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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 18141/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE.

APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione degli aumenti per la continuazione non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]<3ni Alf edo Mantovano C r „ [OSCURATO:PERSONA] oggi O , 6 M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE. APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione degli aumenti per la continuazione non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]<3ni Alf edo Mantovano C r „ [OSCURATO:PERSONA] oggi O , 6 M
Sentenza Cassazione n. 18141/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris