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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 novembre 1993

Cassazione n. 41298/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/11/1993 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 marzo 2022, che aveva rideterminato la pena alla quale l'imputato era stato condannato in primo grado per i reati di rapina e lesioni.. 1.1 II ricorrente eccepisce che la Corte di appello non aveva dato delle ragioni per le quali non aveva ritenuto ravvisabile una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., e non aveva vagliato i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 14 aprile 2022, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/11/1993 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 marzo 2022, che aveva rideterminato la pena alla quale l'imputato era stato condannato in primo grado per i reati di rapina e lesioni.. 1.1 II ricorrente eccepisce che la Corte di appello non aveva dato delle ragioni per le quali non aveva ritenuto ravvisabile una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., e non aveva vagliato i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 14 aprile 2022, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 41298/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris