CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 39805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che censura l'inosservanza degli artt. 548, commi 2 e 3, e 178 cod. proc. pen. in quanto il giudice di merito avrebbe omesso di notificare all'imputata contumace e ai difensori di fiducia, presso cui aveva eletto domicilio, l'avviso di deposito della sentenza, avvenuto fuori termine - è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di primo grado, deliberata il 16 settembre 2020, è stata depositata il 12 ottobre 2020 e, quindi, nel rispetto dell'indicato termine di trenta giorni; in ogni caso, si osserva che, a seguito della legge 28 aprile 2014, n. 67, è stato abrogato l'istituto della contumacia e, pertanto, la sentenza non deve essere notificata all'imputato assente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.