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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 17148/2025

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nsigliere hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso 9531 /2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappres. e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] deBenedictis, per procura speciale in atti; -ricorrenti– -contro- [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappres. p.t., qualemandataria della [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., rappres. e difesa dagli avv.tiAldo Bissi e [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti: -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres.pt.; -intimata- avverso la sentenza n. 1601/2020 de l la Corte d’appello di Catania pubblicatail 29 . 09.2020 ; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 29/05/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .

RILEVATOCHE Condecreto emesso il 4.1.2016 veniva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 3.167.757,22 quale creditoper otto rate del contratto di finanziamento per euro 3.000.000 stipulatoil

25.6.13. Con sentenza del 22.2.18 il Tribunale di Siracusa rigettava l’opposizione al suddetto decreto proposta dal [OSCURATO:PERSONA], accogliendola perla Barcio, quale fideiussore.

Consentenza del 21.9.2020 la Corte territoriale rigettava l’appello del [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva quello della [OSCURATO:SOCIETA], condannando la Barcio, in solido con il primo , al pagamento della somma di euro 3.167.757,22oltre interessi convenzionali.

Quantoall’appello del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Catania osservava che:l’appellante aveva criticato la motivazione che lo stesso Tribunale aveva qualificato ad abundantiam , in ordine alla qualifica del mutuo comedi scopo, senza attingere l’effettiva motivazione; al riguardo, non era fondata la prospettazione dell’ appellante di nullità del mutuo, relativaalla circostanza che le esposizioni da ripianare con il provento del mutuo sarebbero derivate da pregressi rapporti tra le parti caratterizzatida clausole nulle (perché prevedenti interessi ultralegali edanatocistici) e da cui sono scaturite le obbligazioni da estinguere con il finanziamento, e che pertanto sarebbero inesistenti ove tali rapporti fossero stati depurati dalle predette clausole, con la conseguenzache difetterebbe la stessa causa; tale prospettazione era comunquegenerica, non essendo stati indicati i contratti richiamati nel mutuoe, in ogni caso, gli asseriti contratti pregressi non erano stati prodotti,risultando precluso qualunque accertamento dei tassi e delle condizioni applicate dalla banca (essendo onere del convenuto dimostrare la fondatezza dell’eccezione sollevata); la banca aveva inveceassolto il proprio onere probatorio, producendo il contratto di mutuo oggetto dell’inadempimento; non era corretto il riferimento all’omessacontestazione da parte della banca in ordine a documenti prodotti, in mancanza di fatti specifici che la banca avrebbe dovuto contestare;il contenuto del giuramento decisorio deferito era generico, non consentendo di stabilire né se gli interessi ultralegali richiesti trovasseroidonea fonte, né se e in quale misura la dedotta nullità della clausola anatocistica avesse determinato una posizione creditoria concreta della banca, da ritenere illegittima; era altresì infondato il motivocon cui era stato dedotto il mancato rilievo d’ufficio della nullità dei contratti che avevano dato origine al debito da ripianarsi con il finanziamento,in quanto non emergente dagli atti acquisiti.

Circal’appello della MPS, la Corte d’appello invece osservava che: era da accogliere il motivo unico concernente la statuizione sull’annullamento della fideiussione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaconferito procura generale alla Barcio, per conflitto d’interessi del rappresentante pronunciato su domanda di quest’ultima; al riguardo,l’esistenza del conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 1394 cc richiedevaun accertamento in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica d’incompatibilità degli interessi di cu i era no portatoriil rappresentante e il rappresentato; il Tribunale si era limitato a constatare tale mera coincidenza con flittuale senza che la stessa Barcio avesse dedotto specifiche situazioni, essendo emersi stretti rapportidi parentela tra le stesse parti, sicché la fideiussione era da ricollegare ad un vantaggio economico per l’intero nucleo familiare (fattinon contestati); era parimenti infondata la doglianza relativa alla nullitàdella fideiussione perché contratto “a valle” derivante da accordi presi dalle banche in violazione della normativa antitrust (come accertatocon delibera n 55 del 2.5.05 della banca d’Italia in relazione alle norme bancarie uniformi ABI in materia); in particolare, la questionedella dis pensa del fideiussore dall’osservanza dei termini di cuiall’art. 1957 cc era irrilevante, in quanto la banca non si era avvalsa ditale rinuncia, attivandosi solo con il r icorso monitorio , alla scadenza del termine semestrale , dalla scadenza dell’obbligazione principale (coincidentecon la scadenza dell’ultima rata convenuta).

CarmeloBarreca ricorre in cassazione , avverso la suddetta sentenza, consei motivi. [OSCURATO:PERSONA] utions spa, quale mandataria della SienaNPL 2018, s rl, resiste con controricorso .

Nonsi è costituita [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] primo motivo denunzia violazione degli artt. 1230, 1813, cc, in relazione a ll’art. 1325 cc, per aver la Corte d’appello, dopo aver correttamente rilevato che il contratto di finanziamento era stato stipulatoal fine di estinguere i pregressi debiti assunti dal ricorrente neiconfronti della banca, erroneamente qualificato tale contratto come finanziamentopiuttosto che quale pactum de non petendo, ritenendo erroneamente provato il credito in questione che, invece, la banca avrebbeavuto l’onere di provare.

Ilsecondo motivo denunzia violazione degli artt. 112, 115, 116, cpc, 2697 cc, in relazione agli artt. 117 e 127 d.lgs. 385/93, 1284 cc, 23 dlgs.n. 58/98, in relazione all’art. 1325 cc , per aver la Corte d’appello , omettendo di rilevare che il collegamento negoziale con i pregressi rapporticontrattuali estinti atteneva alla causa concreta del contratto di finanziamento, ritenuto che l’onere di dimostrare la validità del rapporto contrattuale a sostegno del ricorso monitorio incombesse sull’opponentee non sulla banca.

Ilterzo motivo deduce omesso esame della documentazione prodotta il 23.10.17, per non aver la Corte territoriale rilevato che essa identificava i pregressi rapporti contrattuali (contratto derivato e i relativiaddebiti, in mancanza del relativo contratto; estratti - conto dai qualidesumere l’applicazione di interessi ultralegali al c onto c orrente conapertura di credito ed interessi anatocistici).

Ilquarto motivo deduce nullità del contratto di c onto c orrente assistito da apertura di credito, del contratto derivato e dei contratti di finanziamento oggetto di ripianamento, nonché violazione degli artt. 1418,1421, cc, 117, 127 dlgs. 385/93, 1284 cc, 23 dlgs. 58/98, 1325 cc, per aver la Corte d’appello rigettato l’eccezione di nullità dei suddetti contratti oggetto di ripianamento, tutti funzionalmente collegatia quello di finanziamento, omettendo di dichiararne la nullità, anche considerando la mancanza di forma scritta dei contratti pregressi.

Ilquinto motivo deduce violazione degli artt. 1394, 1395, cc, per aver la Corte te r ritoriale pronunciato l’annullamento del contratto di fideiussione, pur avendo il ricorrente concluso un contratto con sé stesso dal cui testo si evinceva il riferimento alla procura generale (rilasciatadalla Barcio al [OSCURATO:PERSONA]) che non conteneva l’autorizzazione alcompimento di atti in conflitto d’interessi, in mancanza della prova, daparte della banca, che l’operazione di finanziamento era dovuta alla volontà della fideiussore o che il suo contenuto fosse stato da lei predeterminato.

Ilsesto motivo denunzia violazione degli artt. 112, 115, 11 6, cpc, 2697 cc,per aver la Corte d’appello posto a fondamento della sentenza la mancata specifica contestazione, da parte della fideiussore, dell’asserito generico vantaggio che la prestazione della garanzia avrebbeassicurato al nucleo familiare, non trattandosi di fatti specifici suscettibili di contestazione, non avendo peraltro la banca chiarito qualefosse il vantaggio per la Barcio, estranea ai debiti pregressi.

Ilprimo motivo è inammissibile .

Vaosservato che è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art.474c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilitàgiuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito suconto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamentedestinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie neiconfronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale(SU, n. 5841/2025).

La soluzione si colloca sulla scia del precedente maggioritario orientamento secondo cui ilcosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale"pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di uneffettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente dellesomme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistentepurga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (SU n. 5841/2025; Cass., n. 231249/2022; n. 7740/2020; in senso contrario,Cass.

Sez. 1, sentenza n. 1517 del 25 - 1 - 2021, Cass. Sez. 1, ordinanzan. 20896 del 5 - 8 - 2019 ).

Il “mutuo solutorio”, secondo quanto chiarito dalla citata decisione delle Sezioni Unite, si distingue altresì dal il mutuo di scopo, la cui causaè più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrisponderegli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo as sume nell'economiadel rapporto (Cass., n. 2519/2024).

Orbene, la decisione impugnata è del tutto conforme al menzionato orientamento,mentre la doglianza in esame è diretta a contrapporre allamotivazione in questio ne una diversa, fondata su argomentazioni in diritto respinte dalle Sezioni Unite , con quanto ne segue ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c..

L’inammissibilitàdel primo mot ivo refluisce sul secondo , posto che non eraonere della banca dimostrare l’esistenza del debito per l’estinzione delquale era stato stipulato il mutuo, in quanto essa doveva provare soltanto il perfezionamento del contratto del mutuo azionato in via monitoria, essendo ad esso estranea la destinazione finalistica delle sommemutate, non attenendo alla causa contrattuale, né al suo atto genetico.

Il terzo mezzo è inammis sibile perché estraneo a ll’ambito del vizio contemplato daln. 5 dell’art. 360, c.1, cpc : i nvero, il motivo non ha ad oggettouno specifico fatto storico, ma il governo dell’intero materiale probatoria acquisito al giudizio, poiché si sostiene che dalla documentazione prodotta fossero identi ficabili i rapporti pre gressi.

E, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, i l mancato esamedi un documento può essere denunciato per cassazione solo nel casoin cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, conun giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi privadi fondamento.

Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni perle quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo auna decisione diversa (Cass., n. 16812/2018; n. 16583/2024).

Nellaspecie, il motivo è fondato sull’omesso esame di documenti che avrebbero dimostrato i rapporti pregressi tra le parti e, dunque, la destinazionedelle somme mutuate all’estinzione dei debiti derivanti da tali rapporti, ma , come si è visto, tale destinazione finalistica è irrilevante,poiché riguarda questioni che non sono decisive in quanto esorbitantidall’ambito del mutuo solutorio.

Inoltre,la Corte d’appello ha rilevato che, prescindendo dalla qualifica delcontratto di finanziamento come mutuo di scopo, il ricorrente non aveva adeguatamente impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva argomentato che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse indicato specificamentei contratti richiamati nel suddetto contratto.

Ora, sotto tale profilo, emerge un’ulteriore fattispecie d’inammissibilità del motivo; nel ricorso , infatti, non è interamente trascritto il contenuto delcontratto di finanziamento, nella parte in questione.

Il quarto motivo è inammissibile.

I ricorrenti assumono che la nullità discenderebbedalla mancata produzione dei contratti a monte, ma a parte il fatto che l’onere della pro va al riguardo, come detto, non incombevasulla banca, la doglianza fa riferimento al l’art. 117 TUB con riguardoa contratti che neppure risulta fossero sottoposti al requisito dellaforma scritta ratione temporis , e la cui individuazione non è stata neppureallegata.

Inogni caso , il motivo muove nuovamente dalla premessa errat a del collegamento contrattuale, che riguarda la prospettiva della configurabilitàdell’invocato pactum de non petendo (di cui si è discorso inordine ai precedenti motivi).

Il quinto motivo è inammissibile perché non deduce un error in iudicandoin iure , ma scivola nel merito.

Invero, la doglianza formulata non riguarda il significato e la portata appli cativa delle norme richiamate,ma piuttosto la concreta applicazione fattane in funzione dellerisultanze di causa ( è stato dedotto che la Barcio avesse interesse adestinguere il debito del [OSCURATO:PERSONA], ciò che è stato recisamente escluso dallaCorte d’appello ).

Inoltre, va rilevato che la critica è relativa a questione nuova, attraversoil riferimento alla fattispecie del contratto con sé st esso, che nonemerge dagli atti e non ha costituito oggetto di discussione tra le parti.

Infine,il sesto motivo è parimenti inammissibile.

LaCorte territoriale ha richiamato il consolidato orientamento di questa Cortea tenore del quale, il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentatoe quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astrattood ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, perle sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di unsoggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza d'interessi(Cass., n. 8907/2024; n. 2529/2017).

Nella specie, i l ricorrente non ha espressamente attinto tale ratio , esprimendo una doglianza non pertin ente alla motivazione della sentenza impugnata che ha fatto riferimento alla non contestazione, daparte del ricorrente, del fatto che il conflitto d’interessi non fosse stato adeguatamente dedotto, atteso che era da presumere che la fideiussionefosse stata contratta nell’interesse del nucleo familiare di cuierano parte il rappresentante e la rappresentata.

Lespese seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso , e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio,che liquida nella somma di euro

18. 20 0,00 di cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso 9531 /2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappres. e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] deBenedictis, per procura speciale in atti; -ricorrenti– -contro- [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappres. p.t., qualemandataria della [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., rappres. e difesa dagli avv.tiAldo Bissi e [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti: -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres.pt.; -intimata- avverso la sentenza n. 1601/2020 de l la Corte d’appello di Catania pubblicatail 29 . 09.2020 ; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 29/05/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATOCHE Condecreto emesso il 4.1.2016 veniva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 3.167.757,22 quale creditoper otto rate del contratto di finanziamento per euro 3.000.000 stipulatoil 25.6.13. Con sentenza del 22.2.18 il Tribunale di Siracusa rigettava l’opposizione al suddetto decreto proposta dal [OSCURATO:PERSONA], accogliendola perla Barcio, quale fideiussore. Consentenza del 21.9.2020 la Corte territoriale rigettava l’appello del [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva quello della [OSCURATO:SOCIETA], condannando la Barcio, in solido con il primo , al pagamento della somma di euro 3.167.757,22oltre interessi convenzionali. Quantoall’appello del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Catania osservava che:l’appellante aveva criticato la motivazione che lo stesso Tribunale aveva qualificato ad abundantiam , in ordine alla qualifica del mutuo comedi scopo, senza attingere l’effettiva motivazione; al riguardo, non era fondata la prospettazione dell’ appellante di nullità del mutuo, relativaalla circostanza che le esposizioni da ripianare con il provento del mutuo sarebbero derivate da pregressi rapporti tra le parti caratterizzatida clausole nulle (perché prevedenti interessi ultralegali edanatocistici) e da cui sono scaturite le obbligazioni da estinguere con il finanziamento, e che pertanto sarebbero inesistenti ove tali rapporti fossero stati depurati dalle predette clausole, con la conseguenzache difetterebbe la stessa causa; tale prospettazione era comunquegenerica, non essendo stati indicati i contratti richiamati nel mutuoe, in ogni caso, gli asseriti contratti pregressi non erano stati prodotti,risultando precluso qualunque accertamento dei tassi e delle condizioni applicate dalla banca (essendo onere del convenuto dimostrare la fondatezza dell’eccezione sollevata); la banca aveva inveceassolto il proprio onere probatorio, producendo il contratto di mutuo oggetto dell’inadempimento; non era corretto il riferimento all’omessacontestazione da parte della banca in ordine a documenti prodotti, in mancanza di fatti specifici che la banca avrebbe dovuto contestare;il contenuto del giuramento decisorio deferito era generico, non consentendo di stabilire né se gli interessi ultralegali richiesti trovasseroidonea fonte, né se e in quale misura la dedotta nullità della clausola anatocistica avesse determinato una posizione creditoria concreta della banca, da ritenere illegittima; era altresì infondato il motivocon cui era stato dedotto il mancato rilievo d’ufficio della nullità dei contratti che avevano dato origine al debito da ripianarsi con il finanziamento,in quanto non emergente dagli atti acquisiti. Circal’appello della MPS, la Corte d’appello invece osservava che: era da accogliere il motivo unico concernente la statuizione sull’annullamento della fideiussione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaconferito procura generale alla Barcio, per conflitto d’interessi del rappresentante pronunciato su domanda di quest’ultima; al riguardo,l’esistenza del conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 1394 cc richiedevaun accertamento in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica d’incompatibilità degli interessi di cu i era no portatoriil rappresentante e il rappresentato; il Tribunale si era limitato a constatare tale mera coincidenza con flittuale senza che la stessa Barcio avesse dedotto specifiche situazioni, essendo emersi stretti rapportidi parentela tra le stesse parti, sicché la fideiussione era da ricollegare ad un vantaggio economico per l’intero nucleo familiare (fattinon contestati); era parimenti infondata la doglianza relativa alla nullitàdella fideiussione perché contratto “a valle” derivante da accordi presi dalle banche in violazione della normativa antitrust (come accertatocon delibera n 55 del 2.5.05 della banca d’Italia in relazione alle norme bancarie uniformi ABI in materia); in particolare, la questionedella dis pensa del fideiussore dall’osservanza dei termini di cuiall’art. 1957 cc era irrilevante, in quanto la banca non si era avvalsa ditale rinuncia, attivandosi solo con il r icorso monitorio , alla scadenza del termine semestrale , dalla scadenza dell’obbligazione principale (coincidentecon la scadenza dell’ultima rata convenuta). CarmeloBarreca ricorre in cassazione , avverso la suddetta sentenza, consei motivi. [OSCURATO:PERSONA] utions spa, quale mandataria della SienaNPL 2018, s rl, resiste con controricorso . Nonsi è costituita [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] primo motivo denunzia violazione degli artt. 1230, 1813, cc, in relazione a ll’art. 1325 cc, per aver la Corte d’appello, dopo aver correttamente rilevato che il contratto di finanziamento era stato stipulatoal fine di estinguere i pregressi debiti assunti dal ricorrente neiconfronti della banca, erroneamente qualificato tale contratto come finanziamentopiuttosto che quale pactum de non petendo, ritenendo erroneamente provato il credito in questione che, invece, la banca avrebbeavuto l’onere di provare. Ilsecondo motivo denunzia violazione degli artt. 112, 115, 116, cpc, 2697 cc, in relazione agli artt. 117 e 127 d.lgs. 385/93, 1284 cc, 23 dlgs.n. 58/98, in relazione all’art. 1325 cc , per aver la Corte d’appello , omettendo di rilevare che il collegamento negoziale con i pregressi rapporticontrattuali estinti atteneva alla causa concreta del contratto di finanziamento, ritenuto che l’onere di dimostrare la validità del rapporto contrattuale a sostegno del ricorso monitorio incombesse sull’opponentee non sulla banca. Ilterzo motivo deduce omesso esame della documentazione prodotta il 23.10.17, per non aver la Corte territoriale rilevato che essa identificava i pregressi rapporti contrattuali (contratto derivato e i relativiaddebiti, in mancanza del relativo contratto; estratti - conto dai qualidesumere l’applicazione di interessi ultralegali al c onto c orrente conapertura di credito ed interessi anatocistici). Ilquarto motivo deduce nullità del contratto di c onto c orrente assistito da apertura di credito, del contratto derivato e dei contratti di finanziamento oggetto di ripianamento, nonché violazione degli artt. 1418,1421, cc, 117, 127 dlgs. 385/93, 1284 cc, 23 dlgs. 58/98, 1325 cc, per aver la Corte d’appello rigettato l’eccezione di nullità dei suddetti contratti oggetto di ripianamento, tutti funzionalmente collegatia quello di finanziamento, omettendo di dichiararne la nullità, anche considerando la mancanza di forma scritta dei contratti pregressi. Ilquinto motivo deduce violazione degli artt. 1394, 1395, cc, per aver la Corte te r ritoriale pronunciato l’annullamento del contratto di fideiussione, pur avendo il ricorrente concluso un contratto con sé stesso dal cui testo si evinceva il riferimento alla procura generale (rilasciatadalla Barcio al [OSCURATO:PERSONA]) che non conteneva l’autorizzazione alcompimento di atti in conflitto d’interessi, in mancanza della prova, daparte della banca, che l’operazione di finanziamento era dovuta alla volontà della fideiussore o che il suo contenuto fosse stato da lei predeterminato. Ilsesto motivo denunzia violazione degli artt. 112, 115, 11 6, cpc, 2697 cc,per aver la Corte d’appello posto a fondamento della sentenza la mancata specifica contestazione, da parte della fideiussore, dell’asserito generico vantaggio che la prestazione della garanzia avrebbeassicurato al nucleo familiare, non trattandosi di fatti specifici suscettibili di contestazione, non avendo peraltro la banca chiarito qualefosse il vantaggio per la Barcio, estranea ai debiti pregressi. Ilprimo motivo è inammissibile . Vaosservato che è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art.474c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilitàgiuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito suconto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamentedestinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie neiconfronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale(SU, n. 5841/2025). La soluzione si colloca sulla scia del precedente maggioritario orientamento secondo cui ilcosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale"pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di uneffettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente dellesomme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistentepurga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (SU n. 5841/2025; Cass., n. 231249/2022; n. 7740/2020; in senso contrario,Cass. Sez. 1, sentenza n. 1517 del 25 - 1 - 2021, Cass. Sez. 1, ordinanzan. 20896 del 5 - 8 - 2019 ). Il “mutuo solutorio”, secondo quanto chiarito dalla citata decisione delle Sezioni Unite, si distingue altresì dal il mutuo di scopo, la cui causaè più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrisponderegli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo as sume nell'economiadel rapporto (Cass., n. 2519/2024). Orbene, la decisione impugnata è del tutto conforme al menzionato orientamento,mentre la doglianza in esame è diretta a contrapporre allamotivazione in questio ne una diversa, fondata su argomentazioni in diritto respinte dalle Sezioni Unite , con quanto ne segue ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.. L’inammissibilitàdel primo mot ivo refluisce sul secondo , posto che non eraonere della banca dimostrare l’esistenza del debito per l’estinzione delquale era stato stipulato il mutuo, in quanto essa doveva provare soltanto il perfezionamento del contratto del mutuo azionato in via monitoria, essendo ad esso estranea la destinazione finalistica delle sommemutate, non attenendo alla causa contrattuale, né al suo atto genetico. Il terzo mezzo è inammis sibile perché estraneo a ll’ambito del vizio contemplato daln. 5 dell’art. 360, c.1, cpc : i nvero, il motivo non ha ad oggettouno specifico fatto storico, ma il governo dell’intero materiale probatoria acquisito al giudizio, poiché si sostiene che dalla documentazione prodotta fossero identi ficabili i rapporti pre gressi. E, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, i l mancato esamedi un documento può essere denunciato per cassazione solo nel casoin cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, conun giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi privadi fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni perle quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo auna decisione diversa (Cass., n. 16812/2018; n. 16583/2024). Nellaspecie, il motivo è fondato sull’omesso esame di documenti che avrebbero dimostrato i rapporti pregressi tra le parti e, dunque, la destinazionedelle somme mutuate all’estinzione dei debiti derivanti da tali rapporti, ma , come si è visto, tale destinazione finalistica è irrilevante,poiché riguarda questioni che non sono decisive in quanto esorbitantidall’ambito del mutuo solutorio. Inoltre,la Corte d’appello ha rilevato che, prescindendo dalla qualifica delcontratto di finanziamento come mutuo di scopo, il ricorrente non aveva adeguatamente impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva argomentato che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse indicato specificamentei contratti richiamati nel suddetto contratto. Ora, sotto tale profilo, emerge un’ulteriore fattispecie d’inammissibilità del motivo; nel ricorso , infatti, non è interamente trascritto il contenuto delcontratto di finanziamento, nella parte in questione. Il quarto motivo è inammissibile. I ricorrenti assumono che la nullità discenderebbedalla mancata produzione dei contratti a monte, ma a parte il fatto che l’onere della pro va al riguardo, come detto, non incombevasulla banca, la doglianza fa riferimento al l’art. 117 TUB con riguardoa contratti che neppure risulta fossero sottoposti al requisito dellaforma scritta ratione temporis , e la cui individuazione non è stata neppureallegata. Inogni caso , il motivo muove nuovamente dalla premessa errat a del collegamento contrattuale, che riguarda la prospettiva della configurabilitàdell’invocato pactum de non petendo (di cui si è discorso inordine ai precedenti motivi). Il quinto motivo è inammissibile perché non deduce un error in iudicandoin iure , ma scivola nel merito. Invero, la doglianza formulata non riguarda il significato e la portata appli cativa delle norme richiamate,ma piuttosto la concreta applicazione fattane in funzione dellerisultanze di causa ( è stato dedotto che la Barcio avesse interesse adestinguere il debito del [OSCURATO:PERSONA], ciò che è stato recisamente escluso dallaCorte d’appello ). Inoltre, va rilevato che la critica è relativa a questione nuova, attraversoil riferimento alla fattispecie del contratto con sé st esso, che nonemerge dagli atti e non ha costituito oggetto di discussione tra le parti. Infine,il sesto motivo è parimenti inammissibile. LaCorte territoriale ha richiamato il consolidato orientamento di questa Cortea tenore del quale, il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentatoe quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astrattood ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, perle sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di unsoggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza d'interessi(Cass., n. 8907/2024; n. 2529/2017). Nella specie, i l ricorrente non ha espressamente attinto tale ratio , esprimendo una doglianza non pertin ente alla motivazione della sentenza impugnata che ha fatto riferimento alla non contestazione, daparte del ricorrente, del fatto che il conflitto d’interessi non fosse stato adeguatamente dedotto, atteso che era da presumere che la fideiussionefosse stata contratta nell’interesse del nucleo familiare di cuierano parte il rappresentante e la rappresentata. Lespese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso , e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio,che liquida nella somma di euro 18. 20 0,00 di cu
Decreto Cassazione n. 17148/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris