CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il ricorso Di,[OSCURATO:PERSONA] non supera la soglia di ammissibilità tenuto conto che con lo stesso si contesta l'utilizzabilità di dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto; invero tali dichiarazioni non risultano poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità. invero La Corte d'appello rilevava infatti come l'istruttoria avesse accertato la disponibilità in capo al ricorrente di entrambi i mezzi ricettati dalla presenza del ricorrente nel corso della perquisizione e dalla esibizione dei documenti. Si tratta di motivazione logica e coerente con le emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in que:sta sede; rilevato che non supera la soglia di ammissibilità neanche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio solo con il ricorso per Cassazione, mentre con l'appello si era limitato a invocare l'assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero una diversa qualificazione giuridica della condotta; si registra, pertanto, l'interruzione della catena devolutiva cui consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]