna. Gl'interessati hanno adito il tribunale amministrativo di Francoforte e, in secondo grado, la Corte amministrativa dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale, ravvisata la necessità di interpretare il diritto comunitario, con ordinanza 19 luglio 1971 sospendeva i procedimenti e deferiva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
1.
a)
Se le nozioni di «offerta» e «offerto» cui si richiamano i regolamenti di cui sopra vadano intese nei singoli Stati membri secondo i principi accolti dai rispettivi diritti nazionali;
oppure
b)
se la [OSCURATO:PERSONA] abbia creato una propria nozione di «offerta» che deve valere nei sei [OSCURATO:PERSONA].
2.
Se il punto 1 b sarà risolto affermativamente
a)
Se la nozione di «offerta» vada intesa nel senso che un'offerta di cereali all'organismo d'intervento vada considerata formulata nel momento in cui l'offerente la redige e non allorché essa perviene al destinatario;
oppure
b)
se l'offerta sia giuridicamente efficace solo allorché giunge all'organismo d'intervento.
3.
Se il punto 1 b sarà risolto in modo positivo
a)
Se 1 offerta sia valida ed efficace anche se non contiene indicazioni sulla località in cui si trova o si trovava la merce al momento in cui è stata formulata l'offerta;
oppure
b)
se tali indicazioni siano necessarie per la validità e l'efficacia dell'offerta.
4.
Se il punto 3 b sarà risolto positivamente
a)
Se l'offerta sia valida solo nel caso in cui contenga tutte le indicazioni, compreso il luogo in cui si trova la merce al momento della redazione del documento;
oppure
b)
se possa venir completata indicando in un secondo tempo dove si trovava la merce al momento della redazione del documento.
5.
Se il punto 4 b sarà risolto positivamente
a)
Se un'offerta imcompleta abbia efficacia dal momento della formulazione.
oppure
b)
se solo il completamento la renda efficace.
6.
a)
Se l'espressione contenuta nel n. 1 dell'art. 1 del regolamento 132/67/ CEE del Consiglio «i cereali si trovano al momento dell'offerta» vada intesa nel senso che la merce offerta in quel momento deve essere immagazzinata nel luogo indicato;
oppure
b)
se possono venir offerti anche cereali che al momento dell'offerta sono in viaggio, purché l'offerta sia fatta solo per il «centro di commercializzazione», tra i tre prestabiliti, più vicino al punto in cui è stato dichiarato si trovava la merce al momento dell'offerta.
7.
a)
Se le disposizioni dei regolamenti summenzionati sulle norme generali dell'intervento e particolarmente quelle relative alla presentazione di offerte all'intervento abbiano carattere vincolante;
oppure
b)
se i singoli Stati membri possano adottare norme derogatorie oppure seguire una prassi derogatoria.
Hanno presentato osservazioni scritte ed orali le attrici, l'Einfuhr- und Vorratsstelle e la [OSCURATO:PERSONA].
1.
La controversia si accentra sull'autorizzazione dell'8 maggio 1969 in base alla quale l'ente tedesco può rifiutare le offerte di cereali importati, fatta eccezione per le offerte pervenute entro le ore 18,40 della stessa data.
Il momento esatto nel quale l'autorizzazione ha cominciato ad esercitare i suoi effetti si determina secondo il diritto nazionale, cioè in base alle istruzioni del ministro federale per l'alimentazione, l'agricoltura e le foreste e al relativo comunicato dell'Einfuhr- und Vorratsstelle dell'8 maggio.
Tenuto conto delle disposizioni della legge fondamentale tedesca e delle disposizioni della legge adottata in esecuzione del trattato CEE, il 30 giugno 1967, può anche esser preso in considerazione il regolamento emanato nel giugno 1969, per determinare se esso possa avere efficacia retroattiva.
È comunque assodato che, finché l'autorizzazione con cui si limitava l'obbligo di acquisto dell'ente d'intervento non ha esercitato in pratica i propri effetti, doveva applicarsi la legge generale. La riserva contenuta nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] va interpretata nel senso che comunque doveva venire acquistato quanto era stato offerto prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Ciò però non significa che anche nelle successive applicazioni dell'autorizzazione si dovessero acquistare solo i cereali importati offerti all'ente d'intervento prima che entrasse in vigore la decisione.
Questo chiarimento si rivela opportuno prima di iniziare l'esame giuridico della questione: quali conseguenze se ne possono trarre sarà deciso dal giudice a quo.
2.
Anzitutto si deve interpretare la nozione di offerta che ricorre nei regolamenti 120, 132 e 1028, cioè si deve stabilire se l'interpretazione va fatta alla luce del diritto interno oppure se alla nozione va attribuito un senso unico comunemente accolto in tutti gli Stati membri.
Nel regolamento 120/67 si prescrive che le offerte devono presentare determinati requisiti da determinarsi a norma dell'art. 7, n. 5. Nel n. 2 dell'art. 7 si ricordano le condizioni da stabilirsi a norma dei nn. 4 e 5, che dovranno essere osservate dagli enti d'intervento nell'acquisto di cereali. Il n. 4 dell'art. 7 recita: «Il Consiglio, che delibera su proposta della [OSCURATO:PERSONA] secondo la procedura di voto di cui all'art. 43, § 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative all'intervento e alla denaturazione».
Inoltre il n. 5 stabilisce che: «Secondo la procedura prevista dall'art. 26, sono fissate le modalità di applicazione del presente articolo». Quindi l'art. 1 del regolamento n. 132/67 stabilisce come si devono presentare le offerte agli enti d'intervento (citando cioè una piazza scelta tra le tre piazze più vicine al luogo in cui si trova il prodotto al momento dell'offerta). Inoltre l'art. 3 del regolamento n. 1028/68 prescrive che le offerte vanno presentate per iscritto all'ente d'intervento. Il tenore dell'articolo dissipa ogni dubbio circa la forza vincolante della disciplina adottata. Almeno sotto questo aspetto, si può parlare di contenuto comunitario della nozione di offerta.
Si può aggiungere che ogni nozione citata nelle norme comunitarie deve avere una portata unica nei sei Stati. Ogni deroga a questo principio, come una che stabilisse che la nozione dev'essere determinata in base al diritto interno, deve essere esplicita o chiaramente deducibile dal senso della norma.
Nel nostro caso bisogna anzitutto tener presente che si tratta di una disciplina comunitaria (come risulta chiaramente dai considerandi del regolamento n. 132/67). [OSCURATO:PERSONA] s'ispira ad un sistema organico di prezzi d'intervento stabiliti dal Consiglio in base ad un prezzo base calcolato su diverse piazze, tenendo conto delle naturali correnti di mercato. Per di più nella [OSCURATO:PERSONA] i cereali raccolti negli Stati membri possono essere sempre offerti agli enti d'intervento, quindi è assurda l'ipotesi che l'offerta, cui corrisponde l'obbligo d'acquisto, possa venir diversamente concepita nei sei [OSCURATO:PERSONA]. Infine non si deve dimenticare che essenziali sono la decisione della [OSCURATO:PERSONA] e le nozioni che vi sono contenute. La decisione deve stabilire un limite assoluto, determinato in base alle esigenze comunitarie e per di più deve valere in ugual misura per diversi Stati cui viene concessa l'autorizzazione. Questi elementi inducono ad attenersi per quanto possibile, ad orientamenti comunitari, in base ai quali deve interpretarsi la nozione di offerta.
3.
Si deve poi stabilire se l'offerta è perfetta allorché l'offerente la invia oppure se è tale solo allorché perviene all'ente d'intervento. [OSCURATO:PERSONA] e l'Einfuhr- und Vorratsstelle propendono per quest'ultima versione, mentre l'attrice n. 2 sostiene il contrario (giacché la sua offerta è giunta il 9 maggio dopo le ore 8,45). In base alla nozione generica di offerta è determinante il momento della ricezione dell'offerta. I regolamenti 132 e 1028 dispongono che le offerte devono essere
presentate
all'ente d'intervento.
Sulla scorta del diritto interno, poiché non ci sono disposizioni più precise, non è possibile interpretare la nozione di offerta senza ribadire quanto la Corte ha già ripetutamente statuito, cioè (causa
8-56, Raccolta 1957, pag. 187
). «È una norma giuridica generalmente ammessa in tutti i paesi della [OSCURATO:PERSONA] per la quale una dichiarazione scritta di volontà è produttiva di effetti dal momento che è regolarmente pervenuta nella sfera interna del destinatario».
Anche l'analogo problema dell'efficacia di una domanda di licenza o di prefissazioni di prelievi trova la sua soluzione non solo nella versione francese degli artt. 12, 15 e 16 del regolamento n. 120 e dell'art. 6 del regolamento n. 1373/70 (Jour de dépôt), cioè una domanda spiega la sua efficacia nel giorno in cui viene presentata, per di più è evidente che la disciplina è imperniata sul momento in cui la domanda giunge all'ente competente. Mi richiamo a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA] a pag. 10 delle sue osservazioni nella causa 50-71, nonché a quanto ha dichiarato circa il regolamento n. 2591/69.
Poiché dunque l'offerta si ritiene perfetta nel momento in cui giunge a destinazione e la decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell'8 maggio 1969 parla incontestabilmente di offerta, si deve presumere che anche nella fattispecie debba applicarsi la norma generale. Considerare perfetta l'offerta allorché viene spedita, costituirebbe una notevole deroga a questo principio, ribadito ormai quanto basta per rendere insostenibile la tesi qualora essa fosse stata elaborata «ad usum delphini».
Quest'interpretazione del resto non stride con gli antefatti della controversia di merito: la riserva con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso salvaguardare le pratiche d'intervento già in corso, è stata evidentemente dettata dalla preoccupazione di non sovvertire rapporti giuridici già chiaramente costituiti e delineati. Giustamente la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'obbligo di acquistare a prezzo d'intervento crea un legittimo interesse solo nel momento in cui l'offerta è stata validamente presentata, cioè quando l'ente competente ha preso atto dell'intenzione di offrire la merce e si dispone a compiere le pratiche inerenti all'acquisto. Al di fuori di questa esigenza, non ve ne sono altre che rendano necessaria una qualsiasi tutela giuridica. In effetti, non solo gli acquisti a prezzo d'intervento di cereali indigeni continuano ad essere possibili anche dopo l'adozione dei provvedimenti di salvaguardia autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], ma si deve inoltre considerare che il sistema d'intervento ha soltanto lo scopo di garantire prezzi minimi ai produttori e quindi, in condizioni normali di mercato, gli scambi internazionali dovrebbero costituire l'eccezione e non la regola: gl'interventi dai quali non è esente la finalità speculativa consentita dalle variazioni del corso del cambio, vanno considerati interventi atipici, che si svolgono nell'ambito di operazioni che gli operatori hanno intrapreso consci dei rischi che vi erano connessi, è quindi logico ammettere che la posizione giuridica degli interessati non meriti particolare tutela.
Si deve allora concludere che, sia genericamente che in relazione alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell'8 maggio 1969, l'offerta si perfeziona al momento in cui giunge al destinatario.
4.
Un'altra serie di questioni verte sul luogo in cui si trova la merce al momente dell'offerta, cioè se la merce deve essere depositata stabilmente in un determinato luogo oppure se possono venire offerti anche cereali che in quel momento si trovano in viaggio. Inoltre si deve stabilire se l'efficacia di un'offerta sia subordinata all'indicazione del luogo in cui si trovano i cereali al momento in cui vengono offerti.
Le offerte dell'ente d'intervento, in virtù dell'art. 1 del regolamento n. 132/67, devono fare riferimento ad una determinata piazza, scelta tra tre situate alla minor distanza dal punto in cui i cereali si trovano al momento dell'offerta. Le piazze più vicine sono quelle per le quali sono stati stabiliti i prezzi d'intervento e dove il prodotto può giungere con la minore spesa. L'ente d'intervento decide quindi su quale piazza acquisterà il cereale. Se l'ente acquista il cereale su una piazza diversa da quella indicata dall'offerente e se i prezzi d'intervento sono identici sulle due piazze, dal prezzo versato all'offerente si defalca la differenza nel costo del trasporto qualora sia più vantaggioso far giungere il cereale sulla piazza prescelta piuttosto che su quella indicata. Se invece l'ente d'intervento decide di acquistare senza riferirsi né alla piazza indicata dal venditore, né alla località in cui il cereale è depositato, l'art. 2 del regolamento n. 132/67 stabilisce che l'eventuale maggior costo del trasporto dalla località in cui si trova il cereale fino al luogo in cui il prodotto deve venir consegnato, deve venir posto a carico dell'ente d'intervento.
L'offerente ha quindi la scelta tra tre piazze situate nelle vicinanze del deposito. Altro elemento essenziale — stabilito dal regolamento n. 1028 — è che l'ente d'intervento deve decidere l'acquisto senza indugiare, tenendo conto beninteso delle spese di trasporto effettive o del risparmio che l'ente d'intervento ritiene possibile scegliendo un'altra piazza.
La disciplina dell'intervento presuppone quindi che il cereale si trovi in un determinato deposito. Se si ammettesse la possibilità di offerta di merci giacenti in depositi «mobili», l'ente d'intervento avrebbe notevoli difficoltà nel determinare la piazza d'acquisto, per non dire che tale scelta sarebbe impossibile. La disciplina poi presume che sia chiaramente indicato il luogo del deposito, onde evitare all'ente d'intervento perdite di tempo in ricerche e controlli che in sostanza si risolvono in un aggravio inutile sul prezzo della merce.
Si conclude quindi che l'offerta, per essere efficace, deve chiaramente indicare la località in cui il cereale è depositato. Per di più ha anche grande importanza il senso che si attribuisce alla nozione di offerta, sulla quale s'impernia l'autorizzazione del maggio 1969.
Per amor di completezza esporrò anche come, pur assumendo come paramento il diritto interno, si giungerebbe in pratica alle stesse conclusioni. Le attrici si richiamano alle disposizioni d'esecuzione adottate in Germania in virtù delle quali l'Einfuhr- und Vorratsstelle, dopo aver ascoltato i rappresentanti dell'associazione tedesca dei cerealicultori, ha emanato le direttive del 3 ottobre 1967, che in virtù di una comunicazione del 1
o
agosto 1968 sono rimaste in vigore per l'anno economico 1968-1969.
In esecuzione di tali direttive l'Einfuhr- und Vorratsstelle avrebbe stabilito a priori diverse piazze d'acquisto con diversi prezzi, il che ha indotto gli operatori a stipulare su queste piazze contratti di deposito. In effetti il n. 5, punto 11, delle direttive recita: «L'Einfuhr- und Vorratsstelle adotterà una decisione generale scegliendo determinate piazze d'acquisto (depositi), in virtù della quale i cereali giacenti in quei depositi ed offerti all'ente vengono acquistati su quelle piazze». Tale decisione è stata adottata e quindi non avrebbe senso prescrivere che l'offerta deve indicare dove si trova il cereale giacché esso verrà acquistato su una delle piazze prefissate. Sarebbe logico quindi accettare anche offerte prive dell'indicazione del luogo di giacenza del prodotto.
L'argomento, in apparenza solido, rivela però diverse pecche. Anzitutto questo procedimento «semplificato» non è l'unico seguito, ma si è venuto ad affiancare al sistema normale di cui al regolamento 132. Per questo motivo il modulo che va obbligatoriamente compilato prevede espressamente l'indicazione del luogo del deposito. Dagli atti processuali e dal provvedimento di rinvio, quest'ultimo procedimento risulta esser stato seguito per le importazioni dell'attrice n. 1. Almeno sotto questo aspetto i richiami delle attrici alle norme di procedura dell'Einfuhr- und Vorratsstelle sono inconferenti.
Resta anche da vedere se il cosiddetto procedimento semplificato si svolge effettivamente nella maniera descritta dalle attrici. Le direttive che parlano di accordi tra venditori e depositari, tenuto conto dell'esplicito richiamo all'accettazione dell'offerta, si riferiscono evidentemente agli accordi stipulati posteriormente all'accettazione. Resta il fatto che, comunque, i cereali non devono essere immagazzinati in un deposito mobile. L'Einfuhr- und Vorratsstelle ha chiaramente illustrato che il modulo D, che serve per l'uno e per l'altro procedimento, si riferisce ad un deposito «stabile», cioè l'indicazione che si deve dare alla voce 7 del modulo riguardante il procedimento semplificato, è l'indicazione della piazza in cui il cereale già si trova. Quindi, anche in questo caso, si deve indicare un deposito. Questa esigenza è inoltre dettata da ragioni economiche poiché, dato il costo amministrativo della pratica, è inconcepibile che l'offerta possa essere presentata ad un qualsiasi ente d'intervento, ci si deve rivolgere a quello territorialmente competente in relazione alla località nella quale si trova il prodotto.
Anche assumendo come parametro la legge interna, non si evita lo scoglio dell'omissione della denuncia del luogo del deposito.
5.
Un ultimo gruppo di questioni riguarda l'indicazione ritardata del luogo del deposito a completamento dell'offerta e l'eventuale efficacia ex nunc dell'offerta.
E normale che un offerta venga completata e le norme comunitarie non prescrivono che tutte le indicazioni debbano venire fornite contemporaneamente, quindi è impossibile affermare se una tale omissione rappresenti effettivamente un grave vizio di forma o di sostanza. L'annuncio che la merce è giunta in deposito rappresenta semplicemente una conferma dell'intenzione di vendere la merce. Nel sistema d'interventi, la comunicazione significa semplicemente che si può dare ulteriore corso alla pratica in quanto l'offerta è ora completa di tutti i suoi elementi e pienamente efficace. Poiché d'altro canto l'autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] non prevede deroghe a questo principio, anche nella situazione particolare contemplata dalla decisione non si può ritenere che il completamento di un'offerta le conferisca efficacia retroattiva, il che potrebbe ledere gli interessi dell'ente d'intervento, al massimo si potrà ritenere l'offerta efficace dal momento in cui essa è completata.
6.
Ultimo problema è quello relativo alla facoltà degli Stati di emanare norme derogatorie rispetto al sistema comunitario oppure di accettare che si instauri una prassi diversa.
L'art. 5 del regolamento n. 1028/68 del 19 luglio 1968 stabilisce che «Gli organismi d'intervento adottano, in caso di necessità, delle procedure e delle condizioni complementari di presa in consegna», a condizione che le norme interne siano compatibili con quelle della disciplina comunitaria in materia.
Si può quindi concludere che, se le norme comunitarie sono tassative, l'unità del sistema d'interventi non ammette che vi si apportino deroghe.
Il principio vale per la presentazione dell'offerta, per i requisiti della validità dell'offerta ed in particolare per l'indicazione del deposito del cereale. Se il giudice proponente — come pare — intende riferirsi alla struttura del cosiddetto procedimento semplificato ammesso in Germania, si può aggiungere che esso è compatibile con il sistema comunitario, giacché presume che i cereali offerti si trovino in un deposito stabile.
Aggiungerò ancora che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] contiene semplicemente un'autorizzazione per gli Stati che intendono emanare provvedimenti di tutela d'indole interna. L'unico limite posto dall'autorità a tale autorizzazione è l'imposizione di accettare i cereali offerti validamente prima dell'entrata in vigore del provvedimento. £ irrilevante il come gli Stati abbiano fatto uso dell'autorizzazione nell'ambito del loro ordinamento. Quanto all'istituzione di un procedimento interno o di una prassi interna, si può pensare che vi fossero ostacoli d'indole interna all'esercizio delle facoltà attribuite dall'autorizzazione. È possibile ad esempio che per ragioni di correttezza e di buona fede, gli enti d'intervento fossero tenuti ad accettare non solo le offerte comunitariamente perfette di cereali provenienti dall'estero, ma anche offerte valide pervenute dall'interno dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti di salvaguardia. Tali conclusioni sono attendibili poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato gli Stati a seguire una determinata linea di condotta, ma non li ha obbligati.
Chiudo qui le mie osservazioni e lascio ogni ulteriore considerazione al giudice proponente.
7.
Concludo quindi come segue:
a)
La nozione di offerta di cui ai regolamenti 120, 132 e 1028, non deve venir interpretata secondo il diritto interno che disciplina il sistema d'intervento, bensì sotto il profilo comunitario, alla luce della finalità del sistema d'intervento comunitario; la nozione dev'essere unica in tutta la [OSCURATO:PERSONA].
b)
Offerte come quelle decritte sono efficaci solo nel momento in cui giungono all'ente d'intervento cui sono indirizzate.
c)
Dai principi cui s'ispira la disciplina d'intervento si arguisce che i cereali offerti agli enti devono essere stabilmente immagazzinati al momento dell'offerta e le offerte sono efficaci solo se indicano il luogo del deposito della merce al momento dell'offerta.
d)
Le offerte incomplete sviluppano piena efficacia solo dal momento in cui vengono integrate e gli enti d'intervento hanno la facoltà di stabilire ulteriori condizioni relative alla procedura e all'acquisto, a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1028. Se però la disciplina comunitaria prevede norme tassative e se l'iniziativa degli enti d'intervento dovesse modificare la portata di norme essenziali per il funzionamento del sistema d'intervento, le eventuali norme derogatorie del diritto comunitario vanno considerate illegittime.
(
1
) Traduzione dal tedesco.