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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 1966

Cassazione n. 24876/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1966 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso rilevando nelle more la maturata prescrizione. _--- ---------- s Ritenuto in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 16/07/2020 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione: 1) al reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen., per essersi impossessata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - quest'ultima non ricorrente in cassazione -, di tre opere dell'artista [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi introdotta nell'abitazione di quest'ultimo, carpendone il consenso con l'inganno (capo a); 2) al reato di cui agli artt. 81, 494 e 61, n. 2, cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sostituito la propria persona con quella altrui, attribuendosi il nome di [OSCURATO:PERSONA], al fine di portare a compimento il furto di cui al capo a) (capo c: con riferimento a quest'ultima imputazione, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in relazione alle condotte del 22/10/2012 e del 23/10/2012).

2. Nell'interesse della Mustacchio è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano erronea applicazione degli artt. 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva.

Rileva il ricorso: a) che, con riguardo al tema del pregresso rapporto di amicizia e frequentazione tra la Mustacchio e il [OSCURATO:PERSONA] - rapporto negato da quest'ultimo - la Corte territoriale aveva completamente trascurato la deposizione del teste Riolo e aveva sminuito le dichiarazioni del teste Setti, sostenendo che questi avesse riferito quanto appreso dalla Mustacchio, laddove egli aveva indicato come fonte delle sue conoscenze [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anche aggiunto di avere ricevuto delle telefonate dal maestro; b) che neppure la Corte territoriale aveva spiegato per quale ragione la Mustacchio, dopo avere sottratto sei giorni prima le tele, fosse tornata dal [OSCURATO:PERSONA] per ottenere le autentiche dei dipinti; c) che proprio tale comportamento confermava la tesi dell'imputata, secondo la quale i quadri le sarebbero stati dati in dono e in conto vendita dell'artista; d) che erano del pari state trascurate le doglianze difensive concernenti la collocazione cronologica del furto; e) che non era stato affrontato il tema del contrasto fra quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e quanto indicato dalla Sposato, a proposito del luogo nel quale sarebbe avvenuto l'incontro del 30/01/2013; f) che il giudice di secondo grado neppure aveva preso in considerazione un altro profilo di inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sostenuto che la Mustacchio, dopo essersi allontanata dallo studio per cinque - dieci minuti, era ritornata per poi prendere frettolosamente congedo con l'amica Sposato, laddove le risultanze istruttorie dimostravano che le due donne si erano trattenute in studio, dopo il rientro intorno alle 17,57 almeno sino alle 18,18; g) che il primo orario era confermato proprio dall'annotazione di p.g. del 20/03/2013, oggetto della ignorata richiesta di acquisizione formulata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per assenza di motivazione in ordine alla doglianza con la quale si invocava la riqualificazione del reato come furto semplice, in assenza di qualunque inganno preordinato all'ingresso nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen., rilevando che la circostanza che l'imputata avesse usato un nome non proprio non aveva assunto alcuna rilevanza nel determinare il consenso dei [OSCURATO:PERSONA] a consentirle l'ingresso in studio, motivato dalla donna con la richiesta di acquistare alcuni quadri del maestro e di ottenere l'autentica di un'opera della quale aveva la disponibilità.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 494 e 81 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale considerato che la causa di estinzione del reato avrebbe dovuto essere applicata a tutto il capo di imputazione, essendosi il reato perfezionato nel momento in cui la donna si era attribuito il nome falso e non emergendo dagli atti elementi idonei a far ritenere integrate, in occasione dei successivi incontri con il [OSCURATO:PERSONA], autonome fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. 2.5.

Con il quinto motivo si lamenta, in relazione al capo c), erronea applicazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., per avere il giudice di secondo grado, per effetto della declaratoria di non doversi procedere della quale s'è detto, rideterminato gli aumenti in continuazione per i residui due episodi in misura maggiore di quanto previsto dal giudice di primo grado.

2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Sono stati depositati motivi nuovi nell'interesse della ricorrente.

3. È stata depositata memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Il nucleo fondante della attribuzione di responsabilità alla Mustacchio e alla coimputata riposa su una serie di stringenti rilievi logici rispetto ai quali, come del resto puntualmente osservato dalla Corte territoriale, le contraddizioni sottolineate, prima nell'atto di appello e poi nel ricorso per cassazione, finiscono per essere del tutto prive di rilievo.

La Corte d'appello ha, infatti, valorizzato l'accertato e del tutto inspiegato in termini razionali uso - incontroverso - di un falso nome da parte delle imputate, il ritrovamento dei quadri già nella disponibilità della Mustacchio (nel senso che uno era stato ceduto a tal Giordano e altri due, in conto vendita, ad un gallerista milanese, con l'apposizione, su iniziativa della Mustacchio che se ne era assunta la responsabilità, di una falsa autentica), la palese manipolazione delle fotografie destinate a collocare nello studio dell'artista, con quest'ultimo, i quadri rubati (come emerge da una email indirizzata dalla Sposato a tal Grafeo) e, infine, le false autentiche delle quali s'è detto.

In questa cornice di riferimento, la circostanza di una pregressa frequentazione tra la Mustacchio - Tesio e il [OSCURATO:PERSONA], anche ammettendo che non sia affidata alle sole parole della Mustacchio, diventa un dato secondario rispetto alla gravità e univocità degli indizi, nel senso che nulla toglie al significato ricostruttivo dei dati sopra ricordati.

E lo stesso è a dirsi del profilo degli orari sopra ricordati, tenuto conto che si tratta di mere percezioni soggettive del [OSCURATO:PERSONA] (ciò che rende del tutto inutile l'acquisizione dell'annotazione di servizio sollecitata dalla difesa).

D'altra parte, la rivalutazione delle risultanze istruttorie invocata quanto al profilo dell'ubicazione del luogo nel quale sarebbe avvenuto l'incontro tra le due donne e l'artista è inammissibile in questa sede.

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

La critica svolta in ricorso sul piano logico, quanto alle ragioni che avrebbero indotto le donne, dopo il furto, a tornare dal [OSCURATO:PERSONA], per farsi autenticare le opere rubate, non ha alcuna solidità, sia perché non si comprende per quale ragione l'artista, nel consegnare spontaneamente le sue opere alle due donne, non le avrebbe autenticate, costringendole a ritornare, sia perché, a ben vedere, la condotta appare tutt'altro che irragionevole se si considera, per come ammette lo stesso ricorso, che «i tre quadri si trovavano ammonticchiati fra tante altre opere nello studio e assai difficilmente il pittore avrebbe potuto accorgersi della loro scomparsa, se non forse dopo molto tempo...».

2. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019 - dep. 04/06/2020, Rv. 279110 - 01, in una ipotesi nella quale l'imputato si era impossessato di somme di denaro delle persone offese dopo essere riuscito ad entrare nelle loro abitazioni presentandosi alle medesime come un dipendente dell'ENEL).

Questa Corte ha, altresì, chiarito che, ai fini della configurabilità del reato de quo, è necessario che tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile sussista un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia (v., ad es., Sez. 4, n. 18792 del 28/03/2019, Rv. 276087 - 01).

Così delineata la cornice interpretativa di riferimento, si osserva che il riferimento della sentenza impugnata alla condotta ingannatoria serbata dalla ricorrente e dalla coimputata assume esattamente il significato, nell'economia motivazionale, di spiegare come l'introduzione nell'abitazione della persona offesa, con la giustificazione di chiedere l'autentica di un'opera e l'acquisto di un'altra, fosse, altresì, preordinata alla realizzazione dell'illecito, altrimenti restando razionalmente inspiegato l'artificio utilizzato.

In altri termini, il fatto che l'introduzione potesse essere sorretta anche da altro lecito fine, non elide, rispetto alla ricostruzione di un disegno preordinato al furto, fondata proprio sull'occultamento dell'identità di entrambe le corree, il significato qualificatorio dell'inganno operato da queste ultime per avere la possibilità di agire indisturbate nello studio dell'artista.

Per questa ragione, non coglie nel segno l'artificioso frazionamento delle condotte operato nel ricorso e, ancor meno, il fatto che il falso nome non sia stato fornito, dopo l'iniziale telefonata del 23/10/2012, anche in occasione dell'accesso nel quale si realizzò il furto.

È appena il caso di sottolineare che, a parte la mera assertività della deduzione, essa, ove pure rispondente al vero, nulla toglierebbe all'efficacia ingannatoria della prima condotta che non richiedeva di essere esplicitamente reiterata per lasciar presumere che si trattasse della medesima persona.

L'utilizzo di un falso nome rende evidente che le imputate non approfittarono di una propizia occasione predatoria in occasione di un lecito accesso, ma che organizzarono, secondo il logico apprezzamento dei giudici di merito, un ingresso sorretto da una solida giustificazione (infatti, il [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che aveva il dovere di riconoscere o non l'autenticità dell'opera) per poter liberamente operare e realizzare il proprio disegno predatorio.

Alla luce delle superiori considerazioni resta escluso che la Corte territoriale non abbia affrontato la doglianza concernente la qualificazione del fatto, che, anzi, ha esaminato non attraverso astratte citazioni giurisprudenziali, ma occupandosi proprio dei profili ricostruttivi rilevanti al fine di accertare sia l'esistenza dell'inganno sia la preordinazione della condotta alla commissione dell'illecito.

3. Il quarto motivo pone questione non manifestamente infondata, in ordine all'esistenza dell'unità o pluralità di reati di cui all'art. 494 cod. pen., in presenza della quale - non emergendo alcuna causa di non punibilità riconducibile all'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. - deve rilevarsi che è maturato il termine di prescrizione anche in relazione al più recente degli episodi contestati (quello del 06/02/2013), talché la sentenza va annullata senza rinvio per essere i residui reati estinti per prescrizione, con conseguente eliminazione della pena applicata ex art. 81 cod. pen. nei termini indicati in dispositivo.

4. In conseguenza della decisione di cui al punto 3, resta assorbito il quinto motivo, che investe appunto l'entità degli aumenti di pena disposti ex art. 81 cod. pen., in relazione ai residui reati di cui all'art. 494 cod. pen. 5.

Il quinto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Va, innanzi tutto, rilevato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Ma c'è soprattutto un profilo da ribadire.

Secondo il risalente e consolidato orientamento di questa Corte, la ragion d'essere dell'art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile; ne discende che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 2713150; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339).

La Corte territoriale ha valorizzato anche i precedenti penali della ricorrente, la quale si duole genericamente del cenno alla sua personalità istrionica che mira solo a sottolineare la particolare abilità manifestata nell'assumere altra identità per portare a compimento il furto.

Il riferimento della sentenza impugnata alle solo parziali ammissioni dell'imputata non mira, pertanto, a sanzionare il legittimo esercizio del diritto di difesa dell'imputata, ma ad escludere che ricorra un profilo positivamente valutabile e dedotto con riguardo al comportamento processuale.

Così il cenno alla gravità del reato, va inteso con riguardo alle modalità concrete di commissione dei fatti - quali illustrate nelle precedenti parti della motivazione - e non all'astratta fattispecie incriminatrice.

D'altra parte, proprio perché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non rappresenta una sanzione aggiuntiva ma la presa d'atto dell'assenza di positivi elementi di valutazione, non ricorre affatto una duplicazione del medesimo dato a fini sanzionatori.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto continuato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1966 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso rilevando nelle more la maturata prescrizione. _--- ---------- s Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 16/07/2020 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione: 1) al reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen., per essersi impossessata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - quest'ultima non ricorrente in cassazione -, di tre opere dell'artista [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi introdotta nell'abitazione di quest'ultimo, carpendone il consenso con l'inganno (capo a); 2) al reato di cui agli artt. 81, 494 e 61, n. 2, cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sostituito la propria persona con quella altrui, attribuendosi il nome di [OSCURATO:PERSONA], al fine di portare a compimento il furto di cui al capo a) (capo c: con riferimento a quest'ultima imputazione, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in relazione alle condotte del 22/10/2012 e del 23/10/2012). 2. Nell'interesse della Mustacchio è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano erronea applicazione degli artt. 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva. Rileva il ricorso: a) che, con riguardo al tema del pregresso rapporto di amicizia e frequentazione tra la Mustacchio e il [OSCURATO:PERSONA] - rapporto negato da quest'ultimo - la Corte territoriale aveva completamente trascurato la deposizione del teste Riolo e aveva sminuito le dichiarazioni del teste Setti, sostenendo che questi avesse riferito quanto appreso dalla Mustacchio, laddove egli aveva indicato come fonte delle sue conoscenze [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anche aggiunto di avere ricevuto delle telefonate dal maestro; b) che neppure la Corte territoriale aveva spiegato per quale ragione la Mustacchio, dopo avere sottratto sei giorni prima le tele, fosse tornata dal [OSCURATO:PERSONA] per ottenere le autentiche dei dipinti; c) che proprio tale comportamento confermava la tesi dell'imputata, secondo la quale i quadri le sarebbero stati dati in dono e in conto vendita dell'artista; d) che erano del pari state trascurate le doglianze difensive concernenti la collocazione cronologica del furto; e) che non era stato affrontato il tema del contrasto fra quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e quanto indicato dalla Sposato, a proposito del luogo nel quale sarebbe avvenuto l'incontro del 30/01/2013; f) che il giudice di secondo grado neppure aveva preso in considerazione un altro profilo di inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sostenuto che la Mustacchio, dopo essersi allontanata dallo studio per cinque - dieci minuti, era ritornata per poi prendere frettolosamente congedo con l'amica Sposato, laddove le risultanze istruttorie dimostravano che le due donne si erano trattenute in studio, dopo il rientro intorno alle 17,57 almeno sino alle 18,18; g) che il primo orario era confermato proprio dall'annotazione di p.g. del 20/03/2013, oggetto della ignorata richiesta di acquisizione formulata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per assenza di motivazione in ordine alla doglianza con la quale si invocava la riqualificazione del reato come furto semplice, in assenza di qualunque inganno preordinato all'ingresso nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen., rilevando che la circostanza che l'imputata avesse usato un nome non proprio non aveva assunto alcuna rilevanza nel determinare il consenso dei [OSCURATO:PERSONA] a consentirle l'ingresso in studio, motivato dalla donna con la richiesta di acquistare alcuni quadri del maestro e di ottenere l'autentica di un'opera della quale aveva la disponibilità. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 494 e 81 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale considerato che la causa di estinzione del reato avrebbe dovuto essere applicata a tutto il capo di imputazione, essendosi il reato perfezionato nel momento in cui la donna si era attribuito il nome falso e non emergendo dagli atti elementi idonei a far ritenere integrate, in occasione dei successivi incontri con il [OSCURATO:PERSONA], autonome fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta, in relazione al capo c), erronea applicazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., per avere il giudice di secondo grado, per effetto della declaratoria di non doversi procedere della quale s'è detto, rideterminato gli aumenti in continuazione per i residui due episodi in misura maggiore di quanto previsto dal giudice di primo grado. 2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Sono stati depositati motivi nuovi nell'interesse della ricorrente. 3. È stata depositata memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Il nucleo fondante della attribuzione di responsabilità alla Mustacchio e alla coimputata riposa su una serie di stringenti rilievi logici rispetto ai quali, come del resto puntualmente osservato dalla Corte territoriale, le contraddizioni sottolineate, prima nell'atto di appello e poi nel ricorso per cassazione, finiscono per essere del tutto prive di rilievo. La Corte d'appello ha, infatti, valorizzato l'accertato e del tutto inspiegato in termini razionali uso - incontroverso - di un falso nome da parte delle imputate, il ritrovamento dei quadri già nella disponibilità della Mustacchio (nel senso che uno era stato ceduto a tal Giordano e altri due, in conto vendita, ad un gallerista milanese, con l'apposizione, su iniziativa della Mustacchio che se ne era assunta la responsabilità, di una falsa autentica), la palese manipolazione delle fotografie destinate a collocare nello studio dell'artista, con quest'ultimo, i quadri rubati (come emerge da una email indirizzata dalla Sposato a tal Grafeo) e, infine, le false autentiche delle quali s'è detto. In questa cornice di riferimento, la circostanza di una pregressa frequentazione tra la Mustacchio - Tesio e il [OSCURATO:PERSONA], anche ammettendo che non sia affidata alle sole parole della Mustacchio, diventa un dato secondario rispetto alla gravità e univocità degli indizi, nel senso che nulla toglie al significato ricostruttivo dei dati sopra ricordati. E lo stesso è a dirsi del profilo degli orari sopra ricordati, tenuto conto che si tratta di mere percezioni soggettive del [OSCURATO:PERSONA] (ciò che rende del tutto inutile l'acquisizione dell'annotazione di servizio sollecitata dalla difesa). D'altra parte, la rivalutazione delle risultanze istruttorie invocata quanto al profilo dell'ubicazione del luogo nel quale sarebbe avvenuto l'incontro tra le due donne e l'artista è inammissibile in questa sede. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). La critica svolta in ricorso sul piano logico, quanto alle ragioni che avrebbero indotto le donne, dopo il furto, a tornare dal [OSCURATO:PERSONA], per farsi autenticare le opere rubate, non ha alcuna solidità, sia perché non si comprende per quale ragione l'artista, nel consegnare spontaneamente le sue opere alle due donne, non le avrebbe autenticate, costringendole a ritornare, sia perché, a ben vedere, la condotta appare tutt'altro che irragionevole se si considera, per come ammette lo stesso ricorso, che «i tre quadri si trovavano ammonticchiati fra tante altre opere nello studio e assai difficilmente il pittore avrebbe potuto accorgersi della loro scomparsa, se non forse dopo molto tempo...». 2. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019 - dep. 04/06/2020, Rv. 279110 - 01, in una ipotesi nella quale l'imputato si era impossessato di somme di denaro delle persone offese dopo essere riuscito ad entrare nelle loro abitazioni presentandosi alle medesime come un dipendente dell'ENEL). Questa Corte ha, altresì, chiarito che, ai fini della configurabilità del reato de quo, è necessario che tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile sussista un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia (v., ad es., Sez. 4, n. 18792 del 28/03/2019, Rv. 276087 - 01). Così delineata la cornice interpretativa di riferimento, si osserva che il riferimento della sentenza impugnata alla condotta ingannatoria serbata dalla ricorrente e dalla coimputata assume esattamente il significato, nell'economia motivazionale, di spiegare come l'introduzione nell'abitazione della persona offesa, con la giustificazione di chiedere l'autentica di un'opera e l'acquisto di un'altra, fosse, altresì, preordinata alla realizzazione dell'illecito, altrimenti restando razionalmente inspiegato l'artificio utilizzato. In altri termini, il fatto che l'introduzione potesse essere sorretta anche da altro lecito fine, non elide, rispetto alla ricostruzione di un disegno preordinato al furto, fondata proprio sull'occultamento dell'identità di entrambe le corree, il significato qualificatorio dell'inganno operato da queste ultime per avere la possibilità di agire indisturbate nello studio dell'artista. Per questa ragione, non coglie nel segno l'artificioso frazionamento delle condotte operato nel ricorso e, ancor meno, il fatto che il falso nome non sia stato fornito, dopo l'iniziale telefonata del 23/10/2012, anche in occasione dell'accesso nel quale si realizzò il furto. È appena il caso di sottolineare che, a parte la mera assertività della deduzione, essa, ove pure rispondente al vero, nulla toglierebbe all'efficacia ingannatoria della prima condotta che non richiedeva di essere esplicitamente reiterata per lasciar presumere che si trattasse della medesima persona. L'utilizzo di un falso nome rende evidente che le imputate non approfittarono di una propizia occasione predatoria in occasione di un lecito accesso, ma che organizzarono, secondo il logico apprezzamento dei giudici di merito, un ingresso sorretto da una solida giustificazione (infatti, il [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che aveva il dovere di riconoscere o non l'autenticità dell'opera) per poter liberamente operare e realizzare il proprio disegno predatorio. Alla luce delle superiori considerazioni resta escluso che la Corte territoriale non abbia affrontato la doglianza concernente la qualificazione del fatto, che, anzi, ha esaminato non attraverso astratte citazioni giurisprudenziali, ma occupandosi proprio dei profili ricostruttivi rilevanti al fine di accertare sia l'esistenza dell'inganno sia la preordinazione della condotta alla commissione dell'illecito. 3. Il quarto motivo pone questione non manifestamente infondata, in ordine all'esistenza dell'unità o pluralità di reati di cui all'art. 494 cod. pen., in presenza della quale - non emergendo alcuna causa di non punibilità riconducibile all'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. - deve rilevarsi che è maturato il termine di prescrizione anche in relazione al più recente degli episodi contestati (quello del 06/02/2013), talché la sentenza va annullata senza rinvio per essere i residui reati estinti per prescrizione, con conseguente eliminazione della pena applicata ex art. 81 cod. pen. nei termini indicati in dispositivo. 4. In conseguenza della decisione di cui al punto 3, resta assorbito il quinto motivo, che investe appunto l'entità degli aumenti di pena disposti ex art. 81 cod. pen., in relazione ai residui reati di cui all'art. 494 cod. pen. 5. Il quinto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Va, innanzi tutto, rilevato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Ma c'è soprattutto un profilo da ribadire. Secondo il risalente e consolidato orientamento di questa Corte, la ragion d'essere dell'art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile; ne discende che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 2713150; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). La Corte territoriale ha valorizzato anche i precedenti penali della ricorrente, la quale si duole genericamente del cenno alla sua personalità istrionica che mira solo a sottolineare la particolare abilità manifestata nell'assumere altra identità per portare a compimento il furto. Il riferimento della sentenza impugnata alle solo parziali ammissioni dell'imputata non mira, pertanto, a sanzionare il legittimo esercizio del diritto di difesa dell'imputata, ma ad escludere che ricorra un profilo positivamente valutabile e dedotto con riguardo al comportamento processuale. Così il cenno alla gravità del reato, va inteso con riguardo alle modalità concrete di commissione dei fatti - quali illustrate nelle precedenti parti della motivazione - e non all'astratta fattispecie incriminatrice. D'altra parte, proprio perché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non rappresenta una sanzione aggiuntiva ma la presa d'atto dell'assenza di positivi elementi di valutazione, non ricorre affatto una duplicazione del medesimo dato a fini sanzionatori. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto continuato
Sentenza Cassazione n. 24876/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris